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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09731/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla riduzione di pena operata dai giudici di appello per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato, dovendosi osservare (cfr. Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01) come l'applicazione o meno delle suddette attenuanti e la loro concreta determinazione è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità, e che ben può essere motivato implicitamente attraverso il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato la gravità offensiva della condotta violenta e minacciosa del ricorrente e degli altri correi), nonché sulla base della sussistenza dei precedenti penali dell'odierno ricorrente su cui si fonda l'applicazione della recidiva reiterata contestata nei suoi confronti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, del pari, la sentenza ha applicato l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella sua piena discrezionalità e senza alcuna violazione di legge, peraltro accogliendo il motivo di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla riduzione di pena operata dai giudici di appello per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato, dovendosi osservare (cfr. Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01) come l'applicazione o meno delle suddette attenuanti e la loro concreta determinazione è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità, e che ben può essere motivato implicitamente attraverso il riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (in particolare, la Corte territoriale ha sottolineato la gravità offensiva della condotta violenta e minacciosa del ricorrente e degli altri correi), nonché sulla base della sussistenza dei precedenti penali dell'odierno ricorrente su cui si fonda l'applicazione della recidiva reiterata contestata nei suoi confronti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, del pari, la sentenza ha applicato l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. riferendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella sua piena discrezionalità e senza alcuna violazione di legge, peraltro accogliendo il motivo di appello sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 09731/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris