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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 13675/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3197-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 490/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di dirigente R.G.N.3197/2022 Cron.

Rep.

Ud.08/02/2024 CC RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 273/2020, e in altrettanto parziale riforma di tale decisione, riconosceva ex art. 429, comma 3, c.p.c. sulle somme liquidate al cui pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] società era stata condannata a titolo di indennità di mancato preavviso ed a titolo di indennità supplementare, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi sulle predette somme capitali via via rivalutate, e condannava la società appellante a rifondere all’appellato le spese del doppio grado del giudizio, come distintamente liquidate per ogni grado;

2. avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’intimato è rimasto tale non avendo svolto difese in questa sede; CONSIDERATOche:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato telematicamentein data 2.2.2024 atto in cui quest’ultima rinuncia al ricorso per cassazione e che è sottoscritto anche dal suo difensore;

2. risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

3. nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in quanto l’intimato non ha svolto difese in questa sede di legittimità;4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3197-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 490/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di dirigente R.G.N.3197/2022 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 273/2020, e in altrettanto parziale riforma di tale decisione, riconosceva ex art. 429, comma 3, c.p.c. sulle somme liquidate al cui pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] società era stata condannata a titolo di indennità di mancato preavviso ed a titolo di indennità supplementare, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi sulle predette somme capitali via via rivalutate, e condannava la società appellante a rifondere all’appellato le spese del doppio grado del giudizio, come distintamente liquidate per ogni grado; 2. avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. l’intimato è rimasto tale non avendo svolto difese in questa sede; CONSIDERATOche: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato telematicamentein data 2.2.2024 atto in cui quest’ultima rinuncia al ricorso per cassazione e che è sottoscritto anche dal suo difensore; 2. risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3. nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in quanto l’intimato non ha svolto difese in questa sede di legittimità;4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. C
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