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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 36772/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni pervenute in data 31 maggio 2023 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 novembre 2022 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 6 luglio 2021 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili a seguito di giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa, per il reato in concorso di lesioni aggravate dalla circostanza delle più persone riunite e dell'utilizzo di un'arma ( un rudimentale coltello) in danno di [OSCURATO:PERSONA] attraverso calci e pugni, commesso in data 30 gennaio 2019 (artt.110,582,583 n.2, 585 comma secondo n.2 cod. pen.).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo dell'arma.

Evidenzia il ricorrente il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la circostanza aggravante è imputabile soggettivamente al concorrente allorquando la stessa è da lui conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Siffatta affermazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso; la condotta colposa in tal caso è punibile solo in via autonoma a condizione che configuri una fattispecie colposa autonomamente punibile.

Conseguentemente la condotta del ricorrente sarebbe al più punibile ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (cd. concorso anomalo) con necessaria rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i principi fissati da questa Corte sulla natura della circostanza aggravante contestata e secondo la quale in tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell'art. 118 cod. pen. (Fattispecie relativa a lesioni procurate con un coltello ed una catena). (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Rv. 278047). 1.1.11 motivo sollecita inoltre una non consentita rivalutazione del merito, in ordine alla persona che aveva la disponibilità del coltello, non confrontandosi con la motivazione immune da vizi logici la quale ha evidenziato che: - nonostante l'arma fosse pacificamente nelle mani del coimputato detenuto Wissem, la circostanza contestata è applicabile a tutti essendo tutti a conoscenza della presenza di detto strumento di offesa come evincibile dalla dinamica dei fatti.

L'uso di un'arma è una circostanza aggravante oggettiva, ai sensi dell'art. 70 n. 1 cod pen., concernendo "i mezzi" dell'azione criminosa, che dunque si applica anche ai concorrenti nel reato, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni pervenute in data 31 maggio 2023 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 novembre 2022 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 6 luglio 2021 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili a seguito di giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa, per il reato in concorso di lesioni aggravate dalla circostanza delle più persone riunite e dell'utilizzo di un'arma ( un rudimentale coltello) in danno di [OSCURATO:PERSONA] attraverso calci e pugni, commesso in data 30 gennaio 2019 (artt.110,582,583 n.2, 585 comma secondo n.2 cod. pen.). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo dell'arma. Evidenzia il ricorrente il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la circostanza aggravante è imputabile soggettivamente al concorrente allorquando la stessa è da lui conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Siffatta affermazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso; la condotta colposa in tal caso è punibile solo in via autonoma a condizione che configuri una fattispecie colposa autonomamente punibile. Conseguentemente la condotta del ricorrente sarebbe al più punibile ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (cd. concorso anomalo) con necessaria rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i principi fissati da questa Corte sulla natura della circostanza aggravante contestata e secondo la quale in tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell'art. 118 cod. pen. (Fattispecie relativa a lesioni procurate con un coltello ed una catena). (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Rv. 278047). 1.1.11 motivo sollecita inoltre una non consentita rivalutazione del merito, in ordine alla persona che aveva la disponibilità del coltello, non confrontandosi con la motivazione immune da vizi logici la quale ha evidenziato che: - nonostante l'arma fosse pacificamente nelle mani del coimputato detenuto Wissem, la circostanza contestata è applicabile a tutti essendo tutti a conoscenza della presenza di detto strumento di offesa come evincibile dalla dinamica dei fatti. L'uso di un'arma è una circostanza aggravante oggettiva, ai sensi dell'art. 70 n. 1 cod pen., concernendo "i mezzi" dell'azione criminosa, che dunque si applica anche ai concorrenti nel reato, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate. 2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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