CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13992/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto rileva in questa sede, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di estinzione dei reati per i quali costui era stato giudicato con la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa emessa dalla Corte di appello di Genova il 18 aprile 2012, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2012, e con la sentenza di applicazione di pena emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., il 9 marzo 2015, divenuta irrevocabile il 30 marzo 2015. Il giudice dell'esecuzione affermava che, allo stato, l'istanza non poteva essere accolta con riferimento ai suddetti reati, perché era pendente presso la Corte di cassazione un processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], per un delitto commesso «in data anteriore e prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]», quindi prima del compimento di un biennio dalle date di irrevocabilità delle citate sentenze. Secondo il giudice dell'esecuzione, l'istanza avrebbe potuto essere ripresentata a seguito della definizione di tale giudizio pendente. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 167 cod. pen. e dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Chiede l'annullamento della menzionata ordinanza, osservando che il giudice dell'esecuzione è incorso in errore nel ritenere che possa essere considerata ostativa, ai sensi dell'art. 167 e dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., al fine della declaratoria di estinzione di reati per i quali sia stata emessa sentenza irrevocabile, la contestazione di «reati» la cui commissione, nel termine di legge, non sia stata accertata con sentenza di condanna divenuta irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato, per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento, solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 281642 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio sopra richiamato, pienamente condivisibile, espresso con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., di estinzione di reato per il quale sia stata applicata una pena su richiesta delle parti, ma chiaramente riferibile, per identità di ratio, anche all'ipotesi di cui all'art. 167 cod. pen., di estinzione di reato per il quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena inflitta. Il giudice dell'esecuzione, infatti, per stabilire se sussistessero tutte le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di declaratoria di estinzione, relativamente ai reati giudicati con le menzionate sentenze della Corte di appello di Genova e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, avrebbe dovuto verificare, oltre alla sussistenza di tutte le altre condizioni, se [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso, nei termini di legge, un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per i quali avesse riportato condanna con pronuncia divenuta irrevocabile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, avrebbe dovuto dimostrare di aver applicato il suddetto principio, in base al quale la sola contestazione di un delitto, o di una contravvenzione della stessa indole, che si ipotizzano commessi entro tali termini, non è ostativa, di per sé, alla pronuncia di estinzione del reato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile per il quale sia stata concessa la sospensione della pena o sia stata applicata una pena su richiesta delle parti. 2. In conclusione, la censura esposta deve essere accolta, nel senso di cui sopra, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata - nei limiti delle statuizioni cui è riferito il ricorso per cassazione ora in esame - con rinvio al Tribunale di Genova, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che svolgerà nuovo giudizio in proposito senza incorrere nel vizio riscontrato. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, Ufficio GIP.