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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 28292/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/09/1982avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 26 gennaio 2026, il Magistrato di sorveglianza di Milanorigettava l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto delloMagistrato di sorveglianza del 16 ottobre 2025 con il quale era stata respintal’istanza di remissione del debito formulata ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115.

Osservava che corretto era il provvedimento di rigettoin quanto il ricorrente aveva commesso un illecito disciplinare per aver occultatouna pen drive del tipo non consentito, in relazione al quale gli era stata inflitta lasanzione disciplinare dell’esclusione per tre giorni dalle attività sportivo-ricreative.2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un motivo di ricorso.

Riferisce che il debito ha ad oggetto le speseprocessuali relative alle due sentenze di condanna per le quali è in espiazionepena.

Lamenta che il magistrato di sorveglianza sia incorso in un errore di dirittoavendo negato la remissione sulla base della mera commissione di un illecitodisciplinare, senza procedere alla comparazione tra la gravità dell’illecito e lacomplessiva condotta tenuta in violazione dei principi affermati da questa Corte.Rappresenta che la regolarità della condotta è stata, peraltro, riconosciuta dalmagistrato di sorveglianza nel concedere il primo permesso premio nel dicembre2025.

Evidenzia, inoltre, che il magistrato di sorveglianza non ha motivato inordine alle disagiate condizioni economiche del detenuto, costituente l’ulteriorepresupposto di legge per la remissione che assume rilevanza anche inconsiderazione del fatto che la permanenza del significativo debito (euro21.428,06, oltre euro 4.282,20) costituirebbe anche un ostacolo al reinserimentosociale del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto con rinvio al magistrato disorveglianza di Milano.2.L'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che, se l'interessato èstato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle dimantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizionieconomiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta.

Al fine dellavalutazione della regolarità della condotta, la norma rinvia ai criteri dettatidall’art. 30-ter, comma 8, Ord. pen., ovvero a quella che individua i criteri divalutazione cui ancorare la decisione relativa alla concedibilità dei permessipremio.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il concetto di regolarità dellacondotta, evidenziando che, al fine del riconoscimento di tale presupposto, non ènecessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazionedurante la detenzione inframuraria (Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016,infatti, la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, masoltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto (Sez. 1, n. 18686del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781 - 01)Con specifico riferimento all’ipotesi nella quale, nel corso della detenzione, ilcondannato abbia commesso un illecito disciplinare, si è osservato che l’avvenutacommissione di un illecito disciplinare, da parte del detenuto, è sufficiente per lanegazione del beneficio della remissione del debito.

Tuttavia, questo «non esimeil giudice del merito dal compimento di una specifica comparazione fra lecaratteristiche, le modalità, il tempo, ogni altro elemento rilevante di quel soloillecito disciplinare, da un lato, e la condotta complessivamente tenuta dalcondannato, dall'altro lato, al fine di verificare se, nonostante la commissione diquell'isolato illecito disciplinare, possa ritenersi sussistente, insieme agli altrirequisiti, anche quella regolarità della condotta cui la norma sopra richiamatasubordina la concessione del beneficio della remissione del debito» (Sez. 1, n.28257 del 26/03/2021, Lucariello, Rv. 281753 - 01).

Si richiede, cioè, unacomparazione tra l’illecito disciplinare, con riferimento, quindi alla sua gravità, ela complessiva condotta tenuta dal condannato nell’arco del periodo detentivo,non potendo ammettersi alcun automatismo.3.Nel caso in esame, il giudice del merito non ha fatto corretta applicazionedei principi enunciati, essendosi limitato a rilevare l'avvenuta commissionedell'illecito disciplinare da parte del detenuto, e, su questa base, rigettarel’istanza di remissione del debito, senza svolgere la valutazione comparativasopra descritta.Per completezza, si aggiunge che tale verifica si rende vieppiù necessaria,tenuto conto del fatto che, come evidenziato, l’art. 6 d.P.R.n. 115 del 2002indica i criteri in base ai quali valutare la regolarità della condotta, individuandoliin quelli dettati dall’art. 30-ter, comma 8, Ord. pen. relativi alla concedibilità deipermessi premio e che il ricorrente è stato ritenuto meritevole del permessopremio, peraltro in data successiva alla commissione dell’illecito disciplinare,come evincibile dall'ordinanza del magistrato di sorveglianza allegata ai finidell'autosufficienza del ricorso.4.Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, conrinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano, in diversapersona fisica, che provvederà a nuovo esame tenendo conto dei principi didiritto enunciati e colmando la lacuna motivazionale.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato disorveglianza di Milano, in diversa composizione fisica.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/09/1982avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 26 gennaio 2026, il Magistrato di sorveglianza di Milanorigettava l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto delloMagistrato di sorveglianza del 16 ottobre 2025 con il quale era stata respintal’istanza di remissione del debito formulata ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115. Osservava che corretto era il provvedimento di rigettoin quanto il ricorrente aveva commesso un illecito disciplinare per aver occultatouna pen drive del tipo non consentito, in relazione al quale gli era stata inflitta lasanzione disciplinare dell’esclusione per tre giorni dalle attività sportivo-ricreative.2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un motivo di ricorso. Riferisce che il debito ha ad oggetto le speseprocessuali relative alle due sentenze di condanna per le quali è in espiazionepena. Lamenta che il magistrato di sorveglianza sia incorso in un errore di dirittoavendo negato la remissione sulla base della mera commissione di un illecitodisciplinare, senza procedere alla comparazione tra la gravità dell’illecito e lacomplessiva condotta tenuta in violazione dei principi affermati da questa Corte.Rappresenta che la regolarità della condotta è stata, peraltro, riconosciuta dalmagistrato di sorveglianza nel concedere il primo permesso premio nel dicembre2025. Evidenzia, inoltre, che il magistrato di sorveglianza non ha motivato inordine alle disagiate condizioni economiche del detenuto, costituente l’ulteriorepresupposto di legge per la remissione che assume rilevanza anche inconsiderazione del fatto che la permanenza del significativo debito (euro21.428,06, oltre euro 4.282,20) costituirebbe anche un ostacolo al reinserimentosociale del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con rinvio al magistrato disorveglianza di Milano.2.L'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che, se l'interessato èstato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle dimantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizionieconomiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta. Al fine dellavalutazione della regolarità della condotta, la norma rinvia ai criteri dettatidall’art. 30-ter, comma 8, Ord. pen., ovvero a quella che individua i criteri divalutazione cui ancorare la decisione relativa alla concedibilità dei permessipremio.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il concetto di regolarità dellacondotta, evidenziando che, al fine del riconoscimento di tale presupposto, non ènecessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazionedurante la detenzione inframuraria (Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, dep. 2016,infatti, la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, masoltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto (Sez. 1, n. 18686del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781 - 01)Con specifico riferimento all’ipotesi nella quale, nel corso della detenzione, ilcondannato abbia commesso un illecito disciplinare, si è osservato che l’avvenutacommissione di un illecito disciplinare, da parte del detenuto, è sufficiente per lanegazione del beneficio della remissione del debito. Tuttavia, questo «non esimeil giudice del merito dal compimento di una specifica comparazione fra lecaratteristiche, le modalità, il tempo, ogni altro elemento rilevante di quel soloillecito disciplinare, da un lato, e la condotta complessivamente tenuta dalcondannato, dall'altro lato, al fine di verificare se, nonostante la commissione diquell'isolato illecito disciplinare, possa ritenersi sussistente, insieme agli altrirequisiti, anche quella regolarità della condotta cui la norma sopra richiamatasubordina la concessione del beneficio della remissione del debito» (Sez. 1, n.28257 del 26/03/2021, Lucariello, Rv. 281753 - 01). Si richiede, cioè, unacomparazione tra l’illecito disciplinare, con riferimento, quindi alla sua gravità, ela complessiva condotta tenuta dal condannato nell’arco del periodo detentivo,non potendo ammettersi alcun automatismo.3.Nel caso in esame, il giudice del merito non ha fatto corretta applicazionedei principi enunciati, essendosi limitato a rilevare l'avvenuta commissionedell'illecito disciplinare da parte del detenuto, e, su questa base, rigettarel’istanza di remissione del debito, senza svolgere la valutazione comparativasopra descritta.Per completezza, si aggiunge che tale verifica si rende vieppiù necessaria,tenuto conto del fatto che, come evidenziato, l’art. 6 d.P.R.n. 115 del 2002indica i criteri in base ai quali valutare la regolarità della condotta, individuandoliin quelli dettati dall’art. 30-ter, comma 8, Ord. pen. relativi alla concedibilità deipermessi premio e che il ricorrente è stato ritenuto meritevole del permessopremio, peraltro in data successiva alla commissione dell’illecito disciplinare,come evincibile dall'ordinanza del magistrato di sorveglianza allegata ai finidell'autosufficienza del ricorso.4.Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, conrinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Milano, in diversapersona fisica, che provvederà a nuovo esame tenendo conto dei principi didiritto enunciati e colmando la lacuna motivazionale. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato disorveglianza di Milano, in diversa composizione fisica.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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