CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21374/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 19 maggio 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di violenza privata e lesioni personali, che ha prospettato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., difetta della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato con la quale la Corte di merito ha esposi:o le ragioni per cui ha attribuito attendibilità della persona offesa, pur dando conto dell'inimicizia tra la stessa e l'imputato, in particolare chiarendo come questa abbia costituito il movente dei reati ma non un elemento atto minare la credibilità della stessa persona offesa, il cui narrato è stato vagliato con motivazione congrua e logica e, perciò, qui non sindacabile (cl:r. spec. pp. 5 e 6 del provvedimento impugnato; cfr. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il