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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 31998/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso n. 31650/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Ro m a presso gli avv. [OSCURATO:PERSONA], nel lorostudio in via [OSCURATO:PERSONA] n.23 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.20 controricorrente avverso la sentenza n.428/2020 della Corte d’Appello di Brescia , depositata in data 8-5-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 3 - 12 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2057/2017 il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’Agenzia OGGETTO: mediazione RG.31650/2020 C.C.3-12-2024 Immobiliare “[OSCURATO:PERSONA]”,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il pagamento di Euro 13.500,00, oltre iva , a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta in relazione al contratto preliminare concluso da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla proposta di acquistodello stesso Falconi accettata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello di Brescia ha integralmente rigettato con sentenza n. 428/2020 pubblicata in data 8-5-2020 Tale sentenza ha considerato che il contratto preliminare intercorso in data 8-6-2012 tra il promissario acquirente Falconi e i promittenti venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prevedeva la clausola per cui“la parte promittente venditrice dichiara di autorizzare la parte promittente acquirente a presentare a nome e per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] presso Comune di Lonato una richiesta di parere preventivo relativo alla realizzazione di un nuovo ricovero per avicoli (polli) per verificare la reale possibilità di ampliamento dell’allevamento da un punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e veterinario (aviaria).

Tutte le spese relative alla richiesta di parere preventivo saranno a carico della parte promittente acquirente.

La parte promittente venditrice e la parte promittente acquirente concordano che il presente preliminare di compravendita immobiliare sarà valido solo e unicamente se l’Amministrazione di Lonato (BS), il servizio di Igiene pubblica e il servizio Veterinario esprimeranno parere favorevole alla richiesta di parere preventivo relativo alla realizzazione di un nuovo ricovero per avicoli (Polli).

La validità del presente contratto preliminare di compravendita immobiliare è pertanto condizionata al rilascio del parere favorevole alla realizzazione di un nuovo ricovero per avicoli da parte dell’Amministrazione di Lonato (BS), del servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e del [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso in cui l’Amministrazione di Lonato (BS) e/o il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e/o il [OSCURATO:PERSONA] di Brescia alla data del 30-9-2012 non dovessero avere espresso alcun parere e/o il parere preventivo risultasse negativo il presente contratto preliminare di compravendita immobiliare decadrà e sarà dichiarato automaticamente nullo”.

A sua volta la proposta di acquisto condizionata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e accettata da [OSCURATO:PERSONA] era “subordinata al verificarsi della seguente condizione: che il sottoscritto riesca a comprare l’azienda agricola adiacente al terreno in argomento…di proprietà dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La condizione deve trovare riscontro entro e non oltre il mese di settembre del corrente anno e, al verificarsi favorevole della condizione stessa, seguirà regolare preliminare di vendita”.

Quindi la sentenza ha dichiarato che il contratto preliminare e la proposta d’acquisto erano sottoposti a condizione sospensiva e ai sensi dell’art. 1757, co. 1 , cod. civ. il diritto alla provvigione sarebbe sorto nel momento in cui si fosse verificatala condizione; ha dato atto essere pacifico che i pareri previsti nel contratto preliminare non erano intervenuti entro il 30-9-2012 e ha escluso l’operatività dell’art. 1359 cod. civ. ai fini del riconoscimento della provvigione in favore del mediatore Gazzurelli, perché non vi erano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse interesse contrario all’avveramento della condizione.

Ha considerato che il termine era stato concordato dalle parti e appariva quantomeno inverosimile e comunque indimostrato che attraverso la sua fissazione Falconi perseguisse l’intento di ottenere uno sconto dai venditori dopo la sua scadenza; proprio la previsione della clausola, secondo la quale Falconi era autorizzato dai venditori a chiedere il parere preventivo con spese a suo esclusivo carico,dimostrava l’interesse concreto che egli aveva all’avveramento della condizione; ha escluso che la scadenza del termine del 30 settembre fosse stata determinata dalla colposa inattività del Falconi nel coltivare l’iter per l’ottenimento del parere, perché l’istanza per il conseguimentodel parere preventivo era stata depositata cinque giorni dopo la conclusione del contratto preliminare e il Falconi aveva evaso in tredici giorni anche la richiesta di una modifica progettuale, senza che vi fosse prova che l’istanza fosse carente della documentazione necessaria all’ottenimento del parere.

2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

In data 8-4-2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., ravvisando l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi lo stesso in un dissenso nel merito della ricostruzione dei fatti eseguita dalla sentenza impugnata.

Il 16 - 5 - 2024 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente hadepositato memoria illustrativa.

All’esito della camera di consiglio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. e “fors’anche art. 360 n.5 del cod. proc. civ.” (pag. 8 ricorso) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione “di norme di diritto (molteplici norme in tema di contrattualistica civile, ivi compresa quella per la quale ‘il contratto dev’essere eseguito secondo buona fede’) e in particolare dell’art. 1359 codice civile laddove la sentenza d’appello ha ritenuto che non vi sia stato colpevole ritardo da parte del Falconi nell’espletamento dell’iter burocratico volto ad ottenere gli auspicati pareri favorevoli”.

Il ricorrente evidenzia che solo in data 30-8-2012 Falconi aveva depositato la documentazione integrativa che era stata richiesta, cioè dopo ben settantotto giorni dal deposito della prima istanza, a fronte di richiesta di modifica del 13-8-2012 che avrebbe potuto essere immediatamente riscontrata.

Lamenta che la sentenza impugnata abbia prestato fede alla tesi di controparte in ordine all’inesistenza di ritardo, senza considerare che era Falconi ad avere l’onere di dimostrare la propria assenza di colpa. 1.1.Il motivo , in quanto proposto ai sensi dell’art. 360 , co. 1 , n. 5 cod. proc. civ., è - come già rilevato nella proposta di definizione accelerata - inammissibile, in via assorbente rispetto a ogni altra ragione, ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, perchéil giudizio d’appello è stato instaurato successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 3-7- 2017) e il giudizio di cassazione è iniziato prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme", in quanto la sentenza d’appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

Il motivo, in quanto proposto ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 3 co d . proc. civ., può essere valutato esclusivamente nella parte in cui fa riferimento alla violazione degli artt. 1375 e 1359 cod. civ., poiché, per il resto,il riferimento alle “molteplici norme in tema di contrattualistica” è evidentemente eseguito in violazione della previsione dell’art. 366, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., che impone la specifica indicazione delle norme sucui si fondano i motivi di ricorso .

Però, anche in riferimento alle violazioni predette, il motivo risulta inammissibile in quanto, sostenendo in sostanza la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato rilascio dei pareri entro il termine fissato dalle parti e sostenendo perciò la sua responsabilità per il mancato avveramento della condizione, sollecita un apprezzamento nel merito dei fatti che rimane estraneo al sindacato di legittimità.

Basti richiamare il principio secondo il quale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 13 - 10 - 2017 n. 24155, Cass. Sez.

L,11-1-2016 n. 195).

Come già osservato nella proposta di definizione accelerata, nella fattispecie la sentenza impugnata, sulla base delle risultanze istruttorie, ha concluso che Falconi aveva tenuto un comportamento diligente nel corso dell’intero iter amministrativo finalizzato al rilascio del parere, in quanto aveva presentato la domanda subito dopo la conclusione del contratto preliminare e aveva eseguito l’integrazione documentale, non causata da una carenza originaria della domanda, in data 30-8-2023, e perciònel termine del tutto congruo di tredici giorni.

L’affermazione del ricorrente, secondo la quale l’integrazione richiesta avrebbe richiesto una giornata di lavoro, per cui averla presentata dopo tredici giorni era indice della colpa di [OSCURATO:PERSONA] involge un apprezzamento sul fatto non deducibile in sede digiudizio di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce - ai sensi dell’art.360, co. 1 , n. 3 cod. proc. civ. – la violazione di “norme di diritto” , nonché dell’art. 2697 cod. civ., laddove la sentenza impugnata ha dichiarato che mancava la prova che Falconi avesse perduto la caparra versata ai promittenti venditori all’atto della conclusione del contratto preliminare; evidenzia che la dazione di Euro 60.000,00 a titolo di caparra risulta documentalmente dal contratto e la controparte non ha provato la propria allegazione secondo la quale la questione era stata risolta nell’ambito di un procedimento arbitrale.

2.1. Il motivo è inammissibile sotto distinti profili, tra i quali si rileva in via assorbente la mancanza di interesse del ricorrente a sostenere l’errore della sentenza impugnata sulla questione della caparra.

Come già evidenziato nella propostaex art. 380-bis cod. proc. civ. del consigliere delegato, una volta accertato che la condizione non si era avverata,perciò l’affare era venuto meno e ai sensi dell’art. 1757 co. 1 cod. civ. il diritto alla provvigione non era sorto, risultava del tutto irrilevante accertare se il promissario acquirente Falcone avesse o meno ottenuto dai promittenti venditori la restituzione della somma versata a titolo di caparra. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce - ex art. 360 , co. 1 , n. 3 cod. proc. civ. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. laddove la sentenza “afferma che non vi è prova che il Falconi avesse manifestato di non essere interessato alla conclusione della compravendita di cui al preliminare”; riconosce sia vero che non vi fossetale prova, ma evidenzia come non poteva essere diversamente, in quanto Falconi certamente non si era comportato da sprovveduto dichiarando di non essere più interessato all’affare ; ulteriormente aggiunge che il ritardo nel rilascio del parere c’era stato, maa fronte del fatto che Falconesapeva che i tempi a disposizione erano ristretti, per cuiegli avrebbe dovuto comportarsi di conseguenza e non lo aveva fatto.

3.1. Il motivo è inammissibile perché nessuna delle deduzioni svolte è utile a fare emergere una erronea interpretazione o applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e gli argomenti sono ulteriormente finalizzati a ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita nel giudizio di merito, sull’erroneo presupposto che il giudizio di legittimità sia il terzo grado del giudizio di merito, nel quale poter risollecitare una complessiva rivalutazione del materiale probatorio al di fuori di qualsiasi schema(Cass. Sez. 6- 3, 04 - 04 - 2017 n. 8758).

4. In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione,a favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, sempre a favore del controricorrente,di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.

Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis, co. 3 , cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione,a favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi, iva e cpa come per legge; condanna,ai sensi dell’art. 96, co. 3 e 4 , cod. proc. civ. , il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 a favore del controricorrente e di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Sussistono, ai sensi dell’art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 31650/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Ro m a presso gli avv. [OSCURATO:PERSONA], nel lorostudio in via [OSCURATO:PERSONA] n.23 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.20 controricorrente avverso la sentenza n.428/2020 della Corte d’Appello di Brescia , depositata in data 8-5-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 3 - 12 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 2057/2017 il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’Agenzia OGGETTO: mediazione RG.31650/2020 C.C.3-12-2024 Immobiliare “[OSCURATO:PERSONA]”,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il pagamento di Euro 13.500,00, oltre iva , a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta in relazione al contratto preliminare concluso da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla proposta di acquistodello stesso Falconi accettata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello di Brescia ha integralmente rigettato con sentenza n. 428/2020 pubblicata in data 8-5-2020 Tale sentenza ha considerato che il contratto preliminare intercorso in data 8-6-2012 tra il promissario acquirente Falconi e i promittenti venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prevedeva la clausola per cui“la parte promittente venditrice dichiara di autorizzare la parte promittente acquirente a presentare a nome e per conto dell’[OSCURATO:PERSONA] presso Comune di Lonato una richiesta di parere preventivo relativo alla realizzazione di un nuovo ricovero per avicoli (polli) per verificare la reale possibilità di ampliamento dell’allevamento da un punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e veterinario (aviaria). Tutte le spese relative alla richiesta di parere preventivo saranno a carico della parte promittente acquirente. La parte promittente venditrice e la parte promittente acquirente concordano che il presente preliminare di compravendita immobiliare sarà valido solo e unicamente se l’Amministrazione di Lonato (BS), il servizio di Igiene pubblica e il servizio Veterinario esprimeranno parere favorevole alla richiesta di parere preventivo relativo alla realizzazione di un nuovo ricovero per avicoli (Polli). La validità del presente contratto preliminare di compravendita immobiliare è pertanto condizionata al rilascio del parere favorevole alla realizzazione di un nuovo ricovero per avicoli da parte dell’Amministrazione di Lonato (BS), del servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e del [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in cui l’Amministrazione di Lonato (BS) e/o il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] di Brescia e/o il [OSCURATO:PERSONA] di Brescia alla data del 30-9-2012 non dovessero avere espresso alcun parere e/o il parere preventivo risultasse negativo il presente contratto preliminare di compravendita immobiliare decadrà e sarà dichiarato automaticamente nullo”. A sua volta la proposta di acquisto condizionata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e accettata da [OSCURATO:PERSONA] era “subordinata al verificarsi della seguente condizione: che il sottoscritto riesca a comprare l’azienda agricola adiacente al terreno in argomento…di proprietà dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La condizione deve trovare riscontro entro e non oltre il mese di settembre del corrente anno e, al verificarsi favorevole della condizione stessa, seguirà regolare preliminare di vendita”. Quindi la sentenza ha dichiarato che il contratto preliminare e la proposta d’acquisto erano sottoposti a condizione sospensiva e ai sensi dell’art. 1757, co. 1 , cod. civ. il diritto alla provvigione sarebbe sorto nel momento in cui si fosse verificatala condizione; ha dato atto essere pacifico che i pareri previsti nel contratto preliminare non erano intervenuti entro il 30-9-2012 e ha escluso l’operatività dell’art. 1359 cod. civ. ai fini del riconoscimento della provvigione in favore del mediatore Gazzurelli, perché non vi erano elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse interesse contrario all’avveramento della condizione. Ha considerato che il termine era stato concordato dalle parti e appariva quantomeno inverosimile e comunque indimostrato che attraverso la sua fissazione Falconi perseguisse l’intento di ottenere uno sconto dai venditori dopo la sua scadenza; proprio la previsione della clausola, secondo la quale Falconi era autorizzato dai venditori a chiedere il parere preventivo con spese a suo esclusivo carico,dimostrava l’interesse concreto che egli aveva all’avveramento della condizione; ha escluso che la scadenza del termine del 30 settembre fosse stata determinata dalla colposa inattività del Falconi nel coltivare l’iter per l’ottenimento del parere, perché l’istanza per il conseguimentodel parere preventivo era stata depositata cinque giorni dopo la conclusione del contratto preliminare e il Falconi aveva evaso in tredici giorni anche la richiesta di una modifica progettuale, senza che vi fosse prova che l’istanza fosse carente della documentazione necessaria all’ottenimento del parere. 2. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In data 8-4-2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., ravvisando l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi lo stesso in un dissenso nel merito della ricostruzione dei fatti eseguita dalla sentenza impugnata. Il 16 - 5 - 2024 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente hadepositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. e “fors’anche art. 360 n.5 del cod. proc. civ.” (pag. 8 ricorso) il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione “di norme di diritto (molteplici norme in tema di contrattualistica civile, ivi compresa quella per la quale ‘il contratto dev’essere eseguito secondo buona fede’) e in particolare dell’art. 1359 codice civile laddove la sentenza d’appello ha ritenuto che non vi sia stato colpevole ritardo da parte del Falconi nell’espletamento dell’iter burocratico volto ad ottenere gli auspicati pareri favorevoli”. Il ricorrente evidenzia che solo in data 30-8-2012 Falconi aveva depositato la documentazione integrativa che era stata richiesta, cioè dopo ben settantotto giorni dal deposito della prima istanza, a fronte di richiesta di modifica del 13-8-2012 che avrebbe potuto essere immediatamente riscontrata. Lamenta che la sentenza impugnata abbia prestato fede alla tesi di controparte in ordine all’inesistenza di ritardo, senza considerare che era Falconi ad avere l’onere di dimostrare la propria assenza di colpa. 1.1.Il motivo , in quanto proposto ai sensi dell’art. 360 , co. 1 , n. 5 cod. proc. civ., è - come già rilevato nella proposta di definizione accelerata - inammissibile, in via assorbente rispetto a ogni altra ragione, ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, perchéil giudizio d’appello è stato instaurato successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 3-7- 2017) e il giudizio di cassazione è iniziato prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme", in quanto la sentenza d’appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. Il motivo, in quanto proposto ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 3 co d . proc. civ., può essere valutato esclusivamente nella parte in cui fa riferimento alla violazione degli artt. 1375 e 1359 cod. civ., poiché, per il resto,il riferimento alle “molteplici norme in tema di contrattualistica” è evidentemente eseguito in violazione della previsione dell’art. 366, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., che impone la specifica indicazione delle norme sucui si fondano i motivi di ricorso . Però, anche in riferimento alle violazioni predette, il motivo risulta inammissibile in quanto, sostenendo in sostanza la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il mancato rilascio dei pareri entro il termine fissato dalle parti e sostenendo perciò la sua responsabilità per il mancato avveramento della condizione, sollecita un apprezzamento nel merito dei fatti che rimane estraneo al sindacato di legittimità. Basti richiamare il principio secondo il quale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 13 - 10 - 2017 n. 24155, Cass. Sez. L,11-1-2016 n. 195). Come già osservato nella proposta di definizione accelerata, nella fattispecie la sentenza impugnata, sulla base delle risultanze istruttorie, ha concluso che Falconi aveva tenuto un comportamento diligente nel corso dell’intero iter amministrativo finalizzato al rilascio del parere, in quanto aveva presentato la domanda subito dopo la conclusione del contratto preliminare e aveva eseguito l’integrazione documentale, non causata da una carenza originaria della domanda, in data 30-8-2023, e perciònel termine del tutto congruo di tredici giorni. L’affermazione del ricorrente, secondo la quale l’integrazione richiesta avrebbe richiesto una giornata di lavoro, per cui averla presentata dopo tredici giorni era indice della colpa di [OSCURATO:PERSONA] involge un apprezzamento sul fatto non deducibile in sede digiudizio di legittimità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce - ai sensi dell’art.360, co. 1 , n. 3 cod. proc. civ. – la violazione di “norme di diritto” , nonché dell’art. 2697 cod. civ., laddove la sentenza impugnata ha dichiarato che mancava la prova che Falconi avesse perduto la caparra versata ai promittenti venditori all’atto della conclusione del contratto preliminare; evidenzia che la dazione di Euro 60.000,00 a titolo di caparra risulta documentalmente dal contratto e la controparte non ha provato la propria allegazione secondo la quale la questione era stata risolta nell’ambito di un procedimento arbitrale. 2.1. Il motivo è inammissibile sotto distinti profili, tra i quali si rileva in via assorbente la mancanza di interesse del ricorrente a sostenere l’errore della sentenza impugnata sulla questione della caparra. Come già evidenziato nella propostaex art. 380-bis cod. proc. civ. del consigliere delegato, una volta accertato che la condizione non si era avverata,perciò l’affare era venuto meno e ai sensi dell’art. 1757 co. 1 cod. civ. il diritto alla provvigione non era sorto, risultava del tutto irrilevante accertare se il promissario acquirente Falcone avesse o meno ottenuto dai promittenti venditori la restituzione della somma versata a titolo di caparra. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce - ex art. 360 , co. 1 , n. 3 cod. proc. civ. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. laddove la sentenza “afferma che non vi è prova che il Falconi avesse manifestato di non essere interessato alla conclusione della compravendita di cui al preliminare”; riconosce sia vero che non vi fossetale prova, ma evidenzia come non poteva essere diversamente, in quanto Falconi certamente non si era comportato da sprovveduto dichiarando di non essere più interessato all’affare ; ulteriormente aggiunge che il ritardo nel rilascio del parere c’era stato, maa fronte del fatto che Falconesapeva che i tempi a disposizione erano ristretti, per cuiegli avrebbe dovuto comportarsi di conseguenza e non lo aveva fatto. 3.1. Il motivo è inammissibile perché nessuna delle deduzioni svolte è utile a fare emergere una erronea interpretazione o applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e gli argomenti sono ulteriormente finalizzati a ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita nel giudizio di merito, sull’erroneo presupposto che il giudizio di legittimità sia il terzo grado del giudizio di merito, nel quale poter risollecitare una complessiva rivalutazione del materiale probatorio al di fuori di qualsiasi schema(Cass. Sez. 6- 3, 04 - 04 - 2017 n. 8758). 4. In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione,a favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, sempre a favore del controricorrente,di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis, co. 3 , cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione,a favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi, iva e cpa come per legge; condanna,ai sensi dell’art. 96, co. 3 e 4 , cod. proc. civ. , il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 a favore del controricorrente e di Euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende. Sussistono, ai sensi dell’art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di c
Sentenza Cassazione n. 31998/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris