CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Corretta, e in linea con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, è la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa dell'imputato (art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.) non essendo stato dato avviso al difensore di fiducia dell'udienza del 18 luglio 2022. Tale udienza, infatti, veniva fissata in prosieguo e, pertanto, alcun avviso spettava al difensore di fiducia nominato dopo che la citazione a giudizio dell'imputato e la regolare costituzione del rapporto processuale era già stata verificata all'udienza del 5 giugno 2020: legittimamente, pertanto, l'udienza del 18 luglio 2022 si è tenuta alla presenza del difensore di ufficio, nominato per la mancata comparizione di quello di fiducia dell'imputato. Anche il secondo motivo di ricorso è generico e non si confronta — se non in termini assertivi- con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 5) in cui si dà atto della presenza di più persone (diversi detenuti) che avevano assistito ai fatti svoltisi all'uscita del locale doccia e nei pressi delle celle. Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente, infatti, che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera reliat '