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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:222
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994B0271 - IT Avis juridique important | 61994B0271 Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquème chambre) du 17 settembre 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Liquidazione delle spese. - [OSCURATO:PERSONA]271/94 (92). raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03761 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Spese - Liquidazione - Spese recuperabili - Nozione - Elementi da prendere in considerazione - Spese di viaggio e di soggiorno di persone diverse dagli avvocati delle parti - Onorario di un economista - Condizioni di rimborso [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1] [OSCURATO:PERSONA] giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese.

Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell'ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto cagionare agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite.

Le spese di viaggio e di soggiorno esposte da persone diverse dall'avvocato del ricorrente sono rimborsabili solo se la presenza di tali persone era indispensabile ai fini del procedimento.

Per quanto riguarda gli onorari di un economista incaricato dalla ricorrente, questi devono considerarsi spese indispensabili solo se l'intervento dell'economista era indispensabile.

Dal momento che il giudice, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della decisione, non occorre statuire separatamente sulla domanda di rimborso esposta dalle parti ai fini del procedimento di liquidazione delle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994B0271 - IT Avis juridique important | 61994B0271 Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquème chambre) du 17 settembre 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Liquidazione delle spese. - [OSCURATO:PERSONA]271/94 (92). raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03761 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Spese - Liquidazione - Spese recuperabili - Nozione - Elementi da prendere in considerazione - Spese di viaggio e di soggiorno di persone diverse dagli avvocati delle parti - Onorario di un economista - Condizioni di rimborso [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1] [OSCURATO:PERSONA] giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell'ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto cagionare agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite. Le spese di viaggio e di soggiorno esposte da persone diverse dall'avvocato del ricorrente sono rimborsabili solo se la presenza di tali persone era indispensabile ai fini del procedimento. Per quanto riguarda gli onorari di un economista incaricato dalla ricorrente, questi devono considerarsi spese indispensabili solo se l'intervento dell'economista era indispensabile. Dal momento che il giudice, nel fissare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della decisione, non occorre statuire separatamente sulla domanda di rimborso esposta dalle parti ai fini del procedimento di liquidazione delle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris