CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 settembre 2018 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza in data 19 marzo 2015 del Tribunale di Tivoli che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di detenzione illegale di un fucile, fatto commesso il 28 luglio 2011, rideterminava la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 2.000 di multa, con conferma nel resto. Presso l'abitazione dell'imputata veniva rinvenuto fucile da caccia calibro 12, provento di furto commesso nell'anno 2001, e del quale l'imputata non aveva denunciato la detenzione. Il Tribunale, preso atto che l'imputata aveva dichiarato di aver ricevuto il fucile per successione dal fratello, deceduto nell'anno 2006, ha assolto l'imputata dal delitto di ricettazione perché il fatto non costituisce reato, ma ne ha ritenuto la penale responsabilità in relazione alla detenzione illegale dell'arma, per averne omesso la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza a seguito dell'acquisto della detenzione dopo la morte del fratello. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la nullità del giudizio di appello per omessa citazione del difensore e della parte, domiciliata presso il difensore. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di appello era stato notificato in data 2 luglio 2018 mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata allo studio del difensore. L'imputata, con atto depositato in data 17 luglio 2018, aveva revocato l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e revocato la nomina a difensore del medesimo avvocato. La Corte di appello, all'udienza in data 19 settembre 2018, aveva proceduto in assenza dell'imputata, nominando un sostituto al difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], non comparso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione.Il ricorso, con l'unico motivo, denuncia la violazione delle norme processuali relative alla citazione per il giudizio di appello, violazione sanzionata con la nullità della citazione e, di conseguenza, del giudizio e della sentenza di appello. Il motivo è fondato. Infatti, è documentato in atti che l'imputata era rimasta priva del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], deceduto prima dell'udienza di appello e che nel giudizio di appello l'imputata è stata assistita da un difensore nominato sostituto del difensore di fiducia e senza la nomina di un difensore di ufficio. La rilevata invalidità processuale dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza di appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio di appello. Peraltro, si deve rilevare che il termine massimo di prescrizione, in relazione alla fattispecie di detenzione illegale di arma comune da sparo, è di sette anni e sei mesi, cui va aggiunto il periodo di sospensione dal 6 novembre 2018 al 25 novembre 2022, data di notifica alla parte dell'ordinanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Le sentenze di merito hanno accertato che la detenzione illegale dell'arma si è protratta dall'anno 2006 al 28 luglio 2011, data del sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Il termine di prescrizione risulta, quindi, interamente decorso. La giurisprudenza ha chiarito che nel concorso di nullità processuale, anche assoluta e insanabile, e causa di proscioglimento per causa estintiva del reato, prevale la seconda, con conseguente, nel giudizio di cassazione, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto (Sez. U, n. 28954 del 27.4.2017, Iannelli, Rv. 269810; Sez. 2, n. 1259/2023 del 26.10.2022, Raciti, Rv. 284300). Va, quindi, pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Ui o Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto prescri