CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 20695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA «sul ricorso 6267-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 439/2015 della CORTE D'APPELLO2022 di POTENZA, depositata il 30/12/2015 R.G.N. 590/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 30 dicembre 2015, la Corte d'Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Ruoti, avente ad oggetto la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da demansionamento, dequalificazione professionale e da perdita di chance conseguenti alla condotta integrante una ipotesi di mobbing tenuta a suo carico dall'Ente datore; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Comune lma parimenti infondata nel merito la pretesa della ricorrente atteso che, se poteva ritenersi provata la condotta concretatasi nel mantenere la [OSCURATO:PERSONA] inattiva per i primi tre mesi successivi alla riammissione in servizio seguita agli arresti dorniciliari della medesima, sono rimasti carenti di prova i lamentati profili di danno, tanto quello non patrimoniale da dequalificazione, quanto quello da mobbing concretatosi nella condotta strumentale del demansionamento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Comune di Ruoti, pur intimato non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 61, 421 c.p.c. e 2697 c.c., deduce la nullità della sentenza imputando alla Corte territoriale l'error in procedendo asseritamente dato dall'aver eccessivamente circoscritto l'istruttoria, non ammettendo molti dei formulati capitoli, limitando il numero dei testi da escutere, non esercitando i propri poteri istruttori d'ufficio, avendo disposto una consulenza medica con quesiti insufficienti, non ammesso la richiesta CTU contabile, omettendo la considerazione di ulteriori fatti anche pregressi alla riammissione in servizio attestanti il dedotto mobbing; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2103, 2727, 2729 c.c. e 56, d.lgs. n. 29/1993, la ricorrente, ribadendo la rilevanza dall'error in procedendo lamentato con il motivo che precede anche con riguardo a tale secondo motivo di censura, lamenta l'incongruità logica e giuridica del processo valutativo che, con riferimento al materiale istruttorio comunque raccolto dalla Corte territoriale, questa aveva seguito, asserendo l'efficacia probatoria di quel materiale ai fini della prova, anche presuntiva, dei danni prospettati; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, risolvendosi entrambi nella contestazione W139 delle determinazioni assunte dalla Corte territoriale in ordine all'ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori nonché della valutazione da parte della Corte medesima dell'esito dell'istruttoria condotta sotto il profilo dell'efficacia probatoria del materiale raccolto, devono ritenersi inammissibili, non essendo in questa sede censurabili, ove non si riflettano nel carattere apparente della motivazione resa, qui neppure prospettato, la conduzione dell'istruttoria e l'esito delle relative valutazioni rimesse al libero apprezzamento del giudice del merito; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese, per essere il Comune di Ruoti rimasto intimato P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adun