CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16476/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sicilia, 66, ed elettivamente domiciliata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], –controricorrente – ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 1 5 20 /2015 depositata il 16/04/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorrono, rispettivamente in via principale ed incidentale,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l ’Ufficio e l’appello incidentale della contribuenteavverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva accolto il ricorso , compensando le spese, avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’annodi imposta 2006, erano state accertate maggiori Ires, Iva, Irap. 2. Con istanza e successiva memoriala controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto ivi previsto. Considerato che: 1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data delladecisione». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. La contribuente ha allegato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Inoltre, l’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198,legge cit. 4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420