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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 ottobre 1978

Cassazione n. 17774/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE di APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, M. Francesca LOY, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lagonegro, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( capo C), ha rideterminato le pene accessorie fallimentari in anni 3, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei suoi due difensori che, con separati atti, svolgono i medesimi motivi, deducendo:

2.1. violazione dell'art. 606, lett. b) e c), c.p.p. in relazione all'art. 522 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rappresentando che il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di rinvio a giudizio, in quanto si era trasferito all'estero fin dal 2013.

2.2. insussistenza del fatto con riferimento all'esistenza e al valore degli autoveicoli di cui si assume la distrazione.

In particolare, si deduce che il ricorrente ha consegnato al fallimento l'unica autovettura, di elevato valore ( una Porsche), nella sua disponibilità, mentre delle altre quattro autovetture, di cui si assume la distrazione, di infimo o nullo valore, non vi è riscontro che esse siano state distratte, risultando regolarmente annotate al P.R.A.

2.3. con riguardo al trattamento sanzionatorio, ci si duole della omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e del mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 219 L.F. che, unitamente alle attenuanti generiche, avrebbe consentito di contenere la pena principale e quella accessoria, così da consentire anche la sospensione condizionale della pena.

Le circostanze attenuanti generiche sono state già riconosciute dal primo giudice, mentre del tutto genericamente il ricorrente invoca la concessione della ulteriore attenuante di cui all'art. 219 L.F. senza confrotnarsi, epraltro, con la motivazioen della sentenza impuganta che ha fatto elva sulla gravità delf atto

2.4. prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non sono fondati. 1.11 primo motivo è' manifestamente infondato giacchè, per dimostrare il trasferimento all'estero dell'imputato, in epoca anteriore alla spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado - che fonderebbe l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e della citazione in giudizio - la Difesa si affida a documenti - che deposita - compilati in lingua straniera e non corredati di una traduzione asseverata.

E' vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il principio per cui "l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell' atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa." (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014 ) Espenhahn, Rv. 261111).

Questo vuoi dire, come è stato precisato, che l'obbligatorietà della traduzione si pone, per il giudice procedente dinanzi al quale i documenti siano stati depositati, solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, e a condizione che la parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. (Sez. 2, n. 18957 del 22/03/2017, Rv. 270067 ).

Nel caso di specie, non solo la questione dell'omessa notifica degli atti del processo non è stata posta nel giudizio di merito, né risulta depositata la documentazione in lingua straniera che, invece, la Difesa ha prodotto solo dinanzi al Giudice di legittimità.

E, tuttavia, Nel giudizio di Cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione, in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie.

1.1. L'unico documento con valore probante del trasferimento all'estero della residenza dell'imputato, anteriormente alla notifica degli atti del processo, sarebbe stato il certificato di residenza storico attestante l'avvenuta iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), atto che, peraltro, non risulta prodotto.

Né può tenere luogo di una tale documentazione la prodotta "certificazione" dei Carabinieri di Polla ( all. 15), anche per il suo contenuto del tutto generico, la quale prende atto di dichiarazioni rese dal padre dell'imputato, in ordine all'emigrazione verso la Germania; senza considerare che, in ogni caso, in tale documento si dà atto della cancellazione dall'anagrafe cittadina solo a far data dall'ottobre 2017, quindi, successivamente alla notifica degli atti in questione.

2. E' infondato anche il motivo che attinge la qualificazione del fatto e l'affermazione di responsabilità.

Sostiene, infatti, il Difensore che non sia stata fornita la prova della distrazione dei veicoli, diversi dalla Porsche, che è stata da lui consegnata, da parte del ricorrente.

La deduzione non coglie nel segno, giacchè non tiene conto del consolidato canone ermeneutico che, con riferimento alla bancarotta fraudolenta distrattiva, ricollega la distrazione al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (così in Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031 , rel.

Caputo, che cita: ez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf.

Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673).

Ma ancor più oblitera l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295).

L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell' integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta.

Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali, o comunque, dall'ingiustificato mancato rinvenimento del bene, la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425).

2.1. Calando tali principi nel caso di specie, è agevole osservare come l'Accusa abbia senza dubbio dimostrato che le autovetture di cui si discute fossero presenti nel patrimonio della società.

Invero, dalla visura del [OSCURATO:PERSONA] acquisito dalla curatela, emerge la proprietà in capo alla fallita delle autovetture nel periodo in cui Cafaro rivestiva la qualifica di amministratore della società; inoltre, dal verbale di assemblea del 24 aprile 2012 con cui si registrava un passaggio consegne tra gli amministratori, venendo nominato, in luogo del Cafaro, [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente dichiarava come presente nel patrimonio aziendale solo il veicolo targato [OSCURATO:TARGA].

A tali dati documentali si aggiunge la sottrazione delle scritture contabili, che, pur non attribuita anche al Cafaro, in quanto al momento del fallimento non rivestiva cariche sociali, ha impedito la ricostruzione dei movimenti della società e, quindi, ogni possibilità di accertare la destinazione data a tali veicoli.

Cosicchè, del tutto ragionevolmente, e in modo coerente con i richiamati principi di diritto, i giudici di merito hanno tratto il convincimento che la distrazione dei veicoli sia avvenuta a opera del Cafaro, giacchè certamente presenti nel patrimonio sociale durante la sua amministrazione, pur avendo omesso di citarli (tranne la Porsche) al momento del passaggio di consegne.

In mancanza di elementi di segno contrario che, per quanto si è detto, solo il ricorrente avrebbe potuto e dovuto fornire, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle rassegnate censure difensive.

La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione ( Rv. 248425 cit.).

3. Manifestamente infondati gli altri motivi, dal momento che i giudici di merito hanno correttamente escluso di potere considerare il fatto di lieve entità, ai sensi dell'art. 131 bis. cod. pen., ostandovi i limiti edittali di pena previsti per il delitto contestato e ritenuto, mentre è afflitta da irrimediabile genericità la deduzione con la quale ci si duole che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F., giacchè non v'è traccia di alcuna specifica doglianza nell'atto di appello in cui ci si è limitati a invocare la concessione di "tutte le attenuanti del caso".

Invero, al fine di verificare se la denunciata omissione risulti rilevante ai fini della valida prospettazione del vizio in sede di legittimità, non è sufficiente il mero dato del mancato esame dei motivi, dovendo il giudice di legittimità altresì verificare "se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo" (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982).

4. Infine, i termini prescrizionali del reato non sono decorsi trattandosi di sentenza di fallimento pronunciata in data 23 luglio 2012 ( prescrizione 23 gennaio 2023).

5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 21 febbraio 2022 Consigliere estensore t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE di APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, M. Francesca LOY, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lagonegro, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( capo C), ha rideterminato le pene accessorie fallimentari in anni 3, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei suoi due difensori che, con separati atti, svolgono i medesimi motivi, deducendo: 2.1. violazione dell'art. 606, lett. b) e c), c.p.p. in relazione all'art. 522 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., rappresentando che il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di rinvio a giudizio, in quanto si era trasferito all'estero fin dal 2013. 2.2. insussistenza del fatto con riferimento all'esistenza e al valore degli autoveicoli di cui si assume la distrazione. In particolare, si deduce che il ricorrente ha consegnato al fallimento l'unica autovettura, di elevato valore ( una Porsche), nella sua disponibilità, mentre delle altre quattro autovetture, di cui si assume la distrazione, di infimo o nullo valore, non vi è riscontro che esse siano state distratte, risultando regolarmente annotate al P.R.A. 2.3. con riguardo al trattamento sanzionatorio, ci si duole della omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e del mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 219 L.F. che, unitamente alle attenuanti generiche, avrebbe consentito di contenere la pena principale e quella accessoria, così da consentire anche la sospensione condizionale della pena. Le circostanze attenuanti generiche sono state già riconosciute dal primo giudice, mentre del tutto genericamente il ricorrente invoca la concessione della ulteriore attenuante di cui all'art. 219 L.F. senza confrotnarsi, epraltro, con la motivazioen della sentenza impuganta che ha fatto elva sulla gravità delf atto 2.4. prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non sono fondati. 1.11 primo motivo è' manifestamente infondato giacchè, per dimostrare il trasferimento all'estero dell'imputato, in epoca anteriore alla spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado - che fonderebbe l'eccezione di nullità per omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e della citazione in giudizio - la Difesa si affida a documenti - che deposita - compilati in lingua straniera e non corredati di una traduzione asseverata. E' vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il principio per cui "l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell' atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa." (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014 ) Espenhahn, Rv. 261111). Questo vuoi dire, come è stato precisato, che l'obbligatorietà della traduzione si pone, per il giudice procedente dinanzi al quale i documenti siano stati depositati, solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, e a condizione che la parte richiedente indichi le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto, nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. (Sez. 2, n. 18957 del 22/03/2017, Rv. 270067 ). Nel caso di specie, non solo la questione dell'omessa notifica degli atti del processo non è stata posta nel giudizio di merito, né risulta depositata la documentazione in lingua straniera che, invece, la Difesa ha prodotto solo dinanzi al Giudice di legittimità. E, tuttavia, Nel giudizio di Cassazione, è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione, in quanto la nomina di un interprete da parte del giudice contrasta con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità, il quale non consente di regola lo svolgimento di attività istruttorie. 1.1. L'unico documento con valore probante del trasferimento all'estero della residenza dell'imputato, anteriormente alla notifica degli atti del processo, sarebbe stato il certificato di residenza storico attestante l'avvenuta iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), atto che, peraltro, non risulta prodotto. Né può tenere luogo di una tale documentazione la prodotta "certificazione" dei Carabinieri di Polla ( all. 15), anche per il suo contenuto del tutto generico, la quale prende atto di dichiarazioni rese dal padre dell'imputato, in ordine all'emigrazione verso la Germania; senza considerare che, in ogni caso, in tale documento si dà atto della cancellazione dall'anagrafe cittadina solo a far data dall'ottobre 2017, quindi, successivamente alla notifica degli atti in questione. 2. E' infondato anche il motivo che attinge la qualificazione del fatto e l'affermazione di responsabilità. Sostiene, infatti, il Difensore che non sia stata fornita la prova della distrazione dei veicoli, diversi dalla Porsche, che è stata da lui consegnata, da parte del ricorrente. La deduzione non coglie nel segno, giacchè non tiene conto del consolidato canone ermeneutico che, con riferimento alla bancarotta fraudolenta distrattiva, ricollega la distrazione al distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale", tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (così in Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019 Rv. 276031 , rel. Caputo, che cita: ez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673). Ma ancor più oblitera l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell' integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali, o comunque, dall'ingiustificato mancato rinvenimento del bene, la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425). 2.1. Calando tali principi nel caso di specie, è agevole osservare come l'Accusa abbia senza dubbio dimostrato che le autovetture di cui si discute fossero presenti nel patrimonio della società. Invero, dalla visura del [OSCURATO:PERSONA] acquisito dalla curatela, emerge la proprietà in capo alla fallita delle autovetture nel periodo in cui Cafaro rivestiva la qualifica di amministratore della società; inoltre, dal verbale di assemblea del 24 aprile 2012 con cui si registrava un passaggio consegne tra gli amministratori, venendo nominato, in luogo del Cafaro, [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente dichiarava come presente nel patrimonio aziendale solo il veicolo targato [OSCURATO:TARGA]. A tali dati documentali si aggiunge la sottrazione delle scritture contabili, che, pur non attribuita anche al Cafaro, in quanto al momento del fallimento non rivestiva cariche sociali, ha impedito la ricostruzione dei movimenti della società e, quindi, ogni possibilità di accertare la destinazione data a tali veicoli. Cosicchè, del tutto ragionevolmente, e in modo coerente con i richiamati principi di diritto, i giudici di merito hanno tratto il convincimento che la distrazione dei veicoli sia avvenuta a opera del Cafaro, giacchè certamente presenti nel patrimonio sociale durante la sua amministrazione, pur avendo omesso di citarli (tranne la Porsche) al momento del passaggio di consegne. In mancanza di elementi di segno contrario che, per quanto si è detto, solo il ricorrente avrebbe potuto e dovuto fornire, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle rassegnate censure difensive. La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione ( Rv. 248425 cit.). 3. Manifestamente infondati gli altri motivi, dal momento che i giudici di merito hanno correttamente escluso di potere considerare il fatto di lieve entità, ai sensi dell'art. 131 bis. cod. pen., ostandovi i limiti edittali di pena previsti per il delitto contestato e ritenuto, mentre è afflitta da irrimediabile genericità la deduzione con la quale ci si duole che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F., giacchè non v'è traccia di alcuna specifica doglianza nell'atto di appello in cui ci si è limitati a invocare la concessione di "tutte le attenuanti del caso". Invero, al fine di verificare se la denunciata omissione risulti rilevante ai fini della valida prospettazione del vizio in sede di legittimità, non è sufficiente il mero dato del mancato esame dei motivi, dovendo il giudice di legittimità altresì verificare "se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo" (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982). 4. Infine, i termini prescrizionali del reato non sono decorsi trattandosi di sentenza di fallimento pronunciata in data 23 luglio 2012 ( prescrizione 23 gennaio 2023). 5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 21 febbraio 2022 Consigliere estensore t [OSCURATO:PERSONA]
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