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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20404/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/liana presentati con un unico atto; considerato che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato poiché in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - e correttamente applicati dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - secondo cui «l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia» (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560 - 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Pezzano, è manifestamente infondato in quanto il giudice d'appello dà conto dell'occupazione dell'appartamento da parte di entrambi i ricorrenti i quali, in assenza di un provvedimento di assegnazione, al momento dei controlli si trovavano all'interno dell'immobile ed, in particolare, il Bagnato ammetteva l'intenzione di alloggiarvi per far fronte alle esigenze abitative della propria famiglia (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsì devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/liana presentati con un unico atto; considerato che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato poiché in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - e correttamente applicati dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) - secondo cui «l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia» (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560 - 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Pezzano, è manifestamente infondato in quanto il giudice d'appello dà conto dell'occupazione dell'appartamento da parte di entrambi i ricorrenti i quali, in assenza di un provvedimento di assegnazione, al momento dei controlli si trovavano all'interno dell'immobile ed, in particolare, il Bagnato ammetteva l'intenzione di alloggiarvi per far fronte alle esigenze abitative della propria famiglia (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsì devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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