CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 01487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2331-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 29/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2022 n. 2331 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d’ufficio degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Napoli, definito con sentenza del 31 marzo 2016, deduceva di avere chiesto la liquidazione del compenso a carico dello Stato, avendo invano esperito la procedura di recupero del proprio credito nei confronti degli assistiti. Con decreto del 23/7/2020 il Tribunale liquidava la somma di € 1.150,00 oltre accessori, avverso il quale era proposta opposizione, lamentando l’opponente il mancato riconoscimento delle spese sostenute per la presentazione di istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare, dell’atto di precetto, delle spese della procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi, oltre che il mancato riconoscimento degli aumenti di cui agli artt. 4, co. 1 bis e 2, del DM n. 55/2014,oltre che la violazione dei criteri qualitativi e quantitativi di liquidazione e l‘omessa indicazione dei compensi liquidati in relazione alle varie fasi. Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 29/12/2021 rigettava l’opposizione. Per quanto rileva in questa sede, osservava che l’opponente non aveva prodotto il ricorso monitorio emesso dal giudice civile per la liquidazione del compenso a carico dei Carrese, né era stato prodotto il decreto del GE di liquidazione delle spese della procedura esecutiva. Inoltre, il giudice dell’opposizione non poteva sostituirsi alla parte nelle allegazioni documentali. Ric. 2022 n. 2331 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- Il rigetto dell’opposizione per la carenza di prova implicava altresì che non potessero essere accordati gli aumenti richiesti. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quanto all’omessa liquidazione delle spese sostenute per la proposizione di istanza di ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., per l’atto di precetto e per la procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi. Rileva il ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte ha previsto che al difensore d’ufficio che abbia invano tentato di recuperare il dovuto dal proprio assistito, è consentita la liquidazione dei compensi a carico dello Stato, potendo altresì ottenere il rimborso delle spese affrontate per l’inutile esperimento della procedura di recupero, necessaria per potersi rivolgere all’Erario. Nella specie, il ricorrente aveva depositato dinanzi al giudice penale, incaricato della liquidazione, tutta la necessaria documentazione, anche a seguito delle sollecitazioni dello stesso giudice penale. Con l’opposizione era stata richiesta la liquidazione proprio delle spese sostenute per le procedure di recupero, come sopra indicate, ma il giudice dell’opposizione ha Ric. 2022 n. 2331 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- erroneamente disatteso la richiesta sul presupposto che non fosse stato prodotto il decreto emesso in sede monitoria contro gli assistiti edil provvedimento del GE di liquidazione delle spese del processo esecutivo. Non si è però avveduto che il giudice nel decreto opposto aveva già liquidato le spese per la procedura monitoria, trattandosi quindi di importo già attribuito, mentre quanto alle spese del processo esecutivo il relativo provvedimento era intervenuto solo in data successiva alla proposizione dell’opposizione, e che peraltro si era limitato solo a dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva, stante l’insolvenza dei debitori, senza quindi alcuna statuizione in punto di spese. Il motivo è fondato. Reputa il Collegio che la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di merito sia frutto di una falsa applicazione delle norme in tema di liquidazione dei compensi in favore del difensore d’ufficio di parte resasi insolvente. Ed, infatti, è ormai costante l’affermazione per cui (Cass. n. 30484/2017) il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (conf. Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019; Cass. n. 16585/2021). Ric. 2022 n. 2331 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -5- Nella specie, ancorché si ritenga non necessaria anche la preventiva instaurazione di una procedura esecutiva (Cass.n. 16585/2021, cit.), ove però il difensore vi faccia ricorso, al fine di confermare l’impossibilità di recupero nei confronti del proprio assistito, deve ritenersi che al medesimo spetti, oltre alla liquidazione dei compensi per l’attività resa, anche il rimborso delle spese sostenute per attestare l’insolvenza del cliente (Cass. n. 8359/2020; Cass. n. 31820/2019). Come si ricava dalla stessa narrazione dei fatti di cui all’ordinanza impugnata, il ricorrente aveva in sede di opposizione richiesto il riconoscimento solo di alcune delle spese sostenute, e non oggetto della liquidazione parziale di cui al decreto opposto, e precisamente delle spese relative all’istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. e di quelle per la procedura esecutiva mobiliare. Atteso il contenuto della richiesta in sede di opposizione, la risposta data dall’ordinanza impugnata si palesa come eccentrica, essendo pervenuta al rigetto dell’opposizione per l’assenza nella produzione del ricorrente del decreto ingiuntivo emesso in sede monitoria nei confronti dei Carrese, e che aveva preceduto la successiva instaurazione della procedura esecutiva. Trattasi però di atto per il quale non era sollecitata una diversa valutazione rispetto a quella contenuta nel decreto opposto, dovendo il giudice dell’opposizione valutare le specifiche doglianze mosse con l’atto di opposizione. Ric. 2022 n. 2331 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -6- La motivazione appare quindi del tutto abnorme in relazione al contenuto della richiesta dell’opponente, palesandosi quindi erronea la conclusione cui il Tribunale è pervenuto. In accoglimento del motivo in esame, l’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata. L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, che lamenta l’omessa liquidazione degli aumenti asseritamente dovuti in base agli artt. 4 co. 1 bis e 2 del DM n. 55/2014 (e precisamente per il deposito di atti con modalità telematiche e per la difesa plurima), avendo il giudice dell’opposizione reputato che l’impossibilità di liquidare i compensi (per la segnalata carenza del decreto ingiuntivo), precludeva anche la valutazione circa la spettanzadegli aumenti de quibus. Del pari assorbito è il terzo motivo di ricorso che lamenta l’erroneità, anche nel quantumdella condanna del ricorrente al rimborso in favore del Ministero delle spese del giudizio di opposizione, come del pari assorbito è il quarto che lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’avvenuta allegazione al ricorso in opposizione di tutta la documentazione attestante le attività svolte dallo Zinno, in sede penale,civile ed esecutiva. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Ric. 2022 n. 2331 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -7- accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti gli altri motivi, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo