CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10905/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2227 4 /20 1 8 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto presso il primo dei ridetti difensori in Roma, largoMessico n. 7 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - resistente – AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente protempore - intimata - Oggetto: impugnazione estrattodiruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 494/16/18depositata i n data 31 / 01 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava più estratti di ruolo e una sottesacartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600del 1973 della quale contestava la notifica; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione; - adita questa Corte da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la sentenza gravataera cassata con rinvio; - riassunto il giudizio, con la pronuncia qui oggetto di ricorso la CTR haaccolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorre ora la società contribuente con atto affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione invista della pubblica udienza; - il Riscossore è rimasto intimato; Consideratoche: - d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumononon legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cuiil debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto pereffetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contrattipubblici di cui al d. Lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infineper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; - la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha poi fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito; - è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramentoin corso o un’intimazione al pagamento, di cui non viè evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario dellasocietà contribuente rilevabile ex officio ; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’esserecassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causanon poteva essere propost a; - n essun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza diformale costituzione delle parti intimate; p.q.m. pronunciandosul ricorso , dichiara inammissibile l