CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28050-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3023/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 7/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. considerato che: Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 552/15 del 23 febbraio 2015, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]„ dichiarò il diritto di riscatto, in favore dell'attore, avente ad oggetto il fondo rustico sito in Lettere alla via Riesichi, riportato in catasto al foglio 17, p.11a 605, trasferì tale fondo al Manzo per il prezzo di euro 12.000,00 dichiarato nell'atto di vendita per notaio Troisi, prezzo al cui pagamento venne condizionato l'effetto traslativo, e compensò le spese di lite; avverso tale sentenza il Cavociello propose gravame, del quale chiese il rigetto il Manzo che, a sua volta, con appello incidentale, chiese la riforma della sentenza impugnata in relazione all'operata compensazione delle spese; la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3023/2020, pubblicata il 7 settembre 2020, accolse l'appello principale con assorbimento di quello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettò la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], che condannò alle spese del doppio grado del giudizio di merito, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, avv. [OSCURATO:PERSONA], anticipatario; avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie; rilevato che: Ric. 2020 n. 28050 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- con il primo motivo, rubricato «Art. 360 c.p.c. n° 3 e n° 4 con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e segg. e 167 c.p.c.», il ricorrente sostiene di aver dedotto nei suoi atti difensivi di aver coltivato da «molti anni», «da sempre» il fondo in questione, «da quando ne era divenuto proprietario» (v. ricorso p. 4) ed assume che tale fatto sarebbe «assolutamente pacifico», non essendo stata al riguardo sollevata una contestazione, né generica né specifica, sicché erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto sul punto che «diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, da un lato non opera il principio di non contestazione, trattandosi di elemento costitutivo del diritto azionato la cui allegazione e prova grava interamente sull'attore laddove il convenuto contesti in radice la sussistenza del diritto; dall'altro dalle deposizioni testimoniali non emerge affatto il requisito temporale della coltivazione da parte del Manzo del suo fondo nel biennio antecedente alla vendita di quello oggetto del riscatto, posto che nessuno dei testi escussi ha riferito tale circostanza ma solo che il Manzo coltivava direttamente il fondo di sua proprietà, contiguo a quello oggetto di domanda, senza alcun riferimento temporale. Il difetto di prova del predetto requisito, essenziale per il sorgere del diritto di prelazione, comporta il rigetto della domanda senza necessità di indagare i profili di impugnazione che, investendo gli altri requisiti, restano assorbiti»Ì Manzo assume, richiamando precedenti giurisprudenziali sul punto, che anche in tema di prelazione o riscatto opererebbe il principio della non contestazione ed evidenzia che anche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato in sentenza che «non risulta[va] contestata la coltivazione del fondo da parte dell'attore corroborata tra l'altro dalle deposizioni dei testimoni» e conclude sostenendo ch e «quindi» la Corte di merito avrebbe riconosciuto che il fatto non er contestato ma, con una sua originale ed erronea convinzione, Ric. 2020 n. 28050 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- avrebbe ritenuto che il principio di non contestazione non operasse nella materia in questione e richiedesse comunque la prova; il motivo è infondato; in realtà la Corte di merito, diversamente quando sostenuto dal ricorrente, non ha affermato che il principio di non contestazione non opera in materia agraria (v. al riguardo ad es. Cass. 17/06/2016, n. 12517) né ha ritenuto non contestata la coltivazione del suo fondo da parte dell'attore, evidenziandosi a tale ultimo riguardo che in realtà il brano riportato a pagina 5 del ricorso, ultimo capoverso, e in cui peraltro manca ogni riferimento temporale, è tratto non già dalla sentenza della Corte di appello ma dalla sentenza del Tribunale, come ivi precisato dallo stesso Manzo; la Corte di appello, invece, proprio nella parte della sentenza impugnata riportata testualmente in ricorso e sopra trascritta, ha affermato che, trattandosi di elemento costitutivo del diritto, l'allegazione e la prova grava sull'attore se il convenuto contesti in radice il diritto e che dalle prove testimoniali non emerge il requisito della coltivazione del suo fondo da parte del ricorrente nel biennio antecedente alla vendita in questione; in tal modo la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed invero questa Corte ha ritenuto, proprio in relazione ad una fattispecie in tema di retratto agrario, che «L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla Ric. 2020 n. 28050 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- controparte. (Così statuendo, la S. C. ha ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale aveva genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del retratto agrario, non poteva ritenersi liberato dall'onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto)» (Cass. 19/10/2016, n. 21075; v. in senso conforme soprattutto in motivazione, Cass., ord., 15/01/2020, n. 537); va evidenziato che è stato pure precisato che «In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse» (Cass. 15/10/2014, n. 21847); ed inoltre è stato affermato che «Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia Ric. 2020 n. 28050 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -5- C)9 genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata» (Cass., ord., 26/11/2020, n. 26908; v. anche Cass. 17/02/2016, n. 3023); con il secondo motivo, rubricato «Art. 360 c.p.c. n° 5», il ricorrente sostiene che l'applicazione del principio di non contestazione avrebbe dovuto far ritenere il fatto provato e che essendo incontroverso che il Manzo era sempre stato agricoltore e null'altro aveva fatto dall'acquisto del suo fondo sarebbe stata «chiara l'interpretazione delle deposizioni testimoniali che la Corte» avrebbe «volutamente travisato per sostenere la sua traballante e precostituita decisione»; il motivo è inammissibile, non essendo stato formulato secondo i canoni di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nuova formulazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053), evidenziandosi, peraltro, che non risulta, per le ragioni già indicate, non contestato che l'attore abbia coltivato il suo fondo nel periodo rilevante in causa, che alcun riferimento temporale risulta indicato dai testi negli stralci delle deposizioni testimoniali riportate dal ricorrente a p. 6 e 7 del ricorso e che/ comunque, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale (e dei documenti), come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Cass.21/07/2010, n. 17097; Cass. 2/08/2016, n. 16056; Cass., ord., 7/12/2017, n. 29404); considerato che: alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, Ric. 2020 n. 28050 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -6- comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez