CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38398/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte 3C(g DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16984/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso il suo studio; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto - Sez. Stacc. Verona n. 02/15/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6Z030303329/2011. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate, che dà atto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 1997, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 24 °n'AL, 202 -i [OSCURATO:PERSONA] Il PreV-deEte oggi, Q 6QIC 20