Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:196
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑475/04
[OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti di Stato — Telefonia mobile — Modifica dei canoni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR a titolo di licenze [OSCURATO:PERSONA] — Decisione che dichiara l’inesistenza di un aiuto di Stato»
Massime della sentenza
1.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Esame delle denunce
(Art. 87, n. 1, CE)
2.
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Fase preliminare e fase contraddittoria
(Art. 88, nn. 2 e 3, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13)
1.
La motivazione di un atto non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto
essa va valutata alla luce del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Pertanto,
se pure la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di
diritto esposti nella denuncia da lui sporta al fine di segnalare un aiuto di Stato non sono stati sufficienti per dimostrare
la sussistenza di tale aiuto, essa non è tuttavia tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente non pertinenti,
irrilevanti o chiaramente secondari. È di conseguenza sufficientemente motivata una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che respinge
una denuncia sporta contro un provvedimento nazionale diretto a livellare i canoni dovuti dagli operatori a titolo dell’attribuzione
di licenze [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) per mancanza di uno degli elementi cumulativi che caratterizzano
la nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ovverosia la concessione di un vantaggio al beneficiario, senza
motivare tale rigetto con riferimento agli altri elementi che costituiscono la detta nozione, e in quanto il provvedimento
in questione attua una direttiva comunitaria nonché, in particolare, il principio di non discriminazione sancito da quest’ultima.
(v. punti 53-55)
2.
Una decisione in cui non sono formulate obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato può essere adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]
durante la fase preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE senza avviare la procedura formale prevista all’art. 88,
n. 2, CE soltanto se la [OSCURATO:PERSONA], al termine di tale esame preliminare, sia in grado, senza incorrere in gravi difficoltà,
di acquisire la convinzione che il progetto di aiuto è compatibile con il mercato comune. Al termine della fase preliminare
di esame, la [OSCURATO:PERSONA] può quindi legittimamente concludere che non sussiste aiuto di Stato, poiché manca un vantaggio selettivo
concesso a taluni operatori da un provvedimento nazionale diretto alla riduzione dei canoni da essi dovuti a titolo di licenze
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) onde allineare le condizioni per la concessione di tutte le licenze rilasciate,
laddove l’anteriorità dell’attribuzione delle loro licenze non abbia avuto, a causa di ritardi accumulati nell’organizzazione
della rete [OSCURATO:PERSONA], alcun effetto sfavorevole per l’operatore in possesso di una licenza rilasciata successivamente, in occasione
di un bando di gara complementare, e qualora la perdita di risorse statali che ne risulta, tenuto conto del valore economico
delle licenze, si riferisca ad un credito incerto a cui lo Stato deve necessariamente rinunciare in ragione delle particolarità
del diritto comunitario delle telecomunicazioni, il quale sancisce, nella direttiva 97/13, relativa ad una disciplina comune
in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, il principio
della parità di trattamento tra gli operatori, che comporta l’equivalenza, in termini economici, dei canoni imposti.
(v. punti 89-91, 111, 116, 122, 124, 152-153, 156)
3.
Le licenze [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che autorizzano l’esercizio delle attività economiche di prestazione
di servizi di telefonia mobile nello spazio hertziano e che vanno considerate come titoli per l’occupazione o l’utilizzo del
demanio pubblico corrispondente, hanno un valore economico di cui il gestore del demanio in questione deve tenere conto per
stabilire l’importo dei canoni dovuti dagli operatori interessati e costituiscono, pertanto, una risorsa statale.
L’esercizio di funzioni sovrane non esclude infatti che si possa tenere conto di elementi di ordine economico ai fini della
gestione patrimoniale di una risorsa pubblica rara quali le radiofrequenze, che costituiscono lo spazio pubblico hertziano
sul quale può concedersi un diritto di accesso o un diritto di uso. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri svolgono ad un tempo un ruolo
di regolamentazione delle telecomunicazioni e un ruolo di gestione del patrimonio pubblico costituito dallo spazio hertziano.
(v. punti 100-101, 104-105)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
4 luglio 2007 (
*
)
«Aiuti di Stato – Telefonia mobile – Modifica dei canoni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR a titolo di licenze [OSCURATO:PERSONA] – Decisione che dichiara l’inesistenza di un aiuto di Stato»
Nel procedimento T‑475/04,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Parigi ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Boulogne‑Billancourt ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate dagli avv.ti L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau e D. Théophile,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. J. L. [OSCURATO:PERSONA] e C. Giolito, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica francese,
rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti,
da
Société française du radiotéléphone – SFR,
con sede in Parigi ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. C. Vajda, QC, e dall’avvocato A. Vincent,
e da
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Montrouge ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti A. Gosset‑Grainville e S. Hautbourg,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 2004 (Aiuto di Stato NN 42/2004
– [OSCURATO:PERSONA]), relativa alla modifica dei canoni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR a titolo di licenze [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA]‑Białecka e dal sig. E. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
1
L’art. 87, n. 1, CE recita:
«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA], ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
2
I testi di diritto derivato applicabili all’epoca dei fatti erano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile
1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore
dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15), e la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 dicembre 1998,
n. 128/1999/CE, sull’introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili ([OSCURATO:PERSONA]) della terza generazione
nella [OSCURATO:PERSONA] (GU 1999, L 17, pag. 1).
3
L’art. 3, n. 3, della direttiva 97/13 prevedeva:
«(…) [OSCURATO:PERSONA] membri possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di
altro tipo, ovvero è soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali (…)».
4
L’art. 8, n. 4, della direttiva 97/13 disponeva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale in casi obiettivamente giustificati
e in maniera proporzionata. Nel far ciò, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rendono nota opportunamente la propria intenzione in tal senso e
danno alle parti interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche previste».
5
L’art. 9, n. 2, della direttiva 97/13 prevedeva:
«Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali:
– lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse
procedure, in assenza di una ragione obiettiva per un trattamento differenziato, (…)».
6
L’art. 10, nn. 3 e 4, della direttiva 97/13 disponeva:
«3. [OSCURATO:PERSONA] membri concedono le licenze individuali in base a criteri di selezione che devono essere obiettivi, non discriminatori,
dettagliati, trasparenti e proporzionati. La selezione tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza
e di ottimizzare i vantaggi degli utenti.
[OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che le informazioni sui criteri di selezione siano pubblicate anticipatamente in maniera appropriata,
perché siano facilmente accessibili. [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla pubblicazione
di tali informazioni.
4. Se, al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa
o su domanda di un’impresa, constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione
e invita alla presentazione di ulteriori domande di licenze».
7
L’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, prevedeva:
«(…) [Q]uando siano utilizzate risorse rare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono permettere all’autorità di regolamentazione nazionale
di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori
e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».
8
La decisione n. 128/1999, il cui obiettivo, secondo il suo art. 1, era «(…) di agevolare l’introduzione rapida e coordinata
nella [OSCURATO:PERSONA] di reti e servizi [OSCURATO:PERSONA] compatibili (…)», disponeva all’art. 3, n. 1:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per consentire, a norma dell’articolo 1 della direttiva 97/13/CE, l’introduzione
coordinata e progressiva dei servizi [OSCURATO:PERSONA] sul proprio territorio entro il 1° gennaio 2002 al più tardi (…)».
9
[OSCURATO:PERSONA], l’art. L. 33‑1 del codice delle poste e telecomunicazioni, nella versione vigente all’epoca dei fatti, stabiliva:
«I – La creazione e la gestione delle reti aperte al pubblico sono autorizzate dal ministro delle Poste e Telecomunicazioni.
L’autorizzazione può essere negata solo se ciò è necessario per la salvaguardia dell’ordine pubblico o per motivi di difesa
o di pubblica sicurezza, o per vincoli tecnici inerenti alla disponibilità delle frequenze, o quando il richiedente non disponga
dei mezzi tecnici o finanziari per adempiere durevolmente gli obblighi derivanti dalle condizioni di esercizio della sua attività,
o sia stato oggetto di una delle sanzioni di cui agli artt. L. 36‑11, L. 39, L. 39‑1, L. 39‑2 e L. 39‑4.
L’autorizzazione è subordinata all’applicazione delle norme contenute in un capitolato d’oneri e concernenti:
(…)
h) l’impiego delle frequenze concesse e i canoni dovuti a questo titolo, nonché le relative spese di gestione e controllo.
(…)
L’autorizzazione è concessa per un periodo di quindici anni.
(…)
V – Il numero di autorizzazioni può essere limitato per motivi tecnici inerenti alla disponibilità delle frequenze.
In tal caso, il ministro delle Poste e Telecomunicazioni pubblica, su proposta dell’Autorità per la regolamentazione delle
telecomunicazioni, le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni.
L’assegnazione delle frequenze deve permettere in ogni caso di garantire condizioni di concorrenza effettiva».
Fatti
10
[OSCURATO:PERSONA], conformemente alla legge 26 luglio 1996, n. 96‑659, sulla regolamentazione delle telecomunicazioni (JORF del 27 luglio
1996, pag. 11384), in vigore all’epoca dei fatti, la creazione e la gestione di reti aperte al pubblico venivano effettuate
su proposta dell’Autorité de régulation des télécommunications (Autorità delle telecomunicazioni; in prosieguo: l’«ART»),
di nuova istituzione, la quale istruiva le domande di autorizzazione, che venivano successivamente rilasciate dal ministro
dell’Industria, delle Poste e delle Telecomunicazioni.
11
Dopo che il governo francese aveva annunciato, il 6 giugno 2000, che intendeva assegnare quattro licenze per l’introduzione
dei sistemi di telecomunicazioni mobili e senza fili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) di terza generazione,
il ministro dell’Industria, delle Poste e delle Telecomunicazioni, conformemente alla normativa vigente all’epoca, pubblicava
sullo JORF del 18 agosto 2000 la decisione dell’ART 28 luglio 2000, n. 00‑835, che proponeva modalità e condizioni di rilascio
delle autorizzazioni per l’introduzione nella [OSCURATO:PERSONA] metropolitana dei sistemi mobili di terza generazione, il che apriva
la gara di aggiudicazione. Risulta dagli allegati di tale pubblicazione, da un lato, che il rilascio delle autorizzazioni,
che porta a concedere a un numero limitato di operatori un vantaggio derivante dall’occupazione del settore pubblico hertziano,
doveva dar luogo al pagamento di un canone per un importo totale cumulato di FRF 32,5 miliardi (euro 4,954 593 miliardi),
da versare per la durata della licenza, fissata in quindici anni. Dall’altro lato, la data limite per la presentazione delle
domande era fissata al 31 gennaio 2001 e i candidati potevano ritirare la loro offerta entro il 31 maggio 2001.
12
Il 31 gennaio 2001, l’ART dichiarava in un comunicato stampa che erano stati depositati solo due fascicoli, vale a dire quelli
della Société française du radiotéléphone – SFR (in prosieguo: «SFR») e della società [OSCURATO:PERSONA] mobiles (divenuta alcuni
mesi dopo [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), e che per garantire una reale concorrenza le appariva necessario un ulteriore
bando.
13
Tenuto conto di tale dichiarazione, il presidente‑direttore generale di [OSCURATO:PERSONA] e quello della [OSCURATO:PERSONA] (di
cui SFR è una controllata) richiamavano l’attenzione del ministro dell’Economia e delle Finanze e del segretario di Stato
per l’Industria sull’esigenza di rispettare i principi di uguaglianza di fronte agli oneri pubblici e di concorrenza effettiva
tra gli operatori nello stabilire le condizioni per l’attribuzione delle future licenze.
14
Con due lettere del 22 febbraio 2001, di contenuto identico, il ministro dell’Economia e delle Finanze e il segretario di
Stato per l’Industria rispondevano ai dirigenti delle imprese in questione che il governo condivideva questo duplice obiettivo
(rispetto dei principi di uguaglianza di fronte agli oneri pubblici e di concorrenza effettiva tra gli operatori) e che «le
modalità del bando complementare che [sarebbero state] proposte dall’ART e dal governo [avrebbero garantito] il trattamento
paritario degli operatori cui [fosse stata] rilasciata una licenza».
15
Senza attendere l’uscita del bando complementare, nel luglio 2001 venivano rilasciate due prime licenze. Con due decreti del
18 luglio 2001 (pubblicati sullo JORF del 21 agosto 2001), il segretario di Stato per l’Industria [e all’epoca anche per le
Telecomunicazioni] autorizzava [OSCURATO:PERSONA] e SFR a creare e a gestire una rete radioelettrica di terza generazione aperta al pubblico
conforme alla norma [OSCURATO:PERSONA] e a fornire il servizio telefonico al pubblico. L’autorizzazione veniva concessa per un periodo di
quindici anni. I capitolati d’oneri allegati ai decreti prevedevano tra l’altro che i canoni per la messa a disposizione e
la gestione delle frequenze dell’[OSCURATO:PERSONA] fossero liquidati, conformemente alle disposizioni dell’art. 36 della legge finanziaria
2001, in un importo di euro 4, 954 593 miliardi (FRF 32 502 000 000) (legge finanziaria pubblicata nel JORF del 31 dicembre
2000). Risulta dall’art. 36 di tale legge che la scadenza della prima rata era prevista per il 31 settembre 2001 e quella
dell’ultima per il 30 giugno 2016.
16
Il bando complementare, il cui scopo era pervenire al rilascio delle due autorizzazioni non assegnate, veniva indetto con
la pubblicazione, da parte del ministro delle Telecomunicazioni, della decisione dell’ART 14 dicembre 2001, n. 01‑1202, con
cui quest’ultima proponeva le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni a introdurre nella [OSCURATO:PERSONA] metropolitana
i sistemi mobili di terza generazione. [OSCURATO:PERSONA] detta decisione l’ART affermava, in particolare, che «le condizioni di [questa
seconda] procedura si pon[evano] in un rapporto di continuità con quelle del primo bando e mira[vano] a garantire in particolare
il rispetto del principio di uguaglianza tra gli operatori». Raccomandava inoltre di adeguare l’onere finanziario che gravava
sui titolari delle licenze e di prolungare la durata di queste ultime.
17
Le condizioni finanziarie applicabili alle autorizzazioni venivano quindi riviste mediante l’art. 33 della legge finanziaria
2002 (pubblicata nel JORF del 28 dicembre 2001), che modificava l’art. 36 della legge finanziaria 2001, menzionato al punto 15
supra, per fare in modo che il canone dovuto per il vantaggio derivante dall’occupazione del settore pubblico hertziano fosse
suddiviso in una prima parte pari a euro 619 209 795, 27, versata il 30 settembre dell’anno di rilascio dell’autorizzazione
o all’atto di tale rilascio, se intervenuto dopo tale data, e in una seconda parte, versata di anno in anno entro il 30 giugno,
per l’utilizzo delle frequenze dell’anno e calcolata in percentuale sulla cifra d’affari realizzata a titolo delle dette frequenze.
18
Il ministro delle Telecomunicazioni pubblicava nel JORF del 29 dicembre 2001 una nota relativa al pagamento dei canoni per
l’uso delle frequenze assegnate ai titolari delle licenze, in cui erano riportate le nuove condizioni economiche risultanti
dalla legge finanziaria.
19
Alla data limite fissata per la presentazione delle domande, il 16 maggio 2002, era stata depositata una sola candidatura,
quella della società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), controllata del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. L’ART avviava la
fase istruttoria, al termine della quale veniva assegnata la terza licenza a [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 21 supra). Non era
possibile rilasciare la quarta licenza, per mancanza di candidati.
20
Parallelamente, il 4 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] con cui contestavano
un gruppo di misure di aiuto che sarebbero state adottate dalle autorità francesi in favore di [OSCURATO:PERSONA], tra le quali
figurava la modifica dei canoni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR, annunciata dal governo durante la discussione della legge finanziaria
2002.
21
Con decreto 3 dicembre 2002 (pubblicato nel JORF del 12 dicembre 2002, pag. 20490), il ministro con delega per l’Industria
autorizzava [OSCURATO:PERSONA] a installare e gestire una rete radioelettrica di terza generazione aperta al pubblico conforme
alla norma [OSCURATO:PERSONA] e a fornire il servizio telefonico al pubblico. L’autorizzazione, rilasciata per un periodo di 20 anni, riprende
le condizioni finanziarie relative ai canoni per la messa a disposizione e la gestione delle frequenze menzionate ai punti 17
e 18 supra.
22
[OSCURATO:PERSONA], con altri due decreti del 3 dicembre 2002 (anch’essi pubblicati sullo JORF del 12 dicembre 2002), concernenti rispettivamente
[OSCURATO:PERSONA] e SFR, il ministro con delega per l’Industria modificava i decreti del 18 luglio 2001 menzionati al punto 15 supra
e i capitolati d’oneri ad essi allegati, in particolare per portare a 20 anni la durata dell’autorizzazione e sostituire le
disposizioni relative ai canoni per la messa a disposizione e la gestione delle frequenze con disposizioni identiche a quelle
applicate a [OSCURATO:PERSONA], ossia le condizioni finanziarie modificate descritte al punto 17 supra, che risultavano quindi
notevolmente meno onerose rispetto alle condizioni inizialmente previste dai decreti del 18 luglio 2001 (v. punto 15 supra).
23
Il 31 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] notificava alla Repubblica francese la propria decisione di avviare la procedura di cui
all’art. 88, n. 2, CE, in relazione a due misure di aiuto concernenti, rispettivamente, il regime di imposta professionale
applicabile a [OSCURATO:PERSONA] e misure finanziarie disposte dallo Stato a sostegno di tale impresa (GU C 57, pag. 5). Tali
misure figuravano tra quelle contestate dalla denuncia delle ricorrenti menzionata al punto 20 supra. Le stesse misure erano
inoltre state oggetto di una denuncia presentata il 13 marzo 2001 da un’associazione di enti locali francesi.
24
Con lettera del 12 novembre 2003, le ricorrenti intimavano alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 232 CE, di avviare la
procedura ex art. 88, n. 2, CE, in ordine alla censura relativa alla modifica dei canoni dovuti per l’assegnazione delle licenze
[OSCURATO:PERSONA], che figurava anche nella loro denuncia. [OSCURATO:PERSONA] inviava loro una lettera interlocutoria l’11 dicembre 2003.
25
Con atto introduttivo pervenuto alla Cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2004, le ricorrenti proponevano ricorso a norma
dell’art. 232 CE (causa T‑81/04).
26
Il 20 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione «Aiuto di Stato NN 42/2004 – [OSCURATO:PERSONA]», (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), notificata alla Repubblica francese, relativa alla modifica dei canoni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR a titolo di
licenze [OSCURATO:PERSONA], che figurava tra le misure contestate nella denuncia sporta dalle ricorrenti il 4 ottobre 2002. In tale decisione,
che costituisce l’oggetto del presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver deciso di non sollevare obiezioni nei
confronti della misura oggetto della denuncia, relativa alla modifica dei tributi controversi, in quanto tale misura non comporterebbe
elementi di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
27
In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, tenuto conto della portata ridotta della disciplina comunitaria, il governo
francese poteva definire le condizioni di assegnazione delle licenze [OSCURATO:PERSONA], purché seguisse una procedura aperta, non discriminatoria
e trasparente e stabilisse il canone a un livello idoneo a conseguire gli obiettivi definiti conformemente a tale disciplina,
e che la modifica del canone controverso rispondeva all’obiettivo espresso di concedere il maggior numero di licenze possibile
(decisione impugnata, punti 20‑24).
28
Analizzando la misura censurata, la [OSCURATO:PERSONA] considera, in primo luogo, che l’allineamento delle condizioni delle licenze
dei tre operatori interessati (che si traduce in una revisione verso il basso dei canoni a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR) derivava
implicitamente dalle condizioni convenute all’inizio, dato che, poiché [OSCURATO:PERSONA] e SFR potevano ritirarsi, l’imposizione nei
loro confronti di condizioni più onerose era teorica (decisione impugnata, punto 27).
29
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le autorità francesi si siano limitate a rispettare un obbligo di diritto comunitario,
previsto dalla direttiva 97/13, ossia l’applicazione di condizioni non discriminatorie (decisione impugnata, punto 28).
30
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il diritto comunitario non richiede che i canoni dovuti a titolo di licenze [OSCURATO:PERSONA]
vengano fissati a un livello corrispondente a un presunto valore di mercato, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni di regolamentazione e che il rilascio delle licenze non è assimilabile a un’operazione di mercato. Nell’esaminare
se la modifica del canone presenti il carattere di un vantaggio selettivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le autorità francesi
abbiano applicato le stesse condizioni agli operatori che hanno ottenuto la medesima licenza, con lo stesso capitolato d’oneri,
al termine di due procedure che costituiscono l’una la continuazione dell’altra, e che non vi sia stata discriminazione solo
perché alcuni operatori hanno ottenuto la licenza un anno prima (decisione impugnata, punti 29‑33). [OSCURATO:PERSONA] osserva
inoltre che il nuovo sistema di determinazione dei canoni, che sostituisce un canone fisso elevato con un canone fisso ridotto
abbinato a una tassa annua proporzionale al fatturato, permette di tener conto della diversa situazione nel tempo degli operatori
(decisione impugnata, punto 34).
31
[OSCURATO:PERSONA] conclude che le autorità francesi non hanno conferito alcun vantaggio a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR, bensì hanno rispettato
gli obblighi di diritto comunitario relativi al trattamento obiettivo e non discriminatorio degli operatori (decisione impugnata,
punto 35).
32
Con ordinanza 14 febbraio 2005, causa T‑81/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale dichiarava il non luogo a procedere in merito alla domanda diretta a far dichiarare
che la [OSCURATO:PERSONA] non si era pronunciata sulla censura figurante nella denuncia delle ricorrenti, relativa alla modifica
dei canoni dovuti per l’assegnazione delle licenze [OSCURATO:PERSONA], e respingeva in quanto irricevibili le domande subordinate dirette
all’annullamento della decisione contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 11 dicembre 2003, menzionata al punto 24 supra.
Procedimento e conclusioni delle parti
33
Con atto registrato presso la Cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2004, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso
a norma dell’art. 230 CE.
34
Con tre ordinanze del 9 giugno 2005, il presidente della Quarta Sezione ha ammesso l’intervento della Repubblica francese,
di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
35
A seguito della richiesta del Tribunale 12 febbraio 2007, le parti hanno prodotto, il 20 febbraio 2007, copia della denuncia
presentata dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] il 4 ottobre 2002.
36
Nel corso dell’udienza del 14 marzo 2007, sono state sentite le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti
dal Tribunale.
37
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il Tribunale voglia:
– – annullare la decisione impugnata;
– condannare in solido la convenuta e le intervenienti alle spese.
38
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare le ricorrenti alle spese.
39
La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
40
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare le ricorrenti alla totalità delle spese del procedimento.
41
SFR conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare le ricorrenti alla totalità delle spese del procedimento.
In diritto
42
Le ricorrenti deducono tre ordini di motivi. In primo luogo, affermano che la decisione impugnata è viziata da difetto di
motivazione. In secondo luogo, sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 87, n. 1, CE, in quanto la modifica dei canoni
dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione. In terzo luogo, e in subordine, esse
affermano che nella decisione impugnata è dato di ravvisare una violazione dell’art. 88, n. 2, CE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA],
dato che il caso solleva gravi difficoltà, avrebbe dovuto avviare la procedura formale.
43
Occorre esaminare anzitutto il motivo formale relativo al difetto di motivazione e poi, congiuntamente, i motivi di merito
relativi alla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 2, CE.
Sul primo motivo, concernente il difetto di motivazione della decisione impugnata
Argomenti delle parti
44
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in primo luogo, in quanto non consente
di comprendere la logica del ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il nesso tra la possibilità che avrebbero
avuto [OSCURATO:PERSONA] e SFR di ritirare le loro domande e la difficoltà per le autorità francesi di imporre loro condizioni più onerose.
In secondo luogo, il ritardo dei due operatori concorrenti non potrebbe costituire un valido motivo per concludere che non
sussiste alcun vantaggio in grado di pregiudicare la concorrenza. In terzo luogo, la decisione impugnata non risponderebbe
alle censure formulate dalle ricorrenti nella denuncia, ma si limiterebbe a indicare che le denunce si fondano su una premessa
errata, ossia che il canone debba corrispondere al valore di mercato della licenza. In quarto luogo, il difetto di motivazione
della decisione emergerebbe anche dalla scarsa diligenza con cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esaminato la denuncia delle ricorrenti.
45
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata è sufficientemente motivata e che le censure delle ricorrenti derivano
dal loro disaccordo, nel merito, con i motivi della decisione. In primo luogo, il nesso tra la possibilità, per [OSCURATO:PERSONA] e SFR,
di ritirare le loro domande e la modifica dei canoni sarebbe evidente, tenuto conto della realtà del settore considerato.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserito difetto di motivazione sulla mancanza di effetti sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA]
osserva che la decisione impugnata non si fonda su tale motivo. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere risposto
in modo sufficientemente esplicito alle censure contenute nella denuncia delle ricorrenti. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA],
sottolineando che la denuncia delle ricorrenti riguardava undici misure, fa valere che le accuse di inerzia o di scarsa diligenza
non sono fondate e che, inoltre, tali censure attengono al terzo motivo.
Giudizio del Tribunale
46
In primo luogo, le ricorrenti affermano in sostanza che la decisione impugnata non contiene una motivazione chiara circa il
nesso stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] tra la facoltà che [OSCURATO:PERSONA] e SFR avrebbero avuto di ritirare la loro domanda qualora non
avessero ottenuto dalle autorità nazionali, con le lettere del 22 febbraio 2001 menzionate al punto 14 supra, la garanzia
che sarebbe stato applicato un trattamento paritario a tutti gli operatori e la presunta impossibilità per le autorità francesi
di imporre a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR condizioni finanziarie più onerose.
47
[OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il 31 gennaio 2001 l’ART aveva raccomandato l’emissione di un bando
complementare, che avrebbe dovuto tenere conto dell’esigenza di equità delle condizioni, in particolare di quelle finanziarie
(decisione impugnata, punto 9). Essa rileva (decisione impugnata, punti 10‑12) che, fino al 31 maggio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e SFR potevano
ritirare la loro domanda, e che il governo francese si trovava dinanzi alla seguente alternativa: se non avesse garantito
ai due operatori che sarebbe stato loro applicato un trattamento equo qualora il nuovo bando avesse previsto un prezzo modificato
al ribasso, avrebbe corso il rischio che i due operatori ritirassero le loro domande, mentre, se avesse garantito loro un
trattamento equo, essi le avrebbero mantenute. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che, per accelerare la procedura, conformemente
ai loro impegni europei, le autorità francesi hanno optato per la seconda soluzione.
48
Da tali considerazione discende che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto in modo chiaro e circostanziato gli elementi dell’alternativa
dinanzi alla quale, a suo parere, si trovavano le autorità francesi, evidenziando che esse avrebbero corso il rischio di vedere
gli unici due operatori candidati all’aggiudicazione di una licenza [OSCURATO:PERSONA] ritirare la loro domanda qualora dette autorità avessero
mantenuto condizioni finanziarie più onerose di quelle eventualmente concesse ad altri potenziali richiedenti. Pertanto, la
prima censura delle ricorrenti va disattesa.
49
In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il ritardo dei due operatori concorrenti non costituisce un valido motivo per
concludere che non sussisteva alcun vantaggio atto a pregiudicare la concorrenza.
50
Si deve constatare che tale critica non riguarda la motivazione della decisione impugnata, bensì la fondatezza della stessa,
e sarà quindi analizzata nell’ambito dell’esame della legittimità nel merito della decisione impugnata.
51
In terzo luogo, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere risposto alle censure formulate nella loro denuncia,
relativamente, da un lato, alla rinuncia a un credito, costitutiva di un aiuto di Stato che le autorità nazionali avrebbero
consentito, e, dall’altro, il vantaggio temporale di cui avrebbero beneficiato [OSCURATO:PERSONA] e SFR.
52
[OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non si pronuncia sulla prima censura, relativa alla rinuncia a un credito, e respinge
la seconda, relativa al vantaggio temporale, in quanto, da un lato, l’argomento delle denuncianti si fonderebbe su una premessa
errata, secondo cui il canone dovrebbe corrispondere al valore di mercato della licenza, che sarebbe superiore per effetto
del vantaggio temporale in questione (decisione impugnata, punto 29) e, dall’altro, che l’esistenza di tale vantaggio temporale
non era dimostrato (decisione impugnata, punto 34).
53
Si deve ricordare che, per quanto riguarda una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che chiude un procedimento d’indagine preliminare
che dichiara insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante, se pure la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esporre adeguatamente
al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti
per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato, essa non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente
non pertinenti, irrilevanti o chiaramente secondari (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 64).
54
[OSCURATO:PERSONA], secondo costante giurisprudenza, la motivazione di un atto non deve necessariamente specificare tutti gli elementi
di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sua adeguatezza va valutata alla luce del suo contesto e del complesso delle
norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 63, e giurisprudenza
ivi richiamata). D’altro canto, è sufficientemente motivata una decisione che respinge una denuncia in materia di aiuti di
Stato in ragione del fatto che la misura criticata costituisce l’attuazione di una direttiva e non un tentativo di concedere
un aiuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑351/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1047, punto 120).
55
In primo luogo, occorre osservare che la censura concernente la rinuncia a un credito da parte dello Stato, che mirerebbe
a dimostrare l’esistenza di un trasferimento di risorse statali, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, su cui la [OSCURATO:PERSONA] non
si è pronunciata nella decisione impugnata, è inoperante, in quanto la detta decisione conclude che non sussiste un aiuto
di Stato, dato che la misura criticata non ha procurato alcun vantaggio a [OSCURATO:PERSONA] o a SFR. Avendo concluso che non sussistevano
elementi di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, per mancanza di uno degli elementi, cumulativi, che caratterizzano la nozione
di aiuto di Stato ai sensi della menzionata disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare il rigetto della denuncia
delle ricorrenti con riferimento agli altri elementi che caratterizzano tale nozione. La censura era comunque secondaria ai
sensi della giurisprudenza sopra citata in quanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], per giustificare la misura venivano dedotti motivi
preponderanti, ossia il rispetto degli obblighi prescritti dalla direttiva e in particolare il rispetto del principio di non
discriminazione. Pertanto non si può contestare all’istituzione di non aver risposto a tale censura, allo stesso tempo inoperante
e di carattere secondario.
56
In secondo luogo, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’argomento relativo al vantaggio temporale per due
motivi. Da una lato, l’istituzione ha ritenuto che tale argomento si fondasse su una premessa errata delle denuncianti, ossia
che il canone dovrebbe corrispondere al valore di mercato della licenza e che una licenza ottenuta più precocemente abbia
un valore superiore. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’esame dei fatti induceva a relativizzare, se non ad escludere,
tale preteso vantaggio temporale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e SFR avevano accumulato ritardo nell’installazione della loro rete [OSCURATO:PERSONA]
e pertanto [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto approfittare di tale ritardo, non avrebbe subito pregiudizi a causa dell’asserito
vantaggio temporale. [OSCURATO:PERSONA] rilevava inoltre che il nuovo sistema di canoni permetteva di tenere conto della diversa
situazione ratione temporis degli operatori.
57
Pertanto non si può sostenere che la decisione impugnata non sia motivata relativamente all’asserito vantaggio temporale di
cui, anzi, essa nega l’esistenza per due motivi, il primo di ordine concettuale, il secondo di carattere circostanziale. La
fondatezza delle valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio temporale non rientra
nell’ambito del controllo della motivazione dell’atto, come si è ricordato al punto 50 supra, e sarà quindi esaminata, nel
contesto dell’analisi della legittimità sostanziale della decisione impugnata, tra i motivi dedotti per negare che la misura
costituisca un aiuto di Stato.
58
In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che il difetto di motivazione della decisione impugnata andrebbe messo in relazione
con la scarsa diligenza che ha caratterizzato l’esame della loro denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA].
59
Poiché la decisione impugnata è sufficientemente motivata, tale censura dev’essere disattesa in quanto inoperante. Dato che
può essere ricollegata alla censura fondata sulla violazione dell’art. 88, n. 2, CE, la censura relativa alla scarsa diligenza
sarà esaminata in quel contesto.
60
Da quanto precede discende che occorre respingere il primo motivo, concernente la motivazione della decisione impugnata.
Sul secondo e il terzo motivo, relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, e dell’art. 88, n. 2, CE
Argomenti delle parti
61
Le ricorrenti sostengono che la modifica dei canoni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR a titolo di licenze [OSCURATO:PERSONA] costituisce un aiuto
di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
62
Anzitutto, vi sarebbe un trasferimento di risorse statali, in quanto le autorità francesi hanno rinunciato a riscuotere un
credito esigibile.
63
[OSCURATO:PERSONA], la modifica conferirebbe alle interessate un vantaggio selettivo.
64
In primo luogo, tale modifica non potrebbe essere giustificata in nome del principio di non discriminazione, come enuncia
la decisione impugnata, in quanto la direttiva 97/13 non impone di fissare condizioni identiche per il rilascio delle licenze
e sono stati indetti due distinti bandi di gara.
65
In secondo luogo, la suddetta modifica sarebbe anzi discriminatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui situazione è
diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR.
66
In terzo luogo, tale vantaggio selettivo sarebbe stato concesso senza contropartita. Da un lato, il governo francese avrebbe
rinunciato a un credito esigibile anche se i due operatori avrebbero avuto i mezzi per pagare l’importo dei canoni inizialmente
previsti, dato che questi ultimi costituiscono per tali operatori un onere normale e un prezzo legittimo corrispondente al
valore di mercato delle licenze; il ritiro delle loro domande, qualora detto importo fosse rimasto immutato, sarebbe stato
puramente ipotetico. Dall’altro lato, lo Stato avrebbe conferito a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR un vantaggio temporale, dato che, se il
canone fosse stato fin dall’inizio quello risultante dalla modifica, avrebbero potuto candidarsi altri concorrenti. Orbene,
il fatto di avere ottenuto le licenze un anno e mezzo prima di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR di scegliere
i blocchi di frequenze più favorevoli, di prelazionare i siti migliori, di beneficiare di un’immagine di operatore innovativo
ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di acquisire quote di mercato senza dover subire una vera concorrenza. La circostanza che tutti
gli operatori avessero accumulato ritardo nel lancio dell’[OSCURATO:PERSONA] non inficerebbe tali constatazioni. [OSCURATO:PERSONA], le autorità francesi
avrebbero garantito a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR, con lettere del 22 febbraio 2001, che avrebbero ottenuto la licenza e avrebbero beneficiato
delle condizioni più favorevoli del bando complementare, senza esigere che presentassero una nuova domanda.
67
In terzo luogo, la modifica dei canoni pregiudicherebbe la concorrenza, dato che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente
un pregiudizio potenziale. Orbene, il pregiudizio sarebbe reale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e SFR avrebbero avuto la possibilità di
investire somme che avrebbero dovuto essere destinate al pagamento dei canoni. I due operatori sarebbero quindi entrati in
modo certo e precoce nel mercato dell’[OSCURATO:PERSONA].
68
[OSCURATO:PERSONA] replica, le ricorrenti contestano in particolare l’argomento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, secondo cui
il governo francese avrebbe agito nell’esercizio di prerogative sovrane per motivi di interesse generale, il che escluderebbe
l’esistenza di un vantaggio selettivo e quindi di un aiuto di Stato. Sostengono, in primo luogo, che lo Stato, quando assegna
delle licenze, esercita un’attività economica, cercando di trarre profitto dall’uso del settore pubblico hertziano; in secondo
luogo, che, anche nell’esercizio di funzioni sovrane, lo Stato deve rispettare le regole di concorrenza e, in terzo luogo,
che la modifica dei canoni in questione non si giustifica con la natura e l’economia del sistema, ai sensi della giurisprudenza.
69
Nel loro argomento relativo alla violazione del principio di non discriminazione e al carattere economico dell’attività consistente
nel rilascio delle licenze [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che la direttiva 97/13 sancisce il principio dell’intangibilità
dei criteri di selezione o delle condizioni di assegnazione definiti nell’ambito di una determinata procedura e che tale direttiva
non consente di modificare le condizioni del bando prima che la procedura sia conclusa, come risulta nella fattispecie dalle
lettere delle autorità francesi del 22 febbraio 2001. Le ricorrenti deducono anche i principi e le norme applicabili in materia
di appalti pubblici e di concessioni, ossia i principi di trasparenza e di parità di trattamento, applicabili alle procedure
di offerta comparativa, e il principio di intangibilità dei criteri di selezione o delle condizioni di assegnazione nell’ambito
di tali procedure.
70
Le ricorrenti deducono ancora che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad avviare la procedura di cui all’art. 88, n. 2, CE, dato che
il caso sollevava gravi difficoltà, come la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso.
71
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, per quanto riguarda le nozioni di vantaggio selettivo e di risorse statali, che le
ricorrenti interpretano erroneamente il quadro normativo applicabile. Quest’ultimo discenderebbe da una logica di regolamentazione
del mercato che presuppone un trattamento obiettivo, non discriminatorio e trasparente nell’attribuzione delle licenze, tenendo
conto della necessità di massimizzare i vantaggi per gli utenti, garantire un utilizzo ottimale delle risorse rare e agevolare
lo sviluppo della concorrenza. Le autorità francesi avrebbero agito nell’esercizio di funzioni sovrane, cercando non di massimizzare
i profitti, bensì di assicurare lo sviluppo di una concorrenza sana ed equa.
72
La modifica dei canoni di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR sarebbe pienamente conforme alla direttiva 97/13 e alla decisione n. 128/1999, dato
che la direttiva impone di applicare un trattamento paritario a tutte le imprese che ottengano una licenza. Pertanto le autorità
francesi, allorché hanno modificato i canoni allineando le condizioni di tutte le licenze, non avrebbero concesso un vantaggio
selettivo a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR, bensì adottato misure conformi alla natura e all’economia del sistema di regolamentazione. Orbene,
in mancanza di un vantaggio selettivo, una perdita di risorse statali non costituirebbe un aiuto di Stato.
73
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la direttiva 97/13 prevede la possibilità di modificare le condizioni delle licenze e di aumentare
il numero di queste ultime, e che le direttive sugli appalti pubblici, invocate dalle ricorrenti, non sono applicabili al
caso di specie.
74
[OSCURATO:PERSONA] sostiene ancora che la modifica dei canoni controversi non ha procurato alcun vantaggio temporale a [OSCURATO:PERSONA]
e a SFR. In primo luogo, essa ritiene che l’esistenza dell’asserito vantaggio sia tutt’altro che evidente, dato che nulla
dimostra che i blocchi di frequenze assegnati ai primi due operatori fossero migliori. La presunta prelazione dei siti migliori
da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR avrebbe anzi consentito a [OSCURATO:PERSONA] di non dover procedere a studi approfonditi in materia.
[OSCURATO:PERSONA], pur avendo ottenuto le licenze nel luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e SFR avrebbero lanciato i loro servizi [OSCURATO:PERSONA] solo circa due
anni dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la propria licenza, ritardo da cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto
trarre vantaggio. Infine, l’asserito effetto negativo sull’immagine del marchio di [OSCURATO:PERSONA], risultante dalla sua
mancata partecipazione alla prima procedura di assegnazione, non sarebbe imputabile alle autorità francesi, ma deriverebbe
da scelte strategiche dell’interessata.
75
In secondo luogo, anche supponendo che esista un certo vantaggio apparente, questo sarebbe più che compensato per due motivi.
Da un lato, la tassa annua proporzionale al fatturato prevista dalle nuove modalità di calcolo dei canoni permetterebbe appunto
di tenere conto della diversa situazione nel tempo degli operatori. Dall’altro, qualsiasi eventuale vantaggio sarebbe il risultato
non di una decisione delle autorità nazionali, bensì del rischio certo assunto da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR al momento del primo bando,
dato che all’epoca nulla consentiva di prevedere, in particolare, la successiva modifica dei canoni.
76
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, poi, che la circostanza che la misura adottata dalle autorità francesi avrebbe avuto un impatto sulla
concorrenza non inficia minimamente la sua analisi, dato che le misure di regolamentazione di un settore economico hanno proprio
lo scopo dichiarato di agire sulla concorrenza e, sotto questo aspetto, la misura criticata avrebbe avuto nella fattispecie
effetti positivi.
77
Per quanto attiene alle gravi difficoltà che avrebbero giustificato l’apertura della procedura formale, la [OSCURATO:PERSONA] spiega
che non è la censura oggetto della presente controversia a sollevare difficoltà, ma solo alcune altre misure menzionate nella
denuncia, che l’hanno indotta ad avviare la procedura ex art. 88, n. 2, CE.
78
La Repubblica francese spiega che l’autorità competente (l’ART), quando rilascia una licenza [OSCURATO:PERSONA], esercita un’attività di
regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni e non agisce come un operatore economico, per cui il canone richiesto
a tale titolo non costituisce un prezzo. Sostiene che la modifica dei canoni di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR è stata effettuata conformemente
al principio di non discriminazione previsto dalla direttiva 97/13 per garantire il trattamento paritario di tutti gli operatori
e che tale modifica era giustificata dalla natura e dall’economia del sistema. Le lettere delle autorità francesi del 22 febbraio
2001 si sarebbero limitate a precisare che sarebbe stato rispettato il principio di uguaglianza tra gli operatori. I due bandi
successivi, complementari tra loro, avrebbero avuto lo scopo di assegnare licenze equivalenti, fermo restando che [OSCURATO:PERSONA] e
SFR avrebbero potuto ritirare le loro offerte e successivamente rinunciare alle licenze e che l’organizzazione di una nuova
procedura di assegnazione avrebbe ritardato la commercializzazione dei servizi [OSCURATO:PERSONA], a scapito dei termini fissati dalla direttiva
97/13.
79
La Repubblica francese sostiene che la modifica dei canoni di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR non ha conferito alcun vantaggio a tali operatori,
dato che la possibilità che essi hanno avuto di entrare più precocemente nel mercato dei servizi [OSCURATO:PERSONA] era scaturita dall’assegnazione
delle loro licenze in esito alla prima procedura, e non dalla detta modifica. [OSCURATO:PERSONA], che aveva scelto di non partecipare
a quella prima procedura, avrebbe inoltre potuto compensare il preteso vantaggio dei suoi concorrenti. In proposito, le ricorrenti
non dimostrerebbero che i blocchi di frequenze assegnati non fossero equivalenti e [OSCURATO:PERSONA], che disponeva già dei
siti necessari all’installazione dell’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto trarre vantaggio dal ritardo accumulato da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR, qualora
non avesse compiuto la scelta strategica di una soluzione alternativa all’[OSCURATO:PERSONA].
80
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la modifica dei canoni non ha avuto carattere selettivo. Le autorità francesi sarebbero state tenute,
per rispettare il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva 97/13, ad allineare le condizioni del primo bando
a quelle della procedura complementare, dato che [OSCURATO:PERSONA], SFR e [OSCURATO:PERSONA] si trovavano in situazioni equiparabili in
quanto operatori che intendevano ottenere licenze identiche. Tali autorità avrebbero agito in qualità di autorità per la regolamentazione
del mercato emergente dell’[OSCURATO:PERSONA], allo scopo di consentire lo sviluppo di un mercato pienamente concorrenziale, conformemente
agli obiettivi della direttiva 97/13.
81
La modifica dei canoni non avrebbe conferito alcun vantaggio a [OSCURATO:PERSONA] e SFR. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che avrebbe potuto ritirare la
sua domanda fino al 31 maggio 2001 e che si è astenuta dal farlo in quanto aveva la garanzia che il principio di equità sarebbe
stato rispettato dalle autorità francesi. L’asserito vantaggio temporale non sarebbe dimostrato, dato che [OSCURATO:PERSONA] e SFR hanno
lanciato i loro servizi [OSCURATO:PERSONA] oltre due anni dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto la sua licenza. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
che non avrebbe puntato sull’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto posizionarsi sul mercato pressoché contemporaneamente ai suoi concorrenti.
82
SFR sostiene che la soluzione adottata dalle autorità francesi di non annullare il primo bando e di organizzarne invece un
secondo ha permesso a tutti gli operatori interessati di partecipare alla procedura e a [OSCURATO:PERSONA] di ottenere una licenza
in cambio di un canone per lei soddisfacente. [OSCURATO:PERSONA], poiché tre soli operatori avevano presentato domanda per le quattro
licenze offerte, essi avrebbero avuto la garanzia di ottenere la licenza richiesta. [OSCURATO:PERSONA] e SFR non avrebbero goduto di alcun
vantaggio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto vantaggio dal fatto che la sua domanda veniva presentata più tardi, tenuto
conto, in particolare, delle evoluzioni tecnologiche intervenute.
83
[OSCURATO:PERSONA], le autorità francesi non disponevano in modo irrevocabile della parte del credito cui hanno rinunciato. Fino al 31 maggio
2001 [OSCURATO:PERSONA] e SFR avrebbero potuto ritirare le loro domande e successivamente potevano sempre rinunciare al beneficio dell’autorizzazione
ad occupare il demanio pubblico e cessare il pagamento del canone corrispondente. Peraltro, se le autorità francesi avessero
mantenuto i canoni inizialmente richiesti a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR, di importo otto volte superiore a quello concesso a [OSCURATO:PERSONA],
quest’ultimo operatore avrebbe beneficiato di un vantaggio selettivo.
Giudizio del Tribunale
84
La controversia verte sulla questione se, modificando i canoni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR per le licenze [OSCURATO:PERSONA], le autorità
francesi abbiano accordato a questi due operatori un vantaggio costituente aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
In realtà, la decisione impugnata ha concluso che dalla modifica controversa non era derivato alcun vantaggio per [OSCURATO:PERSONA] e
SFR e che, data la mancanza di una delle condizioni cumulative che caratterizzano la nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE, la misura criticata non presentava elementi di aiuto ai sensi della citata disposizione.
85
Le ricorrenti sostengono in sostanza due ordini di argomenti. Da un lato, esse affermano che la misura criticata comporta
un vantaggio selettivo, segnatamente di ordine temporale, concesso senza contropartita, dato che le autorità francesi hanno
rinunciato a percepire ciò che per [OSCURATO:PERSONA] e SFR costituiva un onere normale, corrispondente al valore di mercato delle licenze.
Dall’alto, le ricorrenti affermano che la modifica del canone controverso non era giustificabile in base al principio di non
discriminazione, dato che presentava anzi carattere discriminatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].
86
Dal punto di vista procedurale, le ricorrenti sostengono altresì che la denuncia da esse presentata alla [OSCURATO:PERSONA] sollevava
gravi difficoltà e che quest’ultima avrebbe quindi dovuto avviare, dopo un esame preliminare, la procedura di cui all’art. 88,
n. 3, CE, in virtù del quale tale istituzione, se ritiene che un progetto di aiuto non sia compatibile con il mercato comune
a norma dell’art. 87 CE, inizia senza indugio la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE.
87
Nell’ambito della procedura prevista dall’art. 88 CE occorre distinguere, da una parte, la fase preliminare di esame degli
aiuti, istituita dal n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima
opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altra, la fase formale di esame prevista
dal n. 2 dello stesso articolo, che è diretta a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di avere una visione completa sull’insieme dei
dati della causa (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 22, 15 giugno
1993, causa C‑225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203, punto 16, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 38).
88
La fase preliminare di esame istituita dall’art. 88, n. 3, CE ha l’unico scopo di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] un termine di
riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione circa i progetti di aiuto notificati,
al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato o, al contrario,
constatare che il loro contenuto solleva dubbi a tale riguardo (sentenza della Corte 15 febbraio 2001, causa C‑99/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1101, punti 53 e 54).
89
La fase formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente ragguagliata
su tutti i dati del caso prima di adottare la sua decisione, risulta indispensabile quando la [OSCURATO:PERSONA] incontra gravi difficoltà
per valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune (sentenza della Corte Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33).
90
[OSCURATO:PERSONA] può quindi limitarsi alla fase preliminare di esame di cui all’art. 88, n. 3, CE per adottare una decisione
senza formulare obiezioni nei confronti di un aiuto solo se essa sia in grado di acquisire, al termine di tale esame, la convinzione
della compatibilità del progetto con il Trattato.
91
Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la [OSCURATO:PERSONA] del contrario, oppure non le abbia consentito di superare
tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, essa è tenuta a chiedere
tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, la procedura formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE (sentenze
della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1451, punto 13, Cook/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29,
Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39).
92
Poiché la decisione impugnata è stata presa senza aprire la fase formale di esame, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottarla
legittimamente solo qualora dal primo esame della denuncia presentata dalle interessate non fossero emerse gravi difficoltà.
93
Occorre quindi esaminare gli argomenti svolti dalle ricorrenti contro la decisione impugnata in base all’esistenza di gravi
difficoltà. In effetti, se tali difficoltà dovessero esistere, la decisione potrebbe essere annullata per quest’unico motivo,
in ragione dell’omesso, approfondito esame in contraddittorio previsto dal Trattato, qualora non fosse dimostrato che le valutazioni
operate nel merito dalla [OSCURATO:PERSONA] erano errate in diritto o in fatto.
94
Occorre esaminare in ordine successivo la questione dell’asserita esistenza di un vantaggio temporale costituente aiuto di
Stato e quella del rispetto del principio di non discriminazione.
– Sull’esistenza di un vantaggio selettivo
95
[OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato «che non [era] provato che il rilascio precoce della licenza [OSCURATO:PERSONA]
[avesse] conferito un qualsiasi vantaggio a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR tale da pregiudicare la concorrenza, tenuto conto dei ritardi accumulati
da tutti gli operatori nell’installazione della rete [OSCURATO:PERSONA]» e che «il nuovo sistema di determinazione dei canoni per le licenze
(…) [poteva] essere considerato più idoneo a tenere conto della diversa situazione ratione temporis degli operatori nel contesto
particolare dell’assegnazione delle licenze in [OSCURATO:PERSONA]» (decisione impugnata, punto 34).
96
Per dimostrare il carattere selettivo della modifica dei canoni [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti affermano che essa ha procurato un vantaggio
temporale a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR in ragione dell’anteriorità delle loro rispettive licenze a detrimento di [OSCURATO:PERSONA], che
ha pagato un prezzo identico per una licenza che ha avuto effetto solo successivamente a quelle delle concorrenti, il che
costituirebbe una discriminazione nei confronti di tale operatore.
97
In questo contesto, le ricorrenti negano che la modifica controversa possa essere considerata una misura giustificata dalla
natura e dall’economia del sistema, il che ne escluderebbe la qualifica come aiuto di Stato (sentenze della Corte 2 luglio
1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 33, 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. p. I‑8031, punto 42, e 14 aprile 2005, cause riunite C‑128/03 e C‑129/03, AEM e AEM Torino, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2861, punto 39).
Dal loro punto di vista, l’assegnazione di licenze di telefonia mobile costituirebbe non una mera attività di regolamentazione,
bensì un’attività economica.
98
In proposito, le ricorrenti sostengono che le licenze [OSCURATO:PERSONA] hanno un valore di mercato e che le autorità nazionali, quando
procedono alla loro assegnazione, agiscono nella veste di un operatore economico che cerca di ricavare il miglior prezzo per
valorizzare economicamente la gestione del settore pubblico hertziano. Affermano inoltre che tale prezzo era stato accettato
da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR in contropartita del diritto d’uso consentito sullo spazio pubblico. Di conseguenza, le autorità nazionali,
riducendo in misura significativa l’importo dovuto a titolo di canone inizialmente fissato, e rinunciando così a una quota
sostanziale del credito vantato nei confronti dei due operatori interessati, avrebbero effettuato un trasferimento di risorse
statali a vantaggio di tali operatori.
99
Risulta dagli atti che il canone era stato inizialmente fissato in euro 4,954 593 miliardi e che tale importo doveva essere
suddiviso in rate per la durata della licenza e che il canone, quale risulta dalla modifica contestata, viene a essere costituito
da una prima parte di euro 619 209 795,27, versata il 30 settembre dell’anno di rilascio dell’autorizzazione o all’atto di
tale rilascio, se intervenuto dopo tale data, e da una seconda parte versata di anno in anno entro il 30 giugno per l’utilizzo
delle frequenze dell’anno, calcolata in percentuale sulla cifra d’affari realizzata a titolo delle dette frequenze (v. punti 11
e 17 supra). Tale modifica comporta, quanto meno potenzialmente, una perdita di risorse statali che, nella fattispecie, le
autorità nazionali hanno consentito.
100
Risulta dalla sentenza della Corte 22 maggio 2003, causa C‑462/99, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5197, punto 93), in cui erano in discussione i canoni imposti a operatori attivi su diversi mercati di servizi
di telecomunicazioni mobili, che le licenze hanno un valore economico.
101
Del pari, le licenze [OSCURATO:PERSONA], che autorizzano l’esercizio delle attività economiche di prestazione di servizi di telefonia mobile
nello spazio hertziano e che vanno considerate come titoli per l’occupazione o l’utilizzo del demanio pubblico corrispondente,
hanno un valore economico di cui il gestore del demanio in questione deve tenere conto per stabilire l’importo dei canoni
dovuti dagli operatori interessati.
102
[OSCURATO:PERSONA] causa che ha dato origine alla sentenza Aéroports de Paris/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza 12 dicembre 2000, causa T‑128/98, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3929,
punti 120 e 121), in cui erano in discussione la messa a disposizione di compagnie aeree e di prestatori di servizi di installazioni
aeroportuali e i canoni fissati a tale titolo dalla ricorrente, in quanto gestore delle infrastrutture pubbliche aeroportuali,
il Tribunale ha considerato che l’esistenza nel diritto nazionale di un regime di polizia speciale del settore del demanio
pubblico non era incompatibile con l’esercizio sul demanio pubblico di attività di natura economica e che la messa a disposizione,
da parte di Aéroports de Paris, delle installazioni aeroportuali concorreva all’esecuzione, sul demanio pubblico, di prestazioni
di natura economica e faceva parte della sua attività economica.
103
Adita con un’impugnazione, la Corte ha dichiarato che costituisce un’attività di natura economica la messa a disposizione
delle compagnie aeree e dei vari prestatori di servizi, contro il pagamento di un canone il cui tasso è fissato liberamente
da Aéroports de Paris, di installazioni aeroportuali (sentenza della Corte 24 ottobre 2002, causa C‑82/01 P, Aéroports de
Paris/[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9297, punto 78).
104
L’esercizio di funzioni sovrane non esclude quindi che si possa tenere conto di elementi di ordine economico ai fini della
gestione patrimoniale di una risorsa pubblica rara quali le radiofrequenze, che costituiscono lo spazio pubblico hertziano
sul quale può concedersi un diritto di accesso o un diritto di uso. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri svolgono ad un tempo un ruolo
di regolamentazione delle telecomunicazioni e un ruolo di gestione del patrimonio pubblico costituito dallo spazio hertziano.
105
In proposito, gli argomenti dedotti in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non esiste un valore di mercato dei beni in
questione, dato che non esistono beni equivalenti di proprietà di gestori privati, non bastano per escludere che tali beni
possano costituire una risorsa statale.
106
Tuttavia, anche se, tenuto conto del valore economico delle licenze, si deve concedere alle ricorrenti che le autorità nazionali,
nella fattispecie, hanno rinunciato a una quota significativa di risorse statali, da un lato, tale conclusione deve essere
rapportata al credito controverso e, dall’altro, tale perdita di risorse statali non costituisce necessariamente un aiuto
di Stato, data la natura e l’economia del sistema.
107
Per quanto riguarda il credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR cui lo Stato ha rinunciato, tale credito, contrariamente a
quanto sostengono le ricorrenti, non era certo. Infatti, da un lato, nell’ambito della procedura relativa al primo bando,
fino al 31 maggio 2001 questi due operatori, qualora non fosse stato loro garantito un trattamento paritario rispetto agli
altri operatori, avrebbero potuto ritirare le loro domande (v. le lettere del 22 febbraio 2001 menzionate al punto 14 supra)
e, dall’altro, i suddetti operatori avrebbero sempre potuto rinunciare ai vantaggi della licenza ottenuta, e quindi interrompere
il pagamento del canone, in particolare qualora si fossero ritenute vittime di una disparità di trattamento rispetto a [OSCURATO:PERSONA].
108
[OSCURATO:PERSONA], la disciplina comunitaria dei servizi di telecomunicazioni istituita dalla direttiva 97/13 e dalla decisione n. 128/1999
si fonda sulla parità di trattamento tra gli operatori ai fini dell’attribuzione delle licenze e della determinazione degli
eventuali canoni e lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di scegliere la procedura per il rilascio delle licenze, purché siano
rispettati i principi della libera concorrenza e della parità di trattamento. Pertanto, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono ricorrere
ad aste pubbliche, essi possono del pari optare, come nel caso di specie, per una procedura di selezione comparativa, poiché
l’essenziale è che a tali operatori venga applicato lo stesso trattamento, segnatamente in materia di canoni.
109
In tal senso la Corte, chiamata ad interpretare l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, relativo ai canoni, ha sottolineato
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata (punto 90), che i canoni imposti ai vari operatori devono essere equivalenti in termini
economici. D’altro canto, dopo avere rilevato che la fissazione dell’importo dei canoni comporta complesse valutazioni di
ordine economico e che pertanto non si può imporre alle autorità nazionali l’osservanza, in proposito, di rigidi criteri qualora
le stesse si attengano ai limiti derivanti dal diritto comunitario, la Corte ha precisato che il giudice nazionale doveva
verificare il valore economico delle licenze interessate tenendo conto, in particolare, dell’importanza dei vari spettri di
frequenze attribuiti, del momento dell’accesso al mercato di ogni singolo operatore interessato e dell’importanza di poter
presentare un’offerta completa di sistemi di telecomunicazione mobile (punti 92 e 93).
110
Pertanto, anche se il diritto di utilizzare lo spazio hertziano concesso agli operatori ha un valore economico, l’importo
dovuto a titolo di canone potrebbe costituire un aiuto di Stato solo se, a parità delle altre condizioni, esistesse una differenza
tra il prezzo pagato da ciascuno degli operatori interessati; occorre infatti ricordare che, secondo la Corte, va preso in
considerazione il momento dell’accesso al mercato dal punto di vista di ciascuno degli operatori (sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 93). Per contro, se le autorità nazionali decidessero, in generale, di attribuire le licenze gratuitamente, oppure
mediante aste pubbliche o sulla base di un prezzo uniforme, non sussisterebbe alcun elemento di aiuto qualora tali modalità
fossero applicate in maniera identica a tutti gli operatori interessati.
111
Di conseguenza, la circostanza che lo Stato abbia potuto rinunciare a una quota di risorse e che ciò possa avere comportato
un vantaggio per i beneficiari della riduzione del canone non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato
incompatibile con il mercato comune, tenuto conto delle particolarità del diritto comunitario delle telecomunicazioni alla
luce del diritto comune degli aiuti di Stato. Infatti, la rinuncia al credito in discussione nel caso di specie era inevitabile,
data l’economia del sistema, e oltretutto, come si è rilevato al punto 107 supra, il credito in questione non era certo.
112
Pertanto la circostanza, di cui non occorre che il Tribunale valuti l’attendibilità, che [OSCURATO:PERSONA] e SFR sarebbero state in grado
di pagare i canoni iniziali, o avrebbero perfino ritenuto che tali canoni corrispondessero al giusto prezzo delle licenze,
è irrilevante, date la natura e l’economia del sistema della direttiva 97/13 e della decisione n. 128/1999.
113
Tuttavia si deve constatare, con le ricorrenti, che esiste obiettivamente una differenza tra la situazione di [OSCURATO:PERSONA] e di
SFR e quella di [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il momento in cui sono state loro rilasciate le rispettive licenze. È
pacifico che a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR sono state attribuite le rispettive licenze con due decreti del 18 luglio 2001 e che [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto la sua in virtù di un decreto del 3 dicembre 2002. L’argomento delle ricorrenti secondo cui l’anteriorità
delle licenze di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR, dell’ordine di un anno e mezzo, era idonea a conferire un vantaggio alle concorrenti di
[OSCURATO:PERSONA] non è, a una prima analisi, priva di pertinenza.
114
Infatti, un vantaggio può derivare sia da un prezzo meno elevato fissato per un bene di valore identico che da un prezzo identico
fissato per un bene di valore meno elevato.
115
Tuttavia, sembra che, nella fattispecie, gli interessati non abbiano beneficiato di tale vantaggio potenziale.
116
Risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] e SFR, confrontate con problemi legati alla tecnologia dell’[OSCURATO:PERSONA] e con un contesto economico
poco favorevole al suo sviluppo, hanno accumulato ritardo nel lancio dei loro servizi, che hanno potuto effettuare solo a
metà del 2004, nel caso di SFR, e alla fine del 2004, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], ossia oltre due anni dopo che [OSCURATO:PERSONA]
aveva ottenuto la sua licenza. È giocoforza constatare che le concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], in pratica, non hanno potuto
approfittare del vantaggio temporale rappresentato dall’anteriorità delle loro licenze per lanciare i loro servizi [OSCURATO:PERSONA] prima
che il rilascio della licenza a [OSCURATO:PERSONA] consentisse a quest’ultima di lanciare i propri. Il ritardo di [OSCURATO:PERSONA] e di
SFR ha quindi avuto l’effetto di neutralizzare il vantaggio temporale di questi due operatori.
117
[OSCURATO:PERSONA], se le ricorrenti sostengono che [OSCURATO:PERSONA] e SFR, data l’anteriorità delle loro licenze, hanno potuto scegliere blocchi
di frequenze più vantaggiosi e disporre della possibilità di costruire reti senza interruzioni, aumentare il campo autorizzato
e diminuire il rischio di interferenze, nonché facilitare gli accordi tra operatori alle frontiere, esse non corredano tali
affermazioni di alcun elemento di fatto in grado di confermarle.
118
Le ricorrenti fanno anche valere che [OSCURATO:PERSONA] e SFR hanno potuto prelazionare i siti migliori, beneficiare di un’immagine di
operatore innovativo ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e acquisire quote di mercato senza dover subire una vera concorrenza.
119
In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita prelazione dei siti, le ricorrenti spiegano che, quando [OSCURATO:PERSONA] ha
ottenuto le sue autorizzazioni di emissione, [OSCURATO:PERSONA] e SFR disponevano già di un gran numero di autorizzazioni, concentrate
nelle principali città francesi. Quand’anche tali indicazioni fossero esatte, va rilevato che, tenuto conto delle notevoli
differenze, tra tali operatori e [OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista delle strategie economiche e commerciali e delle scelte
tecnologiche e, quindi, dell’approccio al mercato, appare arduo trarre da esse conclusioni utili per quanto riguarda il potenziale
pregiudizio alla concorrenza. In ogni caso, le ricorrenti non dimostrano che, al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto
la licenza, i siti migliori fossero stati prelazionati, né che questa non avrebbe potuto ottenere autorizzazioni di insediamento
o che avrebbe subito, per un siffatto motivo, limitazioni particolari nella scelta dei siti necessari allo sviluppo dei propri
servizi.
120
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il rilascio di una licenza alle concorrenti di [OSCURATO:PERSONA]
in una data anteriore avrebbe potuto nuocere all’immagine del marchio di quest’ultima, è giocoforza constatare che tale effetto
non si è verificato. [OSCURATO:PERSONA] le parti intervenienti sottolineano, senza essere smentite, che in un primo tempo [OSCURATO:PERSONA]
aveva scelto di puntare su una tecnologia alternativa all’[OSCURATO:PERSONA], rinviando il lancio dei suoi servizi [OSCURATO:PERSONA] in attesa di una
versione migliorata del sistema. Di fronte a tali differenze di scelte strategiche tra gli operatori, non si può ritenere
che l’impatto della data in cui sono state rilasciate le licenze sull’immagine del marchio delle imprese interessate costituisca
una differenza notevole tra le loro rispettive situazioni.
121
In terzo luogo, l’affermazione delle ricorrenti, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e SFR avrebbero potuto acquisire quote di mercato senza
dover subire una vera concorrenza, non trova conferma. Del resto, l’argomento delle ricorrenti non è convincente, tenuto conto
della strategia specifica di [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] e dato che è pacifico che tale strategia differisce da
quella degli altri operatori interessati dalla presente controversia.
122
Risulta quindi che, al momento della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] poteva constatare che [OSCURATO:PERSONA] e SFR, in pratica, non
avevano tratto alcun beneficio dal vantaggio temporale costituito dall’anteriorità delle loro licenze. Di conseguenza, la
[OSCURATO:PERSONA] ha potuto ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e SFR non avessero effettivamente beneficiato di un vantaggio concorrenziale a detrimento
di [OSCURATO:PERSONA].
123
In ogni caso, il vantaggio virtualmente conferito a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR rappresentava l’unico modo per non dover adottare, in violazione
della direttiva 97/13, una misura che, vista la notevole differenza tra i due regimi di canone posti successivamente in essere
dalle autorità nazionali, sarebbe stata discriminatoria a danno di questi due operatori, quando, da un lato, al momento della
modifica controversa, a causa del ritardo accumulato da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR nell’organizzazione dei loro servizi [OSCURATO:PERSONA], sul mercato
non era presente alcun operatore, come si è constatato in precedenza, e, dall’altro, le caratteristiche delle licenze dei
tre operatori concorrenti sono identiche.
124
Circa quest’ultimo punto, in effetti, le ricorrenti non dimostrano che le licenze [OSCURATO:PERSONA] rilasciate ai tre operatori presentino
differenze sotto il profilo delle loro caratteristiche intrinseche e si è già rilevato che l’anteriorità dell’attribuzione
delle licenze a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR non aveva avuto, nel caso di specie, alcun effetto sfavorevole per [OSCURATO:PERSONA].
125
Infatti, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalle intervenienti, le caratteristiche dei diversi lotti di frequenze assegnati
sono equivalenti, come risulta dalla nota prodotta agli atti dalle ricorrenti, relativa alle modalità e alle condizioni di
assegnazione delle autorizzazioni per l’introduzione dell’[OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] metropolitana, allegata alla decisione dell’ART
del 28 luglio 2000. È altresì pacifico che gli apparecchi disponibili funzionano su tutte le bande di frequenze. [OSCURATO:PERSONA],
la circostanza, menzionata dalle ricorrenti, che [OSCURATO:PERSONA] e SFR avrebbero potuto costituire blocchi di frequenze comuni con
le loro controllate all’estero è irrilevante, dato che [OSCURATO:PERSONA] non dispone di siffatte controllate.
126
Risulta da quanto precede che l’asserito vantaggio temporale non è dimostrato e che tale valutazione non costituisce una grave
difficoltà di fronte alla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto aprire la procedura formale di esame del preteso aiuto.
– Sul principio di non discriminazione
127
[OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che, con la misura di allineamento dei canoni controversi, «le autorità
francesi si sono limitate ad applicare l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, secondo cui i canoni devono avere carattere
non discriminatorio» e che esse «si sono limitate ad adempiere un obbligo scaturente dal diritto comunitario» (decisione impugnata,
punto 28), ossia il rispetto del principio di non discriminazione.
128
Le ricorrenti ritengono che, per garantire un trattamento non discriminatorio degli operatori, le autorità francesi avrebbero
dovuto mantenere le condizioni, in particolare in materia di canone, in base alle quali erano state concesse le rispettive
licenze a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR, dato che i due bandi successivi costituivano procedure distinte. Esse invocano al riguardo le regole
applicabili in materia di appalti pubblici, e in particolare il principio di intangibilità dei criteri di selezione o delle
condizioni di assegnazione, sostenendo che le autorità nazionali avrebbero dovuto annullare la prima procedura e ricominciare
la selezione dall’inizio, qualora ritenessero impossibile mantenere le condizioni già convenute con gli operatori selezionati
in un primo tempo.
129
Secondo costante giurisprudenza, la discriminazione consiste nell’applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero
nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse (v., tra l’altro, sentenze 14 febbraio 1995, causa C‑279/93, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑225, punto 30, e 13 febbraio 1996, causa C‑342/93, Gillespie e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑475, punto 16).
130
Emerge dagli atti che, al termine delle due procedure descritte ai punti 11‑22 supra, [OSCURATO:PERSONA], SFR e [OSCURATO:PERSONA] hanno
ottenuto le rispettive licenze, le prime due mediante decreti 18 luglio 2001 e la terza mediante decreto 3 dicembre 2002.
131
A differenza delle sue concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e SFR, [OSCURATO:PERSONA], che non ha partecipato alla prima procedura in ragione
dell’importo del canone, si è assunta il rischio di non poter organizzare o di poter organizzare solo tardivamente i suoi
servizi [OSCURATO:PERSONA], rischio che poteva arrecarle pregiudizio dal punto di vista concorrenziale, rispetto agli altri due operatori.
132
Tale differenza obiettiva di situazione, derivante dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] e SFR hanno risposto al primo bando e [OSCURATO:PERSONA]
al secondo, va considerata tenendo conto delle condizioni identiche che in definitiva sono state loro concesse. Infatti, la
decisione impugnata fa sì che due imprese, che non si sono assunte lo stesso rischio di [OSCURATO:PERSONA] e hanno presentato
subito domanda di assegnazione, beneficino delle condizioni più favorevoli concesse a quest’ultima nell’ambito di una procedura
cui esse non hanno partecipato.
133
L’eventuale discriminazione di cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi stata vittima va esaminata alla luce dell’ambito procedurale
controverso, per determinare gli obblighi che nella fattispecie incombevano alle autorità nazionali.
134
Si deve osservare che, nonostante le modalità della sua organizzazione materiale, la procedura di assegnazione delle licenze
[OSCURATO:PERSONA], avviata nel luglio del 2000 dalle autorità francesi, costituiva in realtà un’unica procedura volta ad attribuire quattro
licenze per l’introduzione del sistema [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 11 supra). Il parziale insuccesso del primo bando ha reso
necessaria l’emissione di un bando complementare meno di sei mesi dopo la concessione delle prime due licenze (v. punti 15
e 16 supra) per garantire una concorrenza effettiva su un mercato emergente e consentire il rilascio di altre due licenze,
e le due procedure sono state organizzate e si sono svolte in modo identico sul piano formale (pubblicità, scadenze, ecc.).
135
In proposito va respinto, in quanto inoperante, l’argomento delle ricorrenti basato sulle norme procedurali in materia di
appalti pubblici e di concessioni, che non sono applicabili al caso di specie. Per quanto riguarda il principio dell’intangibilità
dei criteri di selezione o delle condizioni di assegnazione, invocato dalle ricorrenti, tale principio non figura né nella
direttiva 97/13 né in alcun’altra disposizione applicabile del diritto comunitario. [OSCURATO:PERSONA], l’art. 8, n. 4, della direttiva
97/13 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale in casi obiettivamente
giustificati e in maniera proporzionata.
136
Nel contesto di un’unica operazione di selezione, ancorché suddivisa in più fasi, che caratterizza il caso di specie, il principio
di non discriminazione va quindi applicato prendendo in considerazione i due bandi globalmente.
137
In tale ambito, una soluzione diversa da quella adottata dalle autorità nazionali non avrebbe permesso di realizzare in modo
più soddisfacente la parità di trattamento fra i tre operatori interessati.
138
Infatti, nelle circostanze del caso di specie, risulta che la autorità nazionali avevano in definitiva tre possibilità, dopo
avere constatato che il primo bando non aveva consentito di selezionare un numero di operatori sufficiente a garantire un’effettiva
concorrenza nel settore.
139
Con la prima opzione, tali autorità avrebbero potuto dichiarare infruttuoso il primo bando e riprendere l’intera procedura
dall’inizio, fissando il canone conformemente al dispositivo corrispondente al regime modificato.
140
Risulta tuttavia che tale soluzione sarebbe stata indifferente ai fini dell’esito della procedura, dato che, di fatto, gli
stessi operatori, ossia [OSCURATO:PERSONA], SFR e [OSCURATO:PERSONA], sarebbero comunque stati gli unici partecipanti e in definitiva sarebbero
state loro concesse licenze identiche, nella sostanza, a quelle che esse hanno effettivamente ottenuto.
141
Per contro, tale opzione avrebbe presentato almeno un inconveniente sotto il profilo del diritto comunitario delle telecomunicazioni.
Infatti, essa avrebbe comportato un ritardo nel lancio dei servizi in questione, fissato al più tardi per il 1° gennaio 2002
dalla decisione n. 128/1999 (v. punto 8 supra), ritardo rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che sarebbe
stato direttamente imputabile alle autorità francesi.
142
Di conseguenza, seppure il rispetto della parità di trattamento avrebbe potuto essere garantito anche con questa prima opzione,
la Repubblica francese avrebbe corso il rischio di ritardare l’applicazione delle disposizioni comunitarie controverse e,
pertanto, di venir meno agli obblighi che le incombevano a tale riguardo.
143
Con una seconda opzione, le autorità nazionali avrebbero potuto proseguire la procedura, emettendo il secondo bando, ma, a
differenza della soluzione effettivamente adottata, senza allineare i canoni di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR a quello di [OSCURATO:PERSONA].
144
In tal caso, [OSCURATO:PERSONA] e SFR sarebbero state trattate diversamente da [OSCURATO:PERSONA], in violazione del principio di non discriminazione,
tenuto conto dell’identico valore delle licenze e del fatto che, al momento della modifica del canone, sul mercato non era
presente alcun operatore. [OSCURATO:PERSONA], tale soluzione non sarebbe stata conforme ai criteri di determinazione dei canoni indicati
dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata (v. punto 109 supra).
145
Se le autorità francesi avessero mantenuto il regime del canone iniziale per [OSCURATO:PERSONA] e SFR, avrebbero rischiato di contravvenire
agli obblighi di non discriminazione e di proporzionalità sanciti dalla direttiva 97/13, data la disparità di trattamento
e la sproporzione quantificabile, secondo le indicazioni non contraddette della SFR, in un rapporto di circa 1 a 8 tra il
regime iniziale e il regime modificato. Tale differenza nell’importo dei canoni dovuti avrebbe costituito una situazione discriminatoria
a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] e a detrimento degli altri due operatori.
146
In tal caso, inoltre, i due operatori inizialmente selezionati avrebbero potuto rinunciare al beneficio della loro licenza,
il che avrebbe obbligato le autorità francesi a emettere un terzo bando per garantire una concorrenza effettiva nel settore
considerato, ritardando così ulteriormente il lancio dei servizi in questione.
147
Con una terza opzione, le autorità nazionali avrebbero emesso un secondo bando, corredandolo di condizioni, in particolare
finanziarie, riviste al ribasso, e avrebbero modificato retroattivamente le dette condizioni per le licenze concesse.
148
Tale soluzione, adottata nel caso di specie, ha permesso di garantire la parità di trattamento tra i soli tre operatori che
hanno partecipato alla procedura complessiva, nel contesto già ricordato di licenze identiche e di un mercato emergente cui
nessun operatore aveva avuto accesso fino al momento della modifica del canone. L’opzione scelta dalle autorità nazionali
ha inoltre consentito alla Repubblica francese di evitare ritardi nel lancio dei servizi [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla direttiva 97/13.
149
Si deve inoltre rilevare che un allineamento delle condizioni finanziarie di rilascio delle licenze che non avesse avuto effetto
retroattivo al momento della loro emissione, come si è deciso nel caso di specie, bensì solo a decorrere dalla modifica dei
canoni controversi, non avrebbe condotto a un risultato diverso.
150
Risulta infatti dagli atti che, alla data dei decreti di modifica, il 3 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e SFR avevano versato, conformemente
allo scaglionamento dei pagamenti previsto dal dispositivo iniziale, un importo corrispondente, nel dispositivo modificato,
alla prima parte del canone, dovuta all’atto del rilascio della licenza. La seconda parte del canone prevista dal dispositivo
modificato, legata alla cifra d’affari realizzata a titolo di utilizzo delle frequenze, avrebbe dovuto essere versata solo
dopo il lancio dei servizi [OSCURATO:PERSONA] da parte degli operatori, che [OSCURATO:PERSONA] e SFR non avevano ancora effettuato alla suddetta data
dei decreti di modifica delle loro licenze e del decreto di concessione della licenza a [OSCURATO:PERSONA].
151
Va pertanto rilevato che la modifica del dispositivo applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a SFR, nelle circostanze del caso di specie, si
è rivelata neutra per i tre operatori concorrenti e che, al riguardo, la retroattività o meno della detta modifica è irrilevante.
152
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva considerare nella decisione impugnata, nonostante l’attribuzione di condizioni identiche
ai vincitori di procedure di selezione diverse, che il nuovo sistema di canoni non era discriminatorio a detrimento di [OSCURATO:PERSONA].
153
La parità di trattamento tra gli operatori richiesta dalla direttiva 97/13 imponeva anzi, nelle circostanze del caso di specie,
l’allineamento dei canoni dovuti da [OSCURATO:PERSONA] e da SFR a quello di [OSCURATO:PERSONA].
154
L’argomento delle ricorrenti secondo cui la modifica sarebbe discriminatoria perché, grazie a una capacità finanziaria superiore
a quella dei concorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e SFR avrebbero potuto rispondere al primo bando e ottenere una licenza, non rimette in discussione
le valutazioni che precedono, dato che, da un lato, l’assegnazione più precoce delle licenze non le ha effettivamente poste
in condizioni di vantaggio e, dall’altro, la parità di trattamento tra gli operatori imponeva l’equiparazione dei canoni.
155
Risulta da quanto precede che la modifica del canone controverso non ha comportato una discriminazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e che tale valutazione non costituisce una difficoltà grave tale da richiedere l’apertura della procedura formale
di esame del preteso aiuto.
156
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente concludere, ritenendo di non aver rilevato gravi difficoltà, che
la misura nazionale criticata non comportava alcun elemento di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
157
Se, nei suoi documenti relativi alla causa sfociata nell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, la [OSCURATO:PERSONA]
ha fatto riferimento a una complessità eccezionale, tale riferimento riguardava, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti,
non la misura controversa nel presente procedimento, bensì tutte le misure indicate nella denuncia, che metteva in discussione
undici provvedimenti. Del resto, la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che alcune di tali misure sollevassero gravi difficoltà, il 31 gennaio
2003 ha avviato per alcune di esse la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE, e tale procedura si è conclusa con l’adozione
di due decisioni, in data 2 agosto 2004, relative, rispettivamente, al regime della tassa professionale applicata a [OSCURATO:PERSONA] [C(2004) 3061] e a un prestito di azionista concesso dallo Stato a [OSCURATO:PERSONA] [C(2004) 3060], che sono attualmente
oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale (cause T‑425/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑427/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑444/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑450/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], T‑456/04, AFORS [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], e T‑17/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]).
158
Laddove le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato scarsa diligenza nell’esame della misura nazionale ora in
discussione, contestata nella loro denuncia presentata il 4 ottobre 2002, su cui l’istituzione si è espressa, in data 20 luglio
2004, con la decisione impugnata, tale argomento, peraltro inoperante, non è neppure dimostrato. In effetti la [OSCURATO:PERSONA]
ha il diritto di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce con cui viene adita (sentenza della Corte 4 marzo 1999,
causa C‑119/97 P, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1341, punto 88).
159
Poiché la menzionata denuncia, composta da circa 90 pagine, allegati esclusi, riguardava un gruppo di undici provvedimenti,
si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], che ha avviato la procedura di cui all’art. 88, n. 2, CE, tre mesi e mezzo dopo il deposito
della detta denuncia in relazione ad alcuni dei provvedimenti ivi menzionati e ha quindi esaminato parzialmente la denuncia
dando la precedenza proprio alle misure che sollevavano gravi difficoltà, poteva, tenuto conto del suo carico di lavoro e
della determinazione delle priorità dei casi, che spetta a lei valutare, rinviare l’esame della misura che, a suo parere,
non sollevava gravi difficoltà, senza che le si possa rimproverare scarsa diligenza al riguardo.
160
In tale contesto, il termine di un anno, dieci mesi e quindici giorni trascorso tra il deposito della denuncia e la decisione
impugnata non rivela scarsa diligenza da parte della [OSCURATO:PERSONA].
161
Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto senza che occorra esaminare gli altri criteri stabiliti dall’art. 87,
n. 1, CE, dato che non sussiste una delle condizioni cumulative necessarie perché possa ravvisarsi un aiuto di Stato.
Sulle spese
162
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché sono rimaste soccombenti, le ricorrenti vanno condannate in solido a sopportare, oltre alle proprie spese,
quelle della [OSCURATO:PERSONA] nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA] e di SFR, intervenute a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
163
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA sopporteranno in solido le loro spese, quelle della [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA] SA e della Société française du radiotéléphone – SFR.
3)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]‑Białecka
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 luglio 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
H. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il francese.