CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 27/02/2020 la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 5, 61 n. 5 cod. pen., in Genova, il 06/08/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione dei benefici di legge. In data 22/11/2021 è stata trasmessa memoria a firma del difensore di fiducia, con cui si contesta l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come il ricorrente fosse senza dimora in Italia ed irregolare sul territorio dello Stato, senza attività lavorativa; inoltre, le modalità di commissione del reato apparivano frutto di un articolato disegno criminoso, manifestazione di devianza; la parallela valutazione delle medesime circostanze per il coimputato non implica affatto una valutazione sovrapposta delle posizioni processuali, discendendo, semplicemente, dall'essere stato il reato commesso in concorso e dal versare gli imputati nelle medesime situazioni. Quindi, la motivazione della Corte territoriale si basa sulla manifestazione di devianza desumibile dalle modalità del fatto, da cui enucleare l'insussistenza dei presupposti dei richiesti benefici. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estenso