CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'; -intimato - avverso la sentenza n. 1040/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16239 sez. ML -ud. 24-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Palermo, confermando la decisione di primo grado, ha giudicato prescritto il credito contributivo portato nelle cartelle esattoriali oggetto di causa per essere decorso il quinquennio tra l’ultimo atto interruttivo rappresentato dall’intimazione di pagamento e il successivo avviso di fermo. a tale riguardo, la Corte territoriale ha osservato che: ✓ l'istanza di rateizzazione del debito presentata dall’ appellato non era stata prodotta e tanto precludeva ogni accertamento in merito al contenuto della volontà abdicativa della debitrice; ✓ l'avviso di intimazione di pagamento (ulteriore) che l'appellante assertivamente deduceva di aver notificato il 28 agosto 2014 era privo di ogni collegamento formale con le cartelle; ✓ a conclusione diversa non orientavano « i fogli di interrogazione», provvedimenti privi di adeguata valenza probatoria; di tale sentenza ha chiesto la cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidando l’impugnazione a due motivi; è rimasta intimata la parte in epigrafe; la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ. per non avere la Corte territoriale considerato che, sin dal primo grado di giudizio, la linea difensiva dell’agente di riscossione era affidata, oltre che alla regolare notifica degli atti, mai contestata dal contribuente, anche e, soprattutto,al valore giuridico da attribuire alla rateizzazione che la parte privata propose all’esattore ed a seguito della quale, per ben due anni, effettuava regolari pagamenti. La prova documentale era stata prodotta sia nel corso del giudizio di primo grado che in sede di appello; in modo incomprensibile, la Corte di appello affermava che il documento non fosse in atti; Ric. 2021 n. 16239 sez. ML -ud. 24-11-2022 -3- con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937, 2944 e 2966 cod.civ. assumendo l’errore di diritto relativo alla valutazione del «valore giuridico da riconoscere alla rateizzazione proposta dal contribuente ed accettata dalla [OSCURATO:PERSONA]»; i motivi, per stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati e si arrestanoad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità; diversamente da quanto argomentato nella sentenza impugnata, parte ricorrente, in estrema sintesi, assume la non contestazione della regolare notifica degli atti rilevanti in causa e, soprattutto, l’avvenuto deposito dell’istanza di rateizzazione, decisiva ai fini della non prescrizione del debito contributivo, perché atto di riconoscimento del debito; le censure, tuttavia, sono argomentate senza il rispetto dei principi sanciti dall'art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ.e dall'art. 369, comma 2, nr. 4 cod.proc.civ. che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o proveorali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 nr. cod.proc.civ., di carenze motivazionali, ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., o di un «error in procedendo» ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8077del 2012; ex plurimis, Cass. nr. 13713 del 2015); invero, sebbene il requisito di specificità del ricorso per cassazione(id est: dei motivi di ricorso in cassazione) , soprattutto alla luce della sentenzaCEDU Succi e altri c. Italia de l 28 ottobre 2021, non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, nondimeno resta ineludibile l’onere del ricorrente di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all'interno delle Ric. 2021 n. 16239 sez. ML -ud. 24-11-2022 -4- censure, specificamente segnalando la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in argomento, Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022; Cass. nr. 6769 del 2022), onde consentire la verifica di fondatezza dei rilievi mossi; nella fattispecie, è decisivo osservare comeil ricorso sia carente totalmente della trascrizione dell’istanza di rateizzazione, di cui è, altresì, omessa l'esatta localizzazione negli atti processuali e/o la produzione nella presente sede (cfr. Cass. nr. 26174 del 2014; Cass., nr. 2966 del2011); il richiesto controllo è, dunque , in radice, impedito; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; quanto alle spese del giudizio di legittimità, nulla deve provvedersi, in assenza di attività difensivada parte dell’intimato; sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,