Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42935/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell'art. 337 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivaz;one della sentenza impugnata, limitandosi a proporre principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, e, comunque, sollecita una rilettura del fatto nel giudizio di legittimità; Considerato che, per ragioni analoghe, è inammissibile il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 582 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il quarto motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile per aspecif icità; Ritenuto che gli ulteriori motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella riproposizione di questioni definite dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva (alle pagg. 5 e 6), senza confrontarsi con la stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione dell'art. 337 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivaz;one della sentenza impugnata, limitandosi a proporre principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, e, comunque, sollecita una rilettura del fatto nel giudizio di legittimità; Considerato che, per ragioni analoghe, è inammissibile il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 582 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il quarto motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile per aspecif icità; Ritenuto che gli ulteriori motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella riproposizione di questioni definite dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva (alle pagg. 5 e 6), senza confrontarsi con la stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 sett
Sentenza Cassazione n. 42935/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris