CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Numero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4756/2022depositata il 22/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 2 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] haconvenuto in giudizio davanti al Tribunale di Rieti il Comune diAntrodoco, la Regione [OSCURATO:PERSONA], il Ministero del lavoro e delle politichesociali e l’[OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver lavorato per il Comune di Antrodocodall’11 novembre 1996 al 28 febbraio 2015 come lavoratoresocialmente utile (LSU) sulla base di uno specifico progettocostantemente e continuativamente rinnovato, ma che le mansioni inconcreto assegnate e svolte esulavano del tutto dal progetto.Secondo il ricorrente, la violazione delle norme sul progetto di LSU,unitamente al fatto che era stato stabilmente inseritonell’organizzazione lavorativa dell’ente, giustificava il riconoscimento,ex art. 2126 c.c., delle differenze stipendiali tra quanto percepito comeLSU e il trattamento economico spettante per i dipendenti dell’ente.L’Angeletti ha chiesto pertanto la condanna in solido delleAmministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive,nella misura specificata in ricorso, nonché la regolarizzazione della suaposizione contributiva presso l’[OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Rieti ha rigettato le domande e la Corte d’appello diRoma, con sentenza n. 4756/2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, harespinto l’appello proposto dall’Angeletti, nel frattempo deceduto.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorronoGemma Pezzotti, Matteo e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredidell’originario ricorrente, con ricorso affidato a quattro motivi.Il Comune di Antrodoco resiste con controricorso.Numero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è costituito al solo finedi partecipare all’eventuale pubblica udienza.[OSCURATO:PERSONA], il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inpssono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulmotivo d'appello D3 con cui l'Angeletti aveva contestato il capo dellasentenza di primo grado che aveva escluso l'estraneità delle mansioniin concreto svolte rispetto al progetto di riferimento.Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per avere la Corte d'appello respinto il motivo d'appello D3con una motivazione oggettivamente inidonea a far comprendere l'iterlogico seguito.1.1. I primi due motivi meritano di essere trattati congiuntamente, inquanto attengono entrambi al motivo d’appello rubricato come D3, sucui, secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe omesso dipronunciarsi o, in subordine, avrebbe reso una motivazioneoggettivamente inidonea a far comprendere l’iter logico seguito.I motivi sono infondati.1.1.1. Quanto al vizio di omessa pronuncia, è vero che la Corteterritoriale non ha esaminato separatamente il motivo d’appello D3,concernente la statuizione di prime cure, secondo cui il ricorsooriginario difetterebbe di adeguate allegazioni in ordine alle mansionisvolte e all’asserito sviamento dal progetto.Nondimeno, tale profilo è stato implicitamente esaminato dalla Corteterritoriale.Numero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026Infatti, a pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte d’appello di Romaha riportato i contenuti della decisione del Tribunale di Rieti, precisandoche il giudice di primo grado aveva bensì parlato di un difetto diallegazione, ma aveva anche svolto l’istruttoria orale, giungendo aescludere, sulla base delle testimonianze acquisite, lo svolgimento daparte dell’Angeletti di attività diverse da quelle indicate in progetto.Nell’aderire quindi alla ricostruzione del giudice di primo grado,esposta in questi termini, la Corte d’appello ha implicitamente machiaramente motivato sul motivo d’appello D3, escludendo che lasentenza di primo grado fosse giunta al rigetto della domanda sullabase del solo difetto di allegazione.Non può dunque parlarsi di omessa pronuncia, poiché tale vizio èriscontrabile solo quando l’oggetto del motivo d’appello sia stato deltutto ignorato dal giudice di merito e non quando, come nella specie, sudi esso vi sia stata una motivazione, sia pur sintetica e non rispettosadell’ordine formale di esposizione dei motivi contenuto nell’attod’appello.1.1.2. Neppure può dirsi, venendo all’esame del secondo motivo, chela motivazione qui riassunta sul motivo d’appello D3 siaincomprensibile, come adombrano i ricorrenti.Nel sottolineare che il giudice di primo grado aveva svolto istruttoriaorale, sulla cui base era giunto a escludere deviazioni dal progetto, laCorte d’appello ha evidentemente inteso confutare la tesi esposta nelmotivo d’appello D3, secondo cui il Tribunale reatino sarebbe giunto alrigetto della domanda solo per un difetto di allegazione contenuto nelricorso originario.La motivazione è dunque adeguata e si sottrae anche alla secondacensura mossa.2. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaNumero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026applicazione dell'articolo 2126 c.c., per avere la Corte d'appello esclusol'applicabilità di tale disposizione anche in caso di difformità del lavorosocialmente utile rispetto al progetto, determinata dallo stabileinserimento nell'organizzazione dell'ente e dalla sua adibizione a servizirientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione.Secondo l’impostazione dei ricorrenti, i requisiti della difformità dellemansioni svolte al progetto e dello stabile inserimento del lavoratorenell’organizzazione dell’ente sarebbero «species dello stesso genus,ovvero quello della difformità della prestazione di lavoro socialmenteutile rispetto al progetto, categoria più ampia correttamente elaboratadalla giurisprudenza, nella quale devono ricomprendersi tutte quellesituazioni di fatto che impongono al lavoratore uno sviamentodall’impegno, dal contenuto e dall’orario, propri del lavoro socialmenteutile» (pag. 18 del ricorso per cassazione).2.1. Tale impostazione, non priva di tautologie, non può esserecondivisa.Nella giurisprudenza di questa Corte, è costante l’affermazione per cuiil rapporto dei lavoratori socialmente utili, pur di matrice assistenziale,può celare un rapporto di lavoro subordinato e giustificarel’applicazione, in questo caso, dell’art. 2126, secondo comma, c.c.Sarebbe pertanto erronea una decisione che escludesse in radice talepossibilità e che, in presenza di adeguate allegazioni, omettesse diprocedere a un accertamento di fatto sulla sussistenza dellasubordinazione (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 9110 del 10/04/2026).Ai fini di tale accertamento, tuttavia, è corretta l’affermazione dellaCorte d’appello, secondo cui è necessario che i due requisiti sopraevidenziati – ossia la deviazione dal progetto assegnato e lo stabileinserimento nell’organizzazione dell’ente – siano compresenti, nonpotendo risolversi l’uno nell’altro.Numero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026In particolare, la tesi dei ricorrenti, secondo cui lo stabile inserimentonell’organizzazione dell’Amministrazione sarebbe di per sé sufficiente aqualificare il rapporto in termini di subordinazione, confligge con laormai costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cuil’applicazione delle regole sulla subordinazione e dell’art. 2126 c.c.presuppone che la prestazione resa presenti di fatto una radicaledifformità dal progetto (Cass. 5896 del 2020 n. 17101 del 2017; v. daultimo Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14834 del 18/05/2026).Lo sviamento dal progetto costituisce in altri termini un prerequisitoessenziale, anche se non sufficiente: in assenza di esso è precluso ogniulteriore accertamento, mentre l’accertato sviamento richiedecomunque che la prestazione di fatto resa sia avvenuta secondomodalità che presuppongono lo stabile inserimento del lavoratorenell’organizzazione dell’ente.2.2. In tal senso va letta l’ordinanza di questa Corte n. 17101 del2017, che pure i ricorrenti adducono a sostegno della loro tesi.Tale pronuncia ha composto un contrasto di giurisprudenza, facendoprevalere l’orientamento secondo cui la radicale difformità dal progettodell’attività svolta ben può giustificare la qualificazione del rapporto,sempre che la prestazione lavorativa in concreto svolta sia in tuttosovrapponibile a quella degli altri dipendenti (v. anche Cass., Sez. L,Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, Ordinanza n. 9110 del10/04/2026).In tali decisioni, questa Corte, chiamata a confrontarsi conprovvedimenti di merito che avevano aderito all’orientamento poisconfessato, ha ribadito che la radicale difformità dal progettocostituisce requisito imprescindibile.Nel caso odierno, i giudici di merito hanno accertato, conapprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, che l’Angeletti nonNumero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026aveva svolto un’attività difforme dal progetto e tanto è da consideraresufficiente a escludere la subordinazione.3. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione del d.l. 4 settembre 1987, n. 366, convertito conmodificazioni nella legge 3 novembre 1987, n. 452; del d.m. 18 maggio1988; dell’art. 14 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito conmodificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451; del d.l. 16 maggio1994, n. 299, art. 14, comma 2; del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510,convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608; del d.lgs. 1 dicembre1997, n. 468; della legge 24 giugno 1997, n. 196; del d.lgs. 28febbraio 2000, n. 81; della legge 28 dicembre 2001, n. 448; della legge17 maggio 1999, n. 144; della legge 23 dicembre 2000, n. 388; deld.lgs. 14 settembre 2015 n. 150; di ogni altra norma e principio inmateria di utilizzo dei lavoratori socialmente utili con abusivoinserimento di fatto degli stessi nell’ambito dell’organizzazionepubblicistica dell’ente per il quale prestano servizio; nonché dell’art.2126 c.c., per avere la Corte d’appello di Roma escluso il superamentodel limite massimo di durata della prestazione LSU, rinnovatacontinuativamente per 19 anni sul presupposto della legittimità di unasua proroga potenzialmente illimitata se attuata mediante il rinnovo delmedesimo e originario progetto.3.1. Il motivo si articola in due distinte doglianze.4. In primo luogo, i ricorrenti cercano di confutare l’affermazione dellaCorte d’appello, secondo cui il proprio dante causa non avrebbe maipresentato una domanda risarcitoria, ulteriore rispetto a quella fondatasull’art. 2126 c.c.Nel farlo, però, i ricorrenti, si limitano a richiamare un passaggio delricorso in appello del proprio dante causa, nel quale si sarebbesottolineata l’illogicità della sentenza di primo grado, con cui ilNumero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026Tribunale di Rieti aveva escluso la proposizione di una domandarisarcitoria, ma non spiegano se e dove, nel ricorso introduttivo, ladomanda di risarcimento fosse stata effettivamente presentata.Ciò rende inammissibile la doglianza, che si profila più che altro comeuna puntualizzazione volta a escludere che il ricorso dell’Angeletti fosseoriginariamente diretto a far applicare al caso dei LSU la normativaeurounitaria sulla proroga dei contratti a termine.5. Sotto altro aspetto, il quarto motivo si incentra sulla asseritaillegittimità della reiterazione dei progetti di LSU, quando essa abbiadeterminato una prosecuzione di essi oltre il termine di dodici mesifissato dalle normative che si sono succedute, prima in materia di lavoridi pubblica utilità (LPU), poi di lavori socialmente utili (LSU).Anche da questo angolo visuale il motivo deve essere disatteso,ancorché la motivazione della sentenza impugnata richieda alcuneprecisazioni.6. Il precedente più completo in materia di reiterazione di progetti perlavori di pubblica utilità o socialmente utili è tuttora costituito da Cass.,Sez. L, Sentenza n. 13472 del 30/06/2016, ampiamente citata dallaCorte territoriale sulla base di una lettura che i ricorrenti consideranoerrata.Ora, in tale pronuncia si è affermato che la durata dei progetti perLSU/LPU, stabilita per legge e solitamente annuale, comportal'inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cuiprogetti succedutisi senza soluzione di continuità presso lo stesso ente,il rapporto giuridico non ha il carattere dell'unicità né si realizza la suaprosecuzione "tout court", salvo il solo caso della proroga delmedesimo progetto in atto, senza che, in senso contrario, rilevil'attivazione, da parte dell'ente utilizzatore, di un progetto per LSUdopo quello originario per LPU, in quanto ciascuno di tali progetti,Numero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026avviato sulla base di uno specifico procedimento amministrativoautorizzatorio, è da considerarsi comunque distinto e autonomo.Tali principi portano a ritenere conforme a diritto la sentenza oggiimpugnata dagli eredi dell’Angeletti, visto che la Corte territoriale,proprio riportando i brani della sentenza n. 13472 del 2016, ha esclusoche il susseguirsi di progetti dia luogo a un unico rapporto, sul qualemisurare il rispetto dei termini di durata del progetto fissati dalla legge.È vero che la sentenza impugnata, in un passaggio, ha escluso che sisiano succeduti più progetti e ha parlato di proroghe dell’unico progettooriginario: «non si sono succeduti più progetti, uno diverso dall’altro,ma si è di fronte ad un unico progetto che è stato più volte prorogato,mantenendo inalterati il contenuto, l’orario e le modalità dellaprestazione lavorativa resa dall’appellante e tali proroghe non sonostate specificamente impugnate per vizi procedurali o per difetto di“sbocci occupazionali”, né rispetto alle stesse è stata avanzata alcunapretesa risarcitoria per arbitraria reiterazione, sicché il rapporto deveritenersi unitario con esclusione, anche sotto questo profilo econtrariamente a quanto sostenuto nel gravame, dell’applicabilitàdell’art. 2126 comma 2 c.c.».È tuttavia da ritenere che la Corte d’appello di Roma, purimpropriamente utilizzando la parola “proroghe” in luogo di “rinnovi” o“reiterazione”, anche qui riprendendo e condividendo i contenuti delladecisione di prime cure del Tribunale di Rieti abbia in realtà avuto benpresente che «l’indicazione di un unico rinnovo (rectius, proroga)semestrale, previsto dal d.lgs. 81/2000, riguardi la durata del singolo(anche qui, rectius, proroga) e non la durata massima dei rinnovicomplessivi» (pag. 4, righi 7-9 della sentenza impugnata).Alla luce di questa precisazione, meglio si intende il richiamo a Cass.n. 13472 del 2016 e al fatto che, secondo quella pronuncia, laNumero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026reiterazione di progetti di LSU non dà di per sé luogo a un rapportounitario, sul quale misurare la conformità alla durata legale.I progetti restano separati e, per ciascuno di essi, occorrerà stabilirese siano stati rispettati i termini di durata massima previsti dalla legge,non potendosi desumerne una violazione dal semplice fatto che, nelcomplesso, i rapporti del lavoratore con l’ente superano l’anno o ilsemestre.Come precisato da Cass. n. 13472 del 2016, peraltro in conformità ainumerosi precedenti in materia di LPU e LSU, un margine diapplicazione dell’art. 2126 c.c. si apre, oltre che nell’ipotesi dideviazione radicale dal progetto e inserimento del lavoratorenell’organizzazione dell’ente, anche quando l’originario progetto siaprorogato oltre la durata legale. In tal caso, infatti, per un periodo più omeno lungo, l’attività lavorativa svolta dal LPU/LSU è priva dellacopertura del progetto, sicché è possibile per il lavoratore chiedere aisensi dell’art. 2126 un compenso per le prestazioni rese oltre lascadenza annuale del contratto LPU.Anche in tale ipotesi, però, il lavoratore ha l’onere di dimostrare, oltreall'illegittimità delle proroghe, la estraneità delle mansioni svolterispetto all’attività di progetto e dunque il loro ricadere nella disciplinadel lavoro subordinato. Solo in tal caso, infatti, si giustifical’applicazione di una norma – quella dell’art. 2126, secondo comma,c.c. - poste a tutela del diritto al compenso del lavoratore subordinato ilcui rapporto si sia instaurato secondo modalità viziate.Alla luce di quanto appena esposto, si comprende perché, nel casoesaminato da Cass. n. 13472 del 2016, la Corte di legittimità si siadeterminata ad accogliere il ricorso del lavoratore: il giudice di meritoaveva escluso che, anche in caso di prosecuzione del lavorosocialmente utile oltre il termine di legge e in assenza di nuovi progetti,fosse astrattamente possibile riconoscere la tutela dell’art. 2126 eNumero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026aveva respinto le richieste istruttorie volte ad accertare che, nelperiodo di proroga illegittima, le mansioni assegnate al lavoratorefossero diverse per contenuto ed orario rispetto alla prestazione dipubblica utilità.Ben diversa è stata la situazione riguardante l’Angeletti.La sua originaria pretesa di applicazione dell’art. 2126 c.c. e ledoglianze contenute nel quarto motivo non si fondano sulla avvenutaprosecuzione del progetto oltre il termine legale e dunque su unapresunta attività lavorativa svolta dall’Angeletti senza la copertura diun progetto, ma sul presupposto che l’Amministrazione non possasuperare il termine legale neppure affidando al lavoratore successiviregolari progetti.Con queste precisazioni, la sentenza impugnata deve essere alloraconfermata, avendo essa in sostanza rilevato la mancatadimostrazione, da parte dell’Angeletti, non solo di una deviazioneradicale dal progetto dell’attività da lui svolta, ma anche dell’esistenzadi periodi lavorativi non coperti da un progetto o coperti da unaproroga o un rinnovo irregolari.7. Il ricorso va in conclusione respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delcontroricorrente, come da dispositivo.Nulla va disposto sulle spese nei confronti delle Amministrazionirimaste intimate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento infavore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Numero registro generale 14711/2023Numero sezionale 3450/2026Numero di raccolta generale 25709/2026Data pubblicazione 22/09/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])