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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09745/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 4 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale Grosseto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in ordine a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente evidenziato come non vi fossero motivi per ritenere falsa la denuncia di furto presentata dalla persona offesa Graziani); rilevato, per quanto riguarda l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., che deve essere richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto" (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 26667); nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ritenuto ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 648 secondo comma cod.pen. proprio in base al modesto valore della merce ed al numero degli esemplari, per cui il motivo è manifestamente infondato.

Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, da un lato il secondo giudice a pagina 5 ha evidenziato i numerosi precedenti penali dell'imputato, che avrebbero giustifico la contestazione della recidiva con motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); rilevato che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi proposti con la memoria difensiva ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 4 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale Grosseto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in ordine a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente evidenziato come non vi fossero motivi per ritenere falsa la denuncia di furto presentata dalla persona offesa Graziani); rilevato, per quanto riguarda l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., che deve essere richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto" (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 26667); nel caso in esame, il giudice di primo grado ha ritenuto ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 648 secondo comma cod.pen. proprio in base al modesto valore della merce ed al numero degli esemplari, per cui il motivo è manifestamente infondato. Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, da un lato il secondo giudice a pagina 5 ha evidenziato i numerosi precedenti penali dell'imputato, che avrebbero giustifico la contestazione della recidiva con motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); rilevato che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi proposti con la memoria difensiva ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbr
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