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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 07973/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto dall'imputato avverso la sentenza emessa il 15/1/2026 dal Tribunale di Verona, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione degli artt. 110, 628, comma 3, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante delle più persone riunite.

Dal verbale di denuncia del 1.06.2014 e da quello di sommarie informazioni testimoniali del 2.06.2014 rese dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA], si desumono modalità esecutive dell'esercizio della violenza contrarie a quanto affermato dalla sentenza, in quanto il Venturi è collocato all'esterno del luogo ove avveniva la violenza (l'ufficio) e l'atto predatorio, così realizzandosi l'apoditticità dell'assunto della sentenza in ordine alla sussistenza della aggravante in parola, ponendosi al di fuori del parametro di legittimità fissato da SU, Alberti.

Il fatto che la persona offesa abbia solo ipotizzato che il Venturi avesse soltanto sentito le sue richieste di aiuto, non autorizza nemmeno a ritenere che il complice fosse presente ed abbia rafforzato la violenza esercitata sia in quanto assente nel momento e nel luogo precipuo commissivo dell'aggressione, sia perché non è consentito tràfierire •la valutazione della sussistenza dell'aggravante da un dato oggettivo ad un dato psicologico della vittima.

Né può essere confusa l'adesione del Venturi all'azione violenta - che attiene propriamente al concorso morale - con la sua presenza nel luogo e nel momento in cui questa è stata esercitata.

3. Sono stati proposti motivi aggiunti con il quali si deduce violazione di legge in relazione al principio di diritto stabilito da SU.Alberti, rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa in relazione alla circostanza di non aver più visto il Venturi, tanto da far ritenere che questi si sia limitato soltanto a facilitare l'ingresso del correo, non essendo - invece - presente - nel luogo e al momento della violenza da quest'ultimo compiuta, non essendo sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengano da più persone. 4.In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza impugnata ha affermato che dal contesto integrale delle dichiarazioni della persona offesa «emerge con chiarezza la presenza di entrambi i soggetti, a distanza ravvicinata, all'interno del supermercato e nel medesimo contesto dell'azione lesiva.

La teste infatti non ha dubbi nell'affermare che il Venturi "vedeva" l'azione violenta compiuta ai suoi danni direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], "udiva" i suoi lamenti, palesemente dolendosi del mancato intervento dello stesso a sua difesa»...«[OSCURATO:PERSONA] era dunque consapevole della presenza di entrambi i correi all'interno del supermercato ed anche nel contesto dell'azione violenta ai suoi danni che, sebbene realizzata materialmente dal solo [OSCURATO:PERSONA], vedeva il Vendrame (recte, Venturi), nonostante il legame sentimentale con la vittima, non muoversi a sua difesa essendo evidentemente d'accordo con l'azione violenta del correo».

3. Ritiene questa Corte che la ricostruzione in fatto, priva di vizi logici e giuridici, si pone nell'alveo di legittimità (pastq secondo il quale nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez.

U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01), come confermato dal più recente orientamento secondo il quale nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022;Conton, Rv. 284041)

4. Il ricorso dell'imputato, a fronte della ineccepibile motivazione resa, declina censure volte ad una inammissibile ricostruzione alternativa del fatto attraverso una reinterpretazione delle dichiarazioni della parte offesa che non può trovare accesso in sede di legittimità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto dall'imputato avverso la sentenza emessa il 15/1/2026 dal Tribunale di Verona, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione degli artt. 110, 628, comma 3, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante delle più persone riunite. Dal verbale di denuncia del 1.06.2014 e da quello di sommarie informazioni testimoniali del 2.06.2014 rese dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA], si desumono modalità esecutive dell'esercizio della violenza contrarie a quanto affermato dalla sentenza, in quanto il Venturi è collocato all'esterno del luogo ove avveniva la violenza (l'ufficio) e l'atto predatorio, così realizzandosi l'apoditticità dell'assunto della sentenza in ordine alla sussistenza della aggravante in parola, ponendosi al di fuori del parametro di legittimità fissato da SU, Alberti. Il fatto che la persona offesa abbia solo ipotizzato che il Venturi avesse soltanto sentito le sue richieste di aiuto, non autorizza nemmeno a ritenere che il complice fosse presente ed abbia rafforzato la violenza esercitata sia in quanto assente nel momento e nel luogo precipuo commissivo dell'aggressione, sia perché non è consentito tràfierire •la valutazione della sussistenza dell'aggravante da un dato oggettivo ad un dato psicologico della vittima. Né può essere confusa l'adesione del Venturi all'azione violenta - che attiene propriamente al concorso morale - con la sua presenza nel luogo e nel momento in cui questa è stata esercitata. 3. Sono stati proposti motivi aggiunti con il quali si deduce violazione di legge in relazione al principio di diritto stabilito da SU.Alberti, rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa in relazione alla circostanza di non aver più visto il Venturi, tanto da far ritenere che questi si sia limitato soltanto a facilitare l'ingresso del correo, non essendo - invece - presente - nel luogo e al momento della violenza da quest'ultimo compiuta, non essendo sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengano da più persone. 4.In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza impugnata ha affermato che dal contesto integrale delle dichiarazioni della persona offesa «emerge con chiarezza la presenza di entrambi i soggetti, a distanza ravvicinata, all'interno del supermercato e nel medesimo contesto dell'azione lesiva. La teste infatti non ha dubbi nell'affermare che il Venturi "vedeva" l'azione violenta compiuta ai suoi danni direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], "udiva" i suoi lamenti, palesemente dolendosi del mancato intervento dello stesso a sua difesa»...«[OSCURATO:PERSONA] era dunque consapevole della presenza di entrambi i correi all'interno del supermercato ed anche nel contesto dell'azione violenta ai suoi danni che, sebbene realizzata materialmente dal solo [OSCURATO:PERSONA], vedeva il Vendrame (recte, Venturi), nonostante il legame sentimentale con la vittima, non muoversi a sua difesa essendo evidentemente d'accordo con l'azione violenta del correo». 3. Ritiene questa Corte che la ricostruzione in fatto, priva di vizi logici e giuridici, si pone nell'alveo di legittimità (pastq secondo il quale nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01), come confermato dal più recente orientamento secondo il quale nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022;Conton, Rv. 284041) 4. Il ricorso dell'imputato, a fronte della ineccepibile motivazione resa, declina censure volte ad una inammissibile ricostruzione alternativa del fatto attraverso una reinterpretazione delle dichiarazioni della parte offesa che non può trovare accesso in sede di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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