Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22662/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

OCIOLINA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoLuca [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controCOMUNE L'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]' DI L'AQUILA, in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvoca-tura Generale Dello StatoNumero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 140/2021 de-positata il 2/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con Sentenza n. 140/2021, pubblicata in data 2 febbraio 2021,la Corte d'appello di L'Aquila, nella regolare costituzione dei convenutiCOMUNE DI L'AQUILA e [OSCURATO:PERSONA]' DI L'AQUILA, ha – previa declaratoria di difetto di legit-timazione dell'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]AQUILA – respinto l'opposizione alla stima dell'indennitàdi espropriazione ex artt. 29, D. Lgs. 150/2011 e 54, d.p.r. 327/2001proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCEN-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte territoriale, dopo aver escluso la legittimazione passi-va dell'[OSCURATO:PERSONA] CITTA' DIL'AQUILA – sia in quanto entità priva di soggettività sia perché bene-ficiario dell'espropriazione era il COMUNE DI L'AQUILA – ha osservatoin premessa che, alla luce della regola generale di cui all'art. 32,d.p.r. 327/2001, nella determinazione dell'indennità di espropriazionesi sarebbe dovuto tenere conto delle caratteristiche del bene all'epocadell'accordo di cessione o dell'emanazione del decreto di esproprio,valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi naturaespropriativa, ma senza considerare gli effetti del vincolo preordinatoall'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale operaprevista.Sez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Corte territoriale ha tuttavia evidenziato che tale regola gene-rale può registrare delle eccezioni, rivenendo una di tali ipotesi nel di-sposto di cui all'art. 2, comma 6, D.L. n. 39/2009, convertito conLegge n. 77/2009 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-pite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").Ha infatti osservato la Corte territoriale che tale previsione venivaa conferire al Commissario delegato nominato dal Presidente del Con-siglio dei Ministri ai sensi della Legge n. 225/1992, il compito di pro-gettare e realizzare nei comuni del cratere sismico "moduli abitatividestinati ad una durevole utilizzazione", con facoltà di localizzare learee destinate alla realizzazione degli edifici, anche in deroga alle vi-genti previsioni urbanistiche, e di provvedere alle occupazioni d'ur-genza ed alle eventuali espropriazioni delle aree, stabilendo infine chel'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione doveva es-sere determinata tenendo conto delle destinazioni urbanistiche ante-cedenti la data del 6 aprile 2009.La Corte d'appello ha quindi concluso che la ratio della previsioneera quella di evitare di attribuire rilevanza – ai fini della determina-zione delle indennità di occupazione e di espropriazione – “a variazio-ni delle destinazioni urbanistiche determinate non dalle ordinarie scel-te programmatiche ed esecutive degli enti preposti alla pianificazioneurbanistica del territorio, ma esclusivamente dalla urgentissima ne-cessità di fare fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadi-ni dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione, rimessain definitiva al Commissario delegato, delle aree, non necessariamen-te già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativie scolastici occorrenti”, osservando che, diversamente opinando, ilsingolo proprietario di un'area inserita nei decreti di localizzazione eSez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026caratterizzata, prima del sisma, da un regime urbanistico di non edifi-cabilità o di edificabilità limitata avrebbe visto – per effetto della va-riazione urbanistica funzionale esclusivamente a fronteggiare le con-seguenze dell'evento naturale – accrescere significativamente il valo-re del proprio immobile, a differenza degli immobili, in ipotesi anchelimitrofi, non inseriti nei piani di localizzazione degli interventi.Alla luce di tali premesse, quindi, la Corte d'appello ha conclusoche, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e dioccupazione temporanea spettante agli odierni ricorrenti, si sarebbedovuto tenere conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espro-priati avevano alla data del 6 aprile 2009, e non della destinazioneche i terreni avevano acquisito per il solo effetto della localizzazionedei moduli abitativi provvisori, pur dovendosi quantificare le indennitàmedesime con riferimento alla data del decreto di esproprio.La Corte d'appello, pertanto, ha proceduto alla determinazionedelle indennità di occupazione ed esproprio sulla base delle indicazionicontenute nella C.T.U. svolta in corso di giudizio, dalle quali veniva ademergere, da un lato, che i terreni erano inseriti in zona agricola in-tensiva – con specifiche possibilità edificatorie ‒ e, dall'altro lato, chela porzione di terreno restituita agli odierni ricorrenti era risultata or-mai priva di qualunque potenzialità edificatoria, essendo ormai cir-condata da tutti i lati da edifici.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aqui-la ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCEN-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Resistono con separati controricorsi sia COMUNE DI L'AQUILA siala [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]AQUILA, quest'ultimaSez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026evocata dai ricorrenti al dichiarato scopo di assicurare esclusivamentel'integrità del contraddittorio.4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1.

Il primo motivo di ricorso è rubricato: “art. 360, co. 1, n. 4c.p.c.: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2,n. 4 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 195 e 196 c.p.c. nellaparte in cui la Corte d'appello non ha motivato sulle ragioni che l'han-no indotta a ritenere infondate le osservazioni del CTP alla relazionedel CTP [sic].

Violazione del principio del contraddittorio e del dirittodi difesa ex art. 101 e 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt.24 e 111 cost. nella parte in cui il CTU avendo violato il termine perl'invio della bozza di perizia alle parti non ha consentito la correttaistaurazione del contraddittorio tecnico. art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.:Omesso esame delle risultanze delle osservazioni CTP”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso “La sentenza impu-gnata è nulla nella parte in cui ha omesso ogni motivazione, anche dicarattere implicito, sulle ragioni che hanno condotto la Corte d'Appel-lo di L'Aquila a non considerare le osservazioni del Consulente tecnicodi parte alla bozza di perizia inviatagli dal CTU.Va osservato che il CTU nell'inviare la propria bozza di perizia haampiamente superato il termine massimo, indicato nel verbale di giu-ramento e assegnazione termini dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la trasmissionedella bozza di relazione alle parti che era fissato in sessanta giornidall'inizio delle operazioni peritali, che si sarebbero dovute avviare,Sez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026come indicato nel predetto verbale di udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla da-ta del 24.11.2017.Inoltre il CTU non ha inviato la predetta bozza ai ricorrenti, né ailoro difensori costituiti, ma si è limitato a trasmettere il preliminareelaborato tecnico solo al Consulente tecnico nominato alla prefataudienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il completo stravolgimento delle tempisticheindicate dalla Corte d' Appello per lo scambio della bozza di perizia edelle osservazioni delle parti, ha impedito la corretta formazione delcontraddittorio tecnico sui fatti oggetto di causa.

Parte ricorrente alsolo fine di ottenere l'agognato bene della vita costituito dalla correttaquantificazione dell'indennità di esproprio, nella prima udienza utile esuccessiva al deposito della CTU definitiva avvenuta il 16.3.2018, de-positava le osservazioni del tecnico di parte unitamente alle note ditrattazione scritta del 27.10.2020 predisposte in vista dell'udienza fis-sata per il successivo 28.10.2020.

Nelle stesse note parte ricorrentedava atto del deposito delle osservazioni del CT di parte alla periziadel CTU, in modo da sollecitare il contraddittorio delle altre parti co-stituite, le quali rimanevano silenti sul punto. (…)”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione degli artt.132 comma 2, n. 4 e 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt.195 e 196 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'appello non ha motivatole ragioni che hanno indotto a non rinnovare le operazioni peritali ri-chieste dai ricorrenti con la comparsa conclusiva.”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “Con il presentemotivo di ricorso ci si duole della mancata valutazione delle osserva-zioni all'operato del CTU contenute nella memoria conclusionale del28.12.2020.

La Sentenza bolla frettolosamente e superficialmente ta-le memoria come a carattere innovativo.

A ben guardare la memoriaSez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026illustra le censure già introdotte dal perito di parte con le osservazionidepositate il 27.10.2020 in vista dell'udienza di precisazione delleconclusione [sic] prevista il 28.10.2020 e celebratasi con le modalitàdella trattazione scritta. (…)Peraltro, la stessa memoria conclusionale alla luce degli erroricommessi dal CTU chiedeva disporsi il rinnovo delle operazioni peritaliai sensi dell'art. 196 c.p.c., sul quale la Corte d'appello non si è mi-nimamente intrattenuta, determinando anche sotto tale aspetto lanullità della gravata sentenza (…).”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 40comma 2 e 44 del DPR 327/2001, da leggersi alla luce della sentenzadella Corte costituzionale 18/2011 e in relazione alle previsione [sic]dell'art. 70 della L.R.

Abruzzo 18/1983, così come modificata dallaL.R. 70/95 e all'art. 63 delle NTA del PRG della città de L'Aquila cheprevedono la possibilità dl edificare anche in zona agricola. violazionee falsa applicazione dell'art. 2 comma 6 D.L. 69/2009, convertito conlegge 77/2009”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “Il motivo in esamesi appunta sulla violazione e falsa applicazione delle norme di caratte-re sostanziale che regolano la disciplina dell'esproprio di terreni agri-coli e non coltivati, come quello di specie, per i quali è necessaria lavalutazione della capacità edificatoria "di fatto" espressa dal terrenoespropriato.

La Corte di Appello nello stamparsi supinamente alleconclusioni del CTU ha omesso di controllare la conformità dei risultatidel proprio ausiliario al disposto della propria Ordinanza del 4.8.2017che imponeva i criteri per la valutazione della citata capacità edifica-toria del fondo espropriato alla luce dei notissimi arresti giurispruden-ziali di codesta Ecc.ma Corte formatisi successivamente alla sentenzaSez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026della Consulta n. 181/2011.

La capacità edificatoria del fondo è peral-tro pacifica nel presente giudizio in quanto direttamente discendentedall'art. 70 della L.R.

Abruzzo 18/83, nonché per effetto dell'art. 63delle NTA del PRG di L'Aquila applicabile ratione temporis. (…)”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame di un fattodecisivo costituito dal valore di mercato dell'immobile espropria-to”;− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., “error in iudicando, nellaparte in cui la sentenza procedendo ad un'errata ricostruzionedella "quaestio facti" ha errato nell'applicazione delle norma [sic]di diritto”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “Il motivo censurala sentenza nella parte in cui ha omesso l'esame della sussistenza dialtri atti di esproprio di terreni simili in zona che rendevano un valoredi esproprio notevolmente superiore, come nel caso dei terreni espro-priati da Rfi agli odierni ricorrenti in località Bazzano non molto di-stante dalla frazione Paganica ove è sito il terreno oggetto di espro-prio per il quale è causa.

Tali circostanze rappresentate dapprima conle osservazioni del perito di parte (depositate il 27.10.2020) e suc-cessivamente illustrate con la comparsa conclusionale del 28.12.2020assumono la connotazione del fatto decisivo il cui esame è statoomesso dalla CdA.L'omesso esame di tali rilevanti circostanze di fatto è stato postain luce quale motivo ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nel § IV.3., inquanto l'errore sulla quaestio facti ha determinato come del tuttoinattendibile il giudizio della Corte territoriale sul fatto da cui è scatu-rita la non corretta applicazione delle norme sostanziali che integraun error in iudicando (…).”.Sez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/20261.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 44DPR 327/2001 e di ogni principio e regola in tema di espropriazioneparziale dei terreni.

Error in iudicando, violazione e falsa applicazionedell'art. 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza d'appello procedendoad un'errata ricostruzione della "quaestio facti" ha errato nell'applica-zione delle norma [sic] di diritto applicabile”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “Nel motivo di ri-corso la parte si duole della non corretta applicazione dei principi cheregolano la quantificazione dell'indennità di esproprio in caso di attiablatori parziali.

Si contesta la correttezza del modus operandi delCTU che non è corrispondente ai criteri e alla giurisprudenza formata-si sull'art. 33 e 44 dPR 327/2001 che avrebbe imposto l'individuazio-ne dell'indennizzo mediante comparazione del valore ante espropriocon quello del bene residuo.

Peraltro, si contesta l'affermazione delCTU che pur avendo accertato che il bene residuo costituisce un faz-zoletto di terra, intercluso tra le palazzine del progetto case e non su-scettibile di edificazione e/o di utilizzo ai fini agricoli, ne ha valutato ildeprezzamento nella cifra simbolica di € 6,11 al metro quadro (…).”.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Due sono i principali profili di doglianza – non del tutto omogenei- dedotti nel mezzo: da un lato la carenza che affliggerebbe la moti-vazione della decisione, per non aver la stessa preso posizione sulleosservazioni mosse ai contenuti della consulenza tecnica d'ufficio;dall'altro la violazione del diritto di difesa che sarebbe scaturita dalmancato rispetto – da parte del C.T.U. – del termine per la trasmis-sione alle parti della bozza di elaborato peritale.Entrambi i profili risultano infondati.Sez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026Quanto al difetto di motivazione, infatti, è agevole osservare chela decisione impugnata ha invece espressamente preso posizione inordine alle osservazioni formulate dagli odierni ricorrenti alla C.T.U.con motivazione che – senza svolgere per ora alcuna valutazione dicorrettezza – è pervenuta nella sostanza ad un giudizio di inammissi-bilità, sulla scorta del rilievo per cui tali osservazioni erano state svol-te solo nella comparsa conclusionale.Risulta, quindi, evidente che non ricorre alcun vizio di motivazionesecondo gli specifici parametri entro i quali questa Corte ritiene ormaiessere ridotto il c.d.

“minimo costituzionale” del sindacato di legittimi-tà sulla motivazione (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordi-nanza n. 7090 del 3/03/2022).Quanto al profilo del mancato rispetto, da parte del C.T.U., deltermine per il deposito della bozza di relazione peritale, è sufficienterilevare che – fermo quanto si osserverà in sede di esame del secon-do motivo di ricorso – l'ipotetico vizio denunciato in questa sedeavrebbe dovuto essere eccepito, come causa di nullità della consulen-za medesima.

Tale nullità avrebbe dovuto essere dedotta nella primadifesa utile (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023; Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23493 del 9/10/2017), laddove, nella specie,il ricorso non solo non specifica se vi sia stata ottemperanza a taleonere procedurale ma anche – nel dedurre il successivo deposito dellenote di osservazioni nella prima udienza utile – viene in sostanza aprospettare una sanatoria dell'ipotetico vizio.3.

Fondato è, invece, il secondo motivo.Come già evidenziato in sede di esame del primo motivo, la deci-sione impugnata ha dichiaratamente omesso di esaminare i contenutiSez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026delle osservazioni formulate dagli odierni ricorrenti in comparsa con-clusionale, ritenendo (pag. 3) le medesime tardive – e quindi sostan-zialmente inammissibili – ed affermando, ulteriormente, che le con-clusioni del C.T.U.

“non sono state osservate dal CTP attoreo (pag.8)”.Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono affette daun errore almeno duplice.In primo luogo, infatti, nell'escludere radicalmente l'esame delleosservazioni svolte dai ricorrenti nella comparsa conclusionale – ri-prodotte in parte nel motivo di ricorso, nel rispetto dell'art. 366 c.p.c.– la Corte d'appello si è direttamente posta in contrasto con il princi-pio enunciato da questa Corte, per cui la mancata prospettazione alconsulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude allaparte di sollevare tali osservazioni e rilievi - ove non integrino ecce-zioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate da-gli artt. 156 e 157 c.p.c. - nel successivo corso del giudizio e, quindi,anche in comparsa conclusionale o in appello (Cass. Sez.

Un. - Sen-tenza n. 5624 del 21/02/2022; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32965 del17/12/2024), ferma ogni valutazione in ordine alla conformità di talecomportamento al dettato di cui all'art. 88 c.p.c. (sempre Cass. Sez.Un. - Sentenza n. 5624 del 21/02/2022).In secondo luogo – e conseguentemente – la Corte territoriale,omettendo – sulla base di una motivazione errata ‒ qualsivoglia esa-me e valutazione delle pur specifiche osservazioni formulate dai ricor-renti all'indirizzo dell'elaborato peritale, è direttamente incorsa nellaviolazione dell'art. 132, n. 4), c.p.c., e quindi in un vizio idoneo arendere nulla la motivazione, come anche recentemente chiarito daquesta Corte (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 15804 del 06/06/2024;Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024; Cass. Sez.

L -Sez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.15733 del 17/05/2022; si vedano anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.15147 del 11/06/2018; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11917 del 6/05/2021; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 30364 del 21/11/2019).Risulta evidente – ma è opportuno chiarirlo in modo netto – che inquesta sede non si discute in alcun modo della fondatezza delle dedu-zioni dei ricorrenti, venendo in rilievo esclusivamente l'error in proce-dendo che ha determinato la compromissione delle facoltà difensivedei ricorrenti medesimi, rilevando tale compromissione in sé e per sé,al di là dell'effettivo contenuto delle difese medesime, come da que-sta Corte ormai chiarito, nel momento in cui ha ribadito che la com-promissione del diritto di difesa si traduce in una violazione del prin-cipio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa (Cass.Sez.

Un. - Sentenza n. 36596 del 25/11/2021)Sarebbe stato quindi compito della Corte di merito – compito che,a questo punto dovrà essere svolto dal giudice del rinvio – procederealla valutazione delle osservazioni mosse dagli odierni ricorrenti all'e-laborato peritale, per poi valutarne o meno la pertinenza e fondatez-za, secondo le indicazioni reiteratamente fornite da questa Corte inmateria.4.

L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimentodei motivi ulteriormente formulati.5.

Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo, re-spinto il primo ed assorbiti gli altri, e la decisione impugnata deve es-sere cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversacomposizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anchedel presente giudizio di legittimità.

P.Q.MSez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, respinto il primo edassorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di L'Aquila, in di-versa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 7 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OCIOLINA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoLuca [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controCOMUNE L'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]' DI L'AQUILA, in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvoca-tura Generale Dello StatoNumero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 140/2021 de-positata il 2/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con Sentenza n. 140/2021, pubblicata in data 2 febbraio 2021,la Corte d'appello di L'Aquila, nella regolare costituzione dei convenutiCOMUNE DI L'AQUILA e [OSCURATO:PERSONA]' DI L'AQUILA, ha – previa declaratoria di difetto di legit-timazione dell'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]AQUILA – respinto l'opposizione alla stima dell'indennitàdi espropriazione ex artt. 29, D. Lgs. 150/2011 e 54, d.p.r. 327/2001proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCEN-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte territoriale, dopo aver escluso la legittimazione passi-va dell'[OSCURATO:PERSONA] CITTA' DIL'AQUILA – sia in quanto entità priva di soggettività sia perché bene-ficiario dell'espropriazione era il COMUNE DI L'AQUILA – ha osservatoin premessa che, alla luce della regola generale di cui all'art. 32,d.p.r. 327/2001, nella determinazione dell'indennità di espropriazionesi sarebbe dovuto tenere conto delle caratteristiche del bene all'epocadell'accordo di cessione o dell'emanazione del decreto di esproprio,valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi naturaespropriativa, ma senza considerare gli effetti del vincolo preordinatoall'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale operaprevista.Sez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Corte territoriale ha tuttavia evidenziato che tale regola gene-rale può registrare delle eccezioni, rivenendo una di tali ipotesi nel di-sposto di cui all'art. 2, comma 6, D.L. n. 39/2009, convertito conLegge n. 77/2009 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-pite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").Ha infatti osservato la Corte territoriale che tale previsione venivaa conferire al Commissario delegato nominato dal Presidente del Con-siglio dei Ministri ai sensi della Legge n. 225/1992, il compito di pro-gettare e realizzare nei comuni del cratere sismico "moduli abitatividestinati ad una durevole utilizzazione", con facoltà di localizzare learee destinate alla realizzazione degli edifici, anche in deroga alle vi-genti previsioni urbanistiche, e di provvedere alle occupazioni d'ur-genza ed alle eventuali espropriazioni delle aree, stabilendo infine chel'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione doveva es-sere determinata tenendo conto delle destinazioni urbanistiche ante-cedenti la data del 6 aprile 2009.La Corte d'appello ha quindi concluso che la ratio della previsioneera quella di evitare di attribuire rilevanza – ai fini della determina-zione delle indennità di occupazione e di espropriazione – “a variazio-ni delle destinazioni urbanistiche determinate non dalle ordinarie scel-te programmatiche ed esecutive degli enti preposti alla pianificazioneurbanistica del territorio, ma esclusivamente dalla urgentissima ne-cessità di fare fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadi-ni dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione, rimessain definitiva al Commissario delegato, delle aree, non necessariamen-te già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativie scolastici occorrenti”, osservando che, diversamente opinando, ilsingolo proprietario di un'area inserita nei decreti di localizzazione eSez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026caratterizzata, prima del sisma, da un regime urbanistico di non edifi-cabilità o di edificabilità limitata avrebbe visto – per effetto della va-riazione urbanistica funzionale esclusivamente a fronteggiare le con-seguenze dell'evento naturale – accrescere significativamente il valo-re del proprio immobile, a differenza degli immobili, in ipotesi anchelimitrofi, non inseriti nei piani di localizzazione degli interventi.Alla luce di tali premesse, quindi, la Corte d'appello ha conclusoche, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e dioccupazione temporanea spettante agli odierni ricorrenti, si sarebbedovuto tenere conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espro-priati avevano alla data del 6 aprile 2009, e non della destinazioneche i terreni avevano acquisito per il solo effetto della localizzazionedei moduli abitativi provvisori, pur dovendosi quantificare le indennitàmedesime con riferimento alla data del decreto di esproprio.La Corte d'appello, pertanto, ha proceduto alla determinazionedelle indennità di occupazione ed esproprio sulla base delle indicazionicontenute nella C.T.U. svolta in corso di giudizio, dalle quali veniva ademergere, da un lato, che i terreni erano inseriti in zona agricola in-tensiva – con specifiche possibilità edificatorie ‒ e, dall'altro lato, chela porzione di terreno restituita agli odierni ricorrenti era risultata or-mai priva di qualunque potenzialità edificatoria, essendo ormai cir-condata da tutti i lati da edifici.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aqui-la ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCEN-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Resistono con separati controricorsi sia COMUNE DI L'AQUILA siala [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]AQUILA, quest'ultimaSez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026evocata dai ricorrenti al dichiarato scopo di assicurare esclusivamentel'integrità del contraddittorio.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato: “art. 360, co. 1, n. 4c.p.c.: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2,n. 4 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 195 e 196 c.p.c. nellaparte in cui la Corte d'appello non ha motivato sulle ragioni che l'han-no indotta a ritenere infondate le osservazioni del CTP alla relazionedel CTP [sic]. Violazione del principio del contraddittorio e del dirittodi difesa ex art. 101 e 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt.24 e 111 cost. nella parte in cui il CTU avendo violato il termine perl'invio della bozza di perizia alle parti non ha consentito la correttaistaurazione del contraddittorio tecnico. art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.:Omesso esame delle risultanze delle osservazioni CTP”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso “La sentenza impu-gnata è nulla nella parte in cui ha omesso ogni motivazione, anche dicarattere implicito, sulle ragioni che hanno condotto la Corte d'Appel-lo di L'Aquila a non considerare le osservazioni del Consulente tecnicodi parte alla bozza di perizia inviatagli dal CTU.Va osservato che il CTU nell'inviare la propria bozza di perizia haampiamente superato il termine massimo, indicato nel verbale di giu-ramento e assegnazione termini dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la trasmissionedella bozza di relazione alle parti che era fissato in sessanta giornidall'inizio delle operazioni peritali, che si sarebbero dovute avviare,Sez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026come indicato nel predetto verbale di udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla da-ta del 24.11.2017.Inoltre il CTU non ha inviato la predetta bozza ai ricorrenti, né ailoro difensori costituiti, ma si è limitato a trasmettere il preliminareelaborato tecnico solo al Consulente tecnico nominato alla prefataudienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il completo stravolgimento delle tempisticheindicate dalla Corte d' Appello per lo scambio della bozza di perizia edelle osservazioni delle parti, ha impedito la corretta formazione delcontraddittorio tecnico sui fatti oggetto di causa. Parte ricorrente alsolo fine di ottenere l'agognato bene della vita costituito dalla correttaquantificazione dell'indennità di esproprio, nella prima udienza utile esuccessiva al deposito della CTU definitiva avvenuta il 16.3.2018, de-positava le osservazioni del tecnico di parte unitamente alle note ditrattazione scritta del 27.10.2020 predisposte in vista dell'udienza fis-sata per il successivo 28.10.2020. Nelle stesse note parte ricorrentedava atto del deposito delle osservazioni del CT di parte alla periziadel CTU, in modo da sollecitare il contraddittorio delle altre parti co-stituite, le quali rimanevano silenti sul punto. (…)”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione degli artt.132 comma 2, n. 4 e 112 c.p.c. in combinato disposto con gli artt.195 e 196 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'appello non ha motivatole ragioni che hanno indotto a non rinnovare le operazioni peritali ri-chieste dai ricorrenti con la comparsa conclusiva.”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “Con il presentemotivo di ricorso ci si duole della mancata valutazione delle osserva-zioni all'operato del CTU contenute nella memoria conclusionale del28.12.2020. La Sentenza bolla frettolosamente e superficialmente ta-le memoria come a carattere innovativo. A ben guardare la memoriaSez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026illustra le censure già introdotte dal perito di parte con le osservazionidepositate il 27.10.2020 in vista dell'udienza di precisazione delleconclusione [sic] prevista il 28.10.2020 e celebratasi con le modalitàdella trattazione scritta. (…)Peraltro, la stessa memoria conclusionale alla luce degli erroricommessi dal CTU chiedeva disporsi il rinnovo delle operazioni peritaliai sensi dell'art. 196 c.p.c., sul quale la Corte d'appello non si è mi-nimamente intrattenuta, determinando anche sotto tale aspetto lanullità della gravata sentenza (…).”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 40comma 2 e 44 del DPR 327/2001, da leggersi alla luce della sentenzadella Corte costituzionale 18/2011 e in relazione alle previsione [sic]dell'art. 70 della L.R. Abruzzo 18/1983, così come modificata dallaL.R. 70/95 e all'art. 63 delle NTA del PRG della città de L'Aquila cheprevedono la possibilità dl edificare anche in zona agricola. violazionee falsa applicazione dell'art. 2 comma 6 D.L. 69/2009, convertito conlegge 77/2009”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “Il motivo in esamesi appunta sulla violazione e falsa applicazione delle norme di caratte-re sostanziale che regolano la disciplina dell'esproprio di terreni agri-coli e non coltivati, come quello di specie, per i quali è necessaria lavalutazione della capacità edificatoria "di fatto" espressa dal terrenoespropriato. La Corte di Appello nello stamparsi supinamente alleconclusioni del CTU ha omesso di controllare la conformità dei risultatidel proprio ausiliario al disposto della propria Ordinanza del 4.8.2017che imponeva i criteri per la valutazione della citata capacità edifica-toria del fondo espropriato alla luce dei notissimi arresti giurispruden-ziali di codesta Ecc.ma Corte formatisi successivamente alla sentenzaSez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026della Consulta n. 181/2011. La capacità edificatoria del fondo è peral-tro pacifica nel presente giudizio in quanto direttamente discendentedall'art. 70 della L.R. Abruzzo 18/83, nonché per effetto dell'art. 63delle NTA del PRG di L'Aquila applicabile ratione temporis. (…)”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame di un fattodecisivo costituito dal valore di mercato dell'immobile espropria-to”;− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., “error in iudicando, nellaparte in cui la sentenza procedendo ad un'errata ricostruzionedella "quaestio facti" ha errato nell'applicazione delle norma [sic]di diritto”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “Il motivo censurala sentenza nella parte in cui ha omesso l'esame della sussistenza dialtri atti di esproprio di terreni simili in zona che rendevano un valoredi esproprio notevolmente superiore, come nel caso dei terreni espro-priati da Rfi agli odierni ricorrenti in località Bazzano non molto di-stante dalla frazione Paganica ove è sito il terreno oggetto di espro-prio per il quale è causa. Tali circostanze rappresentate dapprima conle osservazioni del perito di parte (depositate il 27.10.2020) e suc-cessivamente illustrate con la comparsa conclusionale del 28.12.2020assumono la connotazione del fatto decisivo il cui esame è statoomesso dalla CdA.L'omesso esame di tali rilevanti circostanze di fatto è stato postain luce quale motivo ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nel § IV.3., inquanto l'errore sulla quaestio facti ha determinato come del tuttoinattendibile il giudizio della Corte territoriale sul fatto da cui è scatu-rita la non corretta applicazione delle norme sostanziali che integraun error in iudicando (…).”.Sez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/20261.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 44DPR 327/2001 e di ogni principio e regola in tema di espropriazioneparziale dei terreni. Error in iudicando, violazione e falsa applicazionedell'art. 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza d'appello procedendoad un'errata ricostruzione della "quaestio facti" ha errato nell'applica-zione delle norma [sic] di diritto applicabile”.Secondo la sintesi offerta dallo stesso ricorso, “Nel motivo di ri-corso la parte si duole della non corretta applicazione dei principi cheregolano la quantificazione dell'indennità di esproprio in caso di attiablatori parziali. Si contesta la correttezza del modus operandi delCTU che non è corrispondente ai criteri e alla giurisprudenza formata-si sull'art. 33 e 44 dPR 327/2001 che avrebbe imposto l'individuazio-ne dell'indennizzo mediante comparazione del valore ante espropriocon quello del bene residuo. Peraltro, si contesta l'affermazione delCTU che pur avendo accertato che il bene residuo costituisce un faz-zoletto di terra, intercluso tra le palazzine del progetto case e non su-scettibile di edificazione e/o di utilizzo ai fini agricoli, ne ha valutato ildeprezzamento nella cifra simbolica di € 6,11 al metro quadro (…).”.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.Due sono i principali profili di doglianza – non del tutto omogenei- dedotti nel mezzo: da un lato la carenza che affliggerebbe la moti-vazione della decisione, per non aver la stessa preso posizione sulleosservazioni mosse ai contenuti della consulenza tecnica d'ufficio;dall'altro la violazione del diritto di difesa che sarebbe scaturita dalmancato rispetto – da parte del C.T.U. – del termine per la trasmis-sione alle parti della bozza di elaborato peritale.Entrambi i profili risultano infondati.Sez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026Quanto al difetto di motivazione, infatti, è agevole osservare chela decisione impugnata ha invece espressamente preso posizione inordine alle osservazioni formulate dagli odierni ricorrenti alla C.T.U.con motivazione che – senza svolgere per ora alcuna valutazione dicorrettezza – è pervenuta nella sostanza ad un giudizio di inammissi-bilità, sulla scorta del rilievo per cui tali osservazioni erano state svol-te solo nella comparsa conclusionale.Risulta, quindi, evidente che non ricorre alcun vizio di motivazionesecondo gli specifici parametri entro i quali questa Corte ritiene ormaiessere ridotto il c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimi-tà sulla motivazione (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordi-nanza n. 7090 del 3/03/2022).Quanto al profilo del mancato rispetto, da parte del C.T.U., deltermine per il deposito della bozza di relazione peritale, è sufficienterilevare che – fermo quanto si osserverà in sede di esame del secon-do motivo di ricorso – l'ipotetico vizio denunciato in questa sedeavrebbe dovuto essere eccepito, come causa di nullità della consulen-za medesima. Tale nullità avrebbe dovuto essere dedotta nella primadifesa utile (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023; Cass.Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23493 del 9/10/2017), laddove, nella specie,il ricorso non solo non specifica se vi sia stata ottemperanza a taleonere procedurale ma anche – nel dedurre il successivo deposito dellenote di osservazioni nella prima udienza utile – viene in sostanza aprospettare una sanatoria dell'ipotetico vizio.3. Fondato è, invece, il secondo motivo.Come già evidenziato in sede di esame del primo motivo, la deci-sione impugnata ha dichiaratamente omesso di esaminare i contenutiSez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026delle osservazioni formulate dagli odierni ricorrenti in comparsa con-clusionale, ritenendo (pag. 3) le medesime tardive – e quindi sostan-zialmente inammissibili – ed affermando, ulteriormente, che le con-clusioni del C.T.U. “non sono state osservate dal CTP attoreo (pag.8)”.Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono affette daun errore almeno duplice.In primo luogo, infatti, nell'escludere radicalmente l'esame delleosservazioni svolte dai ricorrenti nella comparsa conclusionale – ri-prodotte in parte nel motivo di ricorso, nel rispetto dell'art. 366 c.p.c.– la Corte d'appello si è direttamente posta in contrasto con il princi-pio enunciato da questa Corte, per cui la mancata prospettazione alconsulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude allaparte di sollevare tali osservazioni e rilievi - ove non integrino ecce-zioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate da-gli artt. 156 e 157 c.p.c. - nel successivo corso del giudizio e, quindi,anche in comparsa conclusionale o in appello (Cass. Sez. Un. - Sen-tenza n. 5624 del 21/02/2022; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32965 del17/12/2024), ferma ogni valutazione in ordine alla conformità di talecomportamento al dettato di cui all'art. 88 c.p.c. (sempre Cass. Sez.Un. - Sentenza n. 5624 del 21/02/2022).In secondo luogo – e conseguentemente – la Corte territoriale,omettendo – sulla base di una motivazione errata ‒ qualsivoglia esa-me e valutazione delle pur specifiche osservazioni formulate dai ricor-renti all'indirizzo dell'elaborato peritale, è direttamente incorsa nellaviolazione dell'art. 132, n. 4), c.p.c., e quindi in un vizio idoneo arendere nulla la motivazione, come anche recentemente chiarito daquesta Corte (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 15804 del 06/06/2024;Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024; Cass. Sez. L -Sez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicaz ion e 03/07/2026Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.15733 del 17/05/2022; si vedano anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.15147 del 11/06/2018; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11917 del 6/05/2021; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 30364 del 21/11/2019).Risulta evidente – ma è opportuno chiarirlo in modo netto – che inquesta sede non si discute in alcun modo della fondatezza delle dedu-zioni dei ricorrenti, venendo in rilievo esclusivamente l'error in proce-dendo che ha determinato la compromissione delle facoltà difensivedei ricorrenti medesimi, rilevando tale compromissione in sé e per sé,al di là dell'effettivo contenuto delle difese medesime, come da que-sta Corte ormai chiarito, nel momento in cui ha ribadito che la com-promissione del diritto di difesa si traduce in una violazione del prin-cipio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa (Cass.Sez. Un. - Sentenza n. 36596 del 25/11/2021)Sarebbe stato quindi compito della Corte di merito – compito che,a questo punto dovrà essere svolto dal giudice del rinvio – procederealla valutazione delle osservazioni mosse dagli odierni ricorrenti all'e-laborato peritale, per poi valutarne o meno la pertinenza e fondatez-za, secondo le indicazioni reiteratamente fornite da questa Corte inmateria.4. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimentodei motivi ulteriormente formulati.5. Il ricorso va quindi accolto in relazione al secondo motivo, re-spinto il primo ed assorbiti gli altri, e la decisione impugnata deve es-sere cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversacomposizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anchedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MSez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 7240/2021Numero sezionale 2078/2026Numero di raccolta generale 22662/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, respinto il primo edassorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di L'Aquila, in di-versa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 7 maggio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 7240/2021 – CC 07/05/2026 - Pagina nr. 13 di 13
Sentenza Cassazione n. 22662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris