Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:28
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007CJ0150_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 2, 6, n. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) – Rifiuto di pagare interessi di mora in caso di ritardato versamento delle risorse proprie nell’ambito del regime ATA – Regole di contabilizzazione.
[OSCURATO:PERSONA]
1) La Repubblica portoghese, rifiutandosi di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee gli interessi di mora dovuti per il ritardato versamento di risorse proprie nell’ambito del regime ATA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 6, n. 2, e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Repubblica portoghese sopporta, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.
4) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese per la parte restante.