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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24629/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Comune di Loano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi, il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, come da nota depositata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 15 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Genova, che ha riformato parzialmente — concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena — la condanna inflitta, anche a fini civili, a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Savona per diffamazione aggravata ai danni del Comune di Loano.

Il fatto consiste nella pubblicazione, sulla pagina facebook di Martino, dell'espressione: «Comune di Loano sucaaaa, con tutta la mafia che avete coperto per anni venite a chiedere i soldi a noi avvalendovi di quella figura di frustrati inguaribili dei vigili urbani».

Il riferimento, secondo le sentenze di merito, è ad un verbale di violazione amministrativa elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Loano al [OSCURATO:PERSONA] di cui Martino era presidente ed al quale il verbale stesso era stato notificato quale responsabile in solido.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di ufficio.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione Il ricorrente contesta c:he il Tribunale e la Corte di appello, nonostante non fosse stato possibile risalire all'indirizzo IP da cui era partito il messaggio diffamatorio, hanno comunque ritenuto responsabile l'odierno imputato.

Il ragionamento della Corte territoriale sarebbe fallace in quanto: - ha dato rilievo ad una responsabilità da posizione, ritenendo l'imputato l'autore del fatto solo perché presidente del circolo [OSCURATO:PERSONA] e responsabile in solido della violazione amministrativa che era stata inflitta al circolo stesso. - ha dato rilievo al fatto che, poiché il verbale era stato notificato all'imputato, chiunque lo avesse pubblicato lo aveva fatto con il suo consenso, senza tenere conto che Martino aveva potuto dare il consenso alla pubblicazione del verbale ma non alla formulazione del commento. - ha ritenuto — in contraddizione con quanto appena osservato — che solo Martino gestisse l'account - ha dato rilievo alla pubblicazione del commento anche sulla pagina facebook intestata a Martino, nonostante la riferibilità della pagina anzidetta all'imputato non sia stata dimostrata; - ha rimarcato che l'imputato era in grado di difendersi rispetto ad entrambe le pubblicazioni.

A sostegno dell'indispensabilità del mancato accertamento circa gli indirizzi IP di provenienza dei messaggi, il ricorrente cita sia giurisprudenza di questa Corte, sia il provvedimento del Tribunale che, ex art. 507 cod. proc. pen., aveva disposto detto accertamento.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia errata correlazione tra fatto contestato e sentenza (violazione di legge e vizio di motivazione).

Mentre la contestazione si riferisce alla pubblicazione del commento sulla pagina personale dell'imputato, la condanna del Tribunale era intervenuta per la pubblicazione sulla pagine dell'account [OSCURATO:PERSONA].

Tale discrepanza era stata agitata nell'appello, ma non ha ricevuto risposta dalla Corte territoriale.

2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la negazione delle circostanze attenuanti generiche perché, a fronte dei molteplici dati positivi valorizzati nell'appello, la Corte di merito si era concentrata solo sull'incensuratezza, svalutandola.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, siccome portatore di un'interpretazione alternativa e reiterativo di questioni già poste in appello.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Comune di Loano ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordina, rigettarsi il ricorso dell'imputato, meramente reiterativo di questioni già poste.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al punto della decisione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sicc:hé — essendo maturato il termine di prescrizione — la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto.

Il ricorso va, invece, rigettato agli effetti civili, in quanto i motivi che attengono alla responsabilità sono l'uno inammissibile, l'altro infondato.

2. Il primo motivo di ricorso — che contesta la riferibilita soggettiva del fatto all'imputato — è inammissibile, dal momento che tutto il ragionamento trascura un dato essenziale, vale a dire che a Martino era contestata — ed egli è stato condannato per — la pubblicazione del post sulla propria pagina Facebook personale.

Quelle sulla pubblicazione del post sulla pagina Facebook del circolo "la Gomeira" sono osservazioni di contorno, che servono ad irrobustire il ragionamento e che, in ogni caso, comunque ritenute dai Giudici di merito, non inficiano la spina dorsale del ragionamento probatorio svolto in entrambi i gradi di giudizio, vale a dire la paternità della pubblicazione o ripubblicazione del commento sulla pagina personale di Martino.

Quel che resta, dunque, del compendio critico del ricorso è l'osservazione circa il dubbio sulla paternità della pagina personale, ma si tratta di un passaggio argomentativo assertivo e non accompagnato da alcuna osservazione che evidenzi, su questo aspetto specifico, un cattivo governo della Corte di appello della valutazione delle prove.

Il secondo motivo di ricorso — secondo cui la contestazione si riferisce

3. alla pubblicazione del commento sulla pagina personale dell'imputato, mentre la condanna del Tribunale era intervenuta per la pubblicazione sulla pagina dell'account [OSCURATO:PERSONA] — è infondato.

Come sopra chiarito, non è vero che la condanna del Tribunale era avvenuta per la pubblicazione sull'account del circolo e non per quella sull'account personale di Martino.

La sentenza di prime cure, infatti, argomentava su entrambe le pubblicazioni siccome logicamente concatenate, non mancando, quindi, di valorizzare, in corrispondenza con il fatto contestato nel capo di imputazione, la pubblicazione sull'account personale dell'imputato, la quale era tuttavia indubbiamente connessa, sotto il profilo probatorio, a quella sulla pagina del circolo.

Peraltro la Corte di appello ha chiarito che il prevenuto si era difeso su entrambi i fatti, difesa attuata anche nel ricorso per cassazione.

4. Il terzo motivo di ricorso — che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è, invece, fondato in quanto la sentenza impugnata non ha dato risposta alle doglianze che, sul punto, erano state articolate nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva negai:o le circostanze attenuanti generiche per l"assenza di elementi valorizzabili", rendendo, così, una motivazione scarna che l'appellante ha contestato puntualmente, valorizzando la circostanza che il post era stato uno sfogo dopo la multa subita e che era stato presente solo poche ore sul profilo dell'associazione.

Di fronte a queste argomentazioni, la Corte territoriale ha negato il beneficio sulla base di un enunciato distonico, vale a dire sulla scorta dell'insufficienza dell'incensuratezza, mancando di dare risposta alla altre osservazioni critiche del gravame di merito.

5. Come anticipato, la fondatezza del terzo motivo di ricorso (la stessa conseguenza sarebbe discesa dalla non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso) impone di prendere atto della maturazione del termine prescrizionale addirittura prima della sentenza di appello, vale a dire 1'11 novembre 2020, decorsi sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto.6.

Il rigetto del ricorso quanto al profilo della responsabilità e, quindi, la soccombenza dell'imputato sul punto, impone di condannarlo alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 1710,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato é estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile Comune di Loano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi, il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, come da nota depositata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 15 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Genova, che ha riformato parzialmente — concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena — la condanna inflitta, anche a fini civili, a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Savona per diffamazione aggravata ai danni del Comune di Loano. Il fatto consiste nella pubblicazione, sulla pagina facebook di Martino, dell'espressione: «Comune di Loano sucaaaa, con tutta la mafia che avete coperto per anni venite a chiedere i soldi a noi avvalendovi di quella figura di frustrati inguaribili dei vigili urbani». Il riferimento, secondo le sentenze di merito, è ad un verbale di violazione amministrativa elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Loano al [OSCURATO:PERSONA] di cui Martino era presidente ed al quale il verbale stesso era stato notificato quale responsabile in solido. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di ufficio. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione Il ricorrente contesta c:he il Tribunale e la Corte di appello, nonostante non fosse stato possibile risalire all'indirizzo IP da cui era partito il messaggio diffamatorio, hanno comunque ritenuto responsabile l'odierno imputato. Il ragionamento della Corte territoriale sarebbe fallace in quanto: - ha dato rilievo ad una responsabilità da posizione, ritenendo l'imputato l'autore del fatto solo perché presidente del circolo [OSCURATO:PERSONA] e responsabile in solido della violazione amministrativa che era stata inflitta al circolo stesso. - ha dato rilievo al fatto che, poiché il verbale era stato notificato all'imputato, chiunque lo avesse pubblicato lo aveva fatto con il suo consenso, senza tenere conto che Martino aveva potuto dare il consenso alla pubblicazione del verbale ma non alla formulazione del commento. - ha ritenuto — in contraddizione con quanto appena osservato — che solo Martino gestisse l'account - ha dato rilievo alla pubblicazione del commento anche sulla pagina facebook intestata a Martino, nonostante la riferibilità della pagina anzidetta all'imputato non sia stata dimostrata; - ha rimarcato che l'imputato era in grado di difendersi rispetto ad entrambe le pubblicazioni. A sostegno dell'indispensabilità del mancato accertamento circa gli indirizzi IP di provenienza dei messaggi, il ricorrente cita sia giurisprudenza di questa Corte, sia il provvedimento del Tribunale che, ex art. 507 cod. proc. pen., aveva disposto detto accertamento. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia errata correlazione tra fatto contestato e sentenza (violazione di legge e vizio di motivazione). Mentre la contestazione si riferisce alla pubblicazione del commento sulla pagina personale dell'imputato, la condanna del Tribunale era intervenuta per la pubblicazione sulla pagine dell'account [OSCURATO:PERSONA]. Tale discrepanza era stata agitata nell'appello, ma non ha ricevuto risposta dalla Corte territoriale. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la negazione delle circostanze attenuanti generiche perché, a fronte dei molteplici dati positivi valorizzati nell'appello, la Corte di merito si era concentrata solo sull'incensuratezza, svalutandola. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, siccome portatore di un'interpretazione alternativa e reiterativo di questioni già poste in appello. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Comune di Loano ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordina, rigettarsi il ricorso dell'imputato, meramente reiterativo di questioni già poste. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al punto della decisione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sicc:hé — essendo maturato il termine di prescrizione — la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto. Il ricorso va, invece, rigettato agli effetti civili, in quanto i motivi che attengono alla responsabilità sono l'uno inammissibile, l'altro infondato. 2. Il primo motivo di ricorso — che contesta la riferibilita soggettiva del fatto all'imputato — è inammissibile, dal momento che tutto il ragionamento trascura un dato essenziale, vale a dire che a Martino era contestata — ed egli è stato condannato per — la pubblicazione del post sulla propria pagina Facebook personale. Quelle sulla pubblicazione del post sulla pagina Facebook del circolo "la Gomeira" sono osservazioni di contorno, che servono ad irrobustire il ragionamento e che, in ogni caso, comunque ritenute dai Giudici di merito, non inficiano la spina dorsale del ragionamento probatorio svolto in entrambi i gradi di giudizio, vale a dire la paternità della pubblicazione o ripubblicazione del commento sulla pagina personale di Martino. Quel che resta, dunque, del compendio critico del ricorso è l'osservazione circa il dubbio sulla paternità della pagina personale, ma si tratta di un passaggio argomentativo assertivo e non accompagnato da alcuna osservazione che evidenzi, su questo aspetto specifico, un cattivo governo della Corte di appello della valutazione delle prove. Il secondo motivo di ricorso — secondo cui la contestazione si riferisce 3. alla pubblicazione del commento sulla pagina personale dell'imputato, mentre la condanna del Tribunale era intervenuta per la pubblicazione sulla pagina dell'account [OSCURATO:PERSONA] — è infondato. Come sopra chiarito, non è vero che la condanna del Tribunale era avvenuta per la pubblicazione sull'account del circolo e non per quella sull'account personale di Martino. La sentenza di prime cure, infatti, argomentava su entrambe le pubblicazioni siccome logicamente concatenate, non mancando, quindi, di valorizzare, in corrispondenza con il fatto contestato nel capo di imputazione, la pubblicazione sull'account personale dell'imputato, la quale era tuttavia indubbiamente connessa, sotto il profilo probatorio, a quella sulla pagina del circolo. Peraltro la Corte di appello ha chiarito che il prevenuto si era difeso su entrambi i fatti, difesa attuata anche nel ricorso per cassazione. 4. Il terzo motivo di ricorso — che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche — è, invece, fondato in quanto la sentenza impugnata non ha dato risposta alle doglianze che, sul punto, erano state articolate nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva negai:o le circostanze attenuanti generiche per l"assenza di elementi valorizzabili", rendendo, così, una motivazione scarna che l'appellante ha contestato puntualmente, valorizzando la circostanza che il post era stato uno sfogo dopo la multa subita e che era stato presente solo poche ore sul profilo dell'associazione. Di fronte a queste argomentazioni, la Corte territoriale ha negato il beneficio sulla base di un enunciato distonico, vale a dire sulla scorta dell'insufficienza dell'incensuratezza, mancando di dare risposta alla altre osservazioni critiche del gravame di merito. 5. Come anticipato, la fondatezza del terzo motivo di ricorso (la stessa conseguenza sarebbe discesa dalla non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso) impone di prendere atto della maturazione del termine prescrizionale addirittura prima della sentenza di appello, vale a dire 1'11 novembre 2020, decorsi sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto.6. Il rigetto del ricorso quanto al profilo della responsabilità e, quindi, la soccombenza dell'imputato sul punto, impone di condannarlo alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 1710,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato é estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio
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