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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 32614/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. r 63 Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. per avere compiuto, al fine di trarne profitto, atti idonei -consistiti nell'aver forzato con un piede di porco la saracinesca di uno stand del mercato ortofrutticolo di Palermo- diretti in modo non equivoco a impossessarsi della merce o del denaro ivi presenti, non riuscendo nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà (capo a della rubrica).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si eccepisce nullità della sentenza e vizio di motivazione.

Sebbene la Corte territoriale abbia affermato che nessuno ha visto l'imputato nell'atto di forzare la saracinesca, la stessa Corte l'avrebbe poi irragionevolmente ritenuto responsabile del tentato furto, in violazione del canone decisorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il dato -confermato dalle dichiarazioni di due testi- della presenza sul posto del Pumo, avente con sé l'attrezzo atto allo scasso indicato in rubrica, costituirebbe, a tutto voler concedere, un astratto atto preparatorio, irrilevante ai fini penali.

Nella fattispecie di delitto tentato, gli unici atti diretti in modo non equivoco a commettere l'azione prevista da una fattispecie incriminatrice sarebbero, infatti, soltanto i cosiddetti atti esecutivi, ovverosia quegli atti tipici che corrispondono, anche in minima parte, alla descrizione normativa.

Ciò che, nel caso in esame, non si sarebbe verificato.

2.2. Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.

Nell'omettere qualsiasi considerazione sull'accresciuta pericolosità sociale o sulla capacità a delinquere dell'imputato, limitandosi a evidenziare le numerose condanne penali dello stesso per reati del medesimo genere, la Corte d'appello avrebbe applicato la recidiva sulla base di un illegittimo automatismo punitivo.

2.3. Con due motivi aggiunti, datati 6 marzo 2023, la difesa osserva: a) che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le ipotesi di furto aggravato ex art. 625 cod. pen., in linea generale, sono divenuti procedibili a querela, nella specie assente; b) che il reato si è estinto per intervenuta prescrizione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Invero, il ricorso, in termini assolutamente assertivi, deduce che la condotta accertata si caratterizzerebbe per l'assenza di univocità nella sua direzione finalistica, senza confrontarsi con la ricostruzione della Corte territoriale, che, scevra da illogicità, ha sottolineato come il Pumo fosse stato visto fuggire, con un piede di porco in mano, dall'addetto alla vigilanza dopo che questi aveva udito scattare l'allarme acustico.

Oltre alla guardia giurata, anche altro dipendente aveva notato la saracinesca divelta.

Il dipendente, unitamente, ad altro collega, vedeva, infine, un uomo, poi identificato nel Pumo, intento a fuggire, il quale era poi salito su un muretto altro circa due metri, dal quale era caduto, facendosi male.

Da tali premesse deriva che l'imputato era già passato alla fase esecutiva, interrotta solo per effetto dell'allarme acustico.

Ora, il dubbio ragionevole di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., invocato dalla difesa stessa, deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

Ciò che non è dato riscontrare nel caso di specie.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, tenuto a indicare adeguate ragioni poste a base della propria decisione, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 1) la significatività della reiterazione dei reati in relazione al fatto-reato commesso ed alla personalità del reo (Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, Pinna, Rv. 244010-01); 2) l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Boudiz, Rv. 250039-01).

Ora, la Corte territoriale ha appunto espresso, alla luce dei numerosi precedenti dell'imputato per reati della stessa indole, un concreto giudizio di accresciuta pericolosità, con motivazione che non mostra alcun tratto di illogicità.3.

Con riguardo al primo motivo aggiunto si rileva che, alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso, devono applicarsi al caso di specie i criteri dettati da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino (Rv. 273551 - 01; sul punto, cfr. di recente, Sez. 4, n. 06143 del 10/01/2022, Romeo, n.m.), in base ai quali il formarsi del giudicato sostanziale conseguente all'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l'eventuale insussistenza della condizione di procedibilità.

4. Quanto al secondo motivo aggiunto, con il quale si deduce che, essendo l'ultimo atto interruttivo (il decreto di citazione diretta) intervenuto in data 20 gennaio 2016, il reato si sarebbe estinto per prescrizione in data 20 gennaio 2022, si osserva: a) che, in linea generale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01); b) in ogni caso, anche il decreto di citazione a giudizio in appello ha natura interruttiva della prescrizione (v., ad es., Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048 - 0), con la conseguenza che non ha alcun fondamento la pretesa di individuare l'ultimo atto interruttivo nel decreto di citazione in primo grado.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. r 63 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. per avere compiuto, al fine di trarne profitto, atti idonei -consistiti nell'aver forzato con un piede di porco la saracinesca di uno stand del mercato ortofrutticolo di Palermo- diretti in modo non equivoco a impossessarsi della merce o del denaro ivi presenti, non riuscendo nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà (capo a della rubrica). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce nullità della sentenza e vizio di motivazione. Sebbene la Corte territoriale abbia affermato che nessuno ha visto l'imputato nell'atto di forzare la saracinesca, la stessa Corte l'avrebbe poi irragionevolmente ritenuto responsabile del tentato furto, in violazione del canone decisorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il dato -confermato dalle dichiarazioni di due testi- della presenza sul posto del Pumo, avente con sé l'attrezzo atto allo scasso indicato in rubrica, costituirebbe, a tutto voler concedere, un astratto atto preparatorio, irrilevante ai fini penali. Nella fattispecie di delitto tentato, gli unici atti diretti in modo non equivoco a commettere l'azione prevista da una fattispecie incriminatrice sarebbero, infatti, soltanto i cosiddetti atti esecutivi, ovverosia quegli atti tipici che corrispondono, anche in minima parte, alla descrizione normativa. Ciò che, nel caso in esame, non si sarebbe verificato. 2.2. Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Nell'omettere qualsiasi considerazione sull'accresciuta pericolosità sociale o sulla capacità a delinquere dell'imputato, limitandosi a evidenziare le numerose condanne penali dello stesso per reati del medesimo genere, la Corte d'appello avrebbe applicato la recidiva sulla base di un illegittimo automatismo punitivo. 2.3. Con due motivi aggiunti, datati 6 marzo 2023, la difesa osserva: a) che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le ipotesi di furto aggravato ex art. 625 cod. pen., in linea generale, sono divenuti procedibili a querela, nella specie assente; b) che il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Invero, il ricorso, in termini assolutamente assertivi, deduce che la condotta accertata si caratterizzerebbe per l'assenza di univocità nella sua direzione finalistica, senza confrontarsi con la ricostruzione della Corte territoriale, che, scevra da illogicità, ha sottolineato come il Pumo fosse stato visto fuggire, con un piede di porco in mano, dall'addetto alla vigilanza dopo che questi aveva udito scattare l'allarme acustico. Oltre alla guardia giurata, anche altro dipendente aveva notato la saracinesca divelta. Il dipendente, unitamente, ad altro collega, vedeva, infine, un uomo, poi identificato nel Pumo, intento a fuggire, il quale era poi salito su un muretto altro circa due metri, dal quale era caduto, facendosi male. Da tali premesse deriva che l'imputato era già passato alla fase esecutiva, interrotta solo per effetto dell'allarme acustico. Ora, il dubbio ragionevole di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., invocato dalla difesa stessa, deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Ciò che non è dato riscontrare nel caso di specie. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, tenuto a indicare adeguate ragioni poste a base della propria decisione, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 1) la significatività della reiterazione dei reati in relazione al fatto-reato commesso ed alla personalità del reo (Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, Pinna, Rv. 244010-01); 2) l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Boudiz, Rv. 250039-01). Ora, la Corte territoriale ha appunto espresso, alla luce dei numerosi precedenti dell'imputato per reati della stessa indole, un concreto giudizio di accresciuta pericolosità, con motivazione che non mostra alcun tratto di illogicità.3. Con riguardo al primo motivo aggiunto si rileva che, alla luce della ritenuta inammissibilità del ricorso, devono applicarsi al caso di specie i criteri dettati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino (Rv. 273551 - 01; sul punto, cfr. di recente, Sez. 4, n. 06143 del 10/01/2022, Romeo, n.m.), in base ai quali il formarsi del giudicato sostanziale conseguente all'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l'eventuale insussistenza della condizione di procedibilità. 4. Quanto al secondo motivo aggiunto, con il quale si deduce che, essendo l'ultimo atto interruttivo (il decreto di citazione diretta) intervenuto in data 20 gennaio 2016, il reato si sarebbe estinto per prescrizione in data 20 gennaio 2022, si osserva: a) che, in linea generale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione, ancorché maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01); b) in ogni caso, anche il decreto di citazione a giudizio in appello ha natura interruttiva della prescrizione (v., ad es., Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048 - 0), con la conseguenza che non ha alcun fondamento la pretesa di individuare l'ultimo atto interruttivo nel decreto di citazione in primo grado. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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