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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 06298/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'aquila confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Pescara, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che non fosse stata ancora espiata la quota- parte di pena cumulata necessaria per accedere al beneficio.

2. Renzetti ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale lamenta l'erroneità dei conteggi.

Il Tribunale di sorveglianza, al fine di individuare la pena totale, su cui basare il calcolo proporzionale, avrebbe sommato le singole pene inflitte nei diversi titoli di condanna, senza considerare che alcune di queste pene erano state successivamente ridotte, in sede esecutiva, a seguito del riconoscimento della continuazione.

Il medesimo Tribunale, inoltre, al fine di quantificare le prescritte frazioni proporzionali di pena, maggiori rispetto alle condanne aggravate dalla recidiva reiterata, avrebbe rilevato l'esistenza di quest'ultima sulla scorta del certificato del casellario giudiziale, senza considerare che, per alcuni titoli, la recidiva sarebbe stata disapplicata dal giudice di cognizione, o ritenuta comunque subvalente nel giudizio di comparazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, stante la genericità di entrambe le contestazioni.

Il provvedimento impugnato contiene indicazioni estremamente analitiche, individuando partitamente le sentenze di condanna, la natura dei relativi reati, l'eventuale esistenza della •recidiva, le pene in corrispondenza inflitte, e su questa base determinando in modo analitico le prescritte frazioni proporzionali di pena.

Il ricorrente avrebbe dovuto, a fronte, identificare a sua volta i titoli a suo giudizio erroneamente considerati, per la pena o per la recidiva, allegando altresì all'atto di impugnazione copia della documentazione di riscontro.

Egli si è viceversa trincerato dietro una confutazione indistinta, priva di contenuto autosufficiente, che non consente a questo di svolgere il controllo in ricorso sollecitato.2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'aquila confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Pescara, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che non fosse stata ancora espiata la quota- parte di pena cumulata necessaria per accedere al beneficio. 2. Renzetti ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale lamenta l'erroneità dei conteggi. Il Tribunale di sorveglianza, al fine di individuare la pena totale, su cui basare il calcolo proporzionale, avrebbe sommato le singole pene inflitte nei diversi titoli di condanna, senza considerare che alcune di queste pene erano state successivamente ridotte, in sede esecutiva, a seguito del riconoscimento della continuazione. Il medesimo Tribunale, inoltre, al fine di quantificare le prescritte frazioni proporzionali di pena, maggiori rispetto alle condanne aggravate dalla recidiva reiterata, avrebbe rilevato l'esistenza di quest'ultima sulla scorta del certificato del casellario giudiziale, senza considerare che, per alcuni titoli, la recidiva sarebbe stata disapplicata dal giudice di cognizione, o ritenuta comunque subvalente nel giudizio di comparazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, stante la genericità di entrambe le contestazioni. Il provvedimento impugnato contiene indicazioni estremamente analitiche, individuando partitamente le sentenze di condanna, la natura dei relativi reati, l'eventuale esistenza della •recidiva, le pene in corrispondenza inflitte, e su questa base determinando in modo analitico le prescritte frazioni proporzionali di pena. Il ricorrente avrebbe dovuto, a fronte, identificare a sua volta i titoli a suo giudizio erroneamente considerati, per la pena o per la recidiva, allegando altresì all'atto di impugnazione copia della documentazione di riscontro. Egli si è viceversa trincerato dietro una confutazione indistinta, priva di contenuto autosufficiente, che non consente a questo di svolgere il controllo in ricorso sollecitato.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris