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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09146/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12084/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 75/2019 pubblicata il07/02/2019, R.G. n. 157/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. La Corte di appello di L’Aquila in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al precetto con il quale la lavoratrice aveva intimato il pagamento della somma di € 115.088,16 oltre accessori e spese avendo posto in esecuzione la sentenza resa tra le stesse parti n. 871 del 2013 della Corte di appello di Catania confermata dalla Cassazione con sentenza n. 3138 del 2015.

2. La Corte territoriale ha rilevato che il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva accertato che il rapporto di lavoro tra la Luca e la [OSCURATO:PERSONA] non si era mai interrotto e che per l’effetto era dovuto il risarcimento del danno conseguente alla mancata riammissione in servizio della lavoratrice aveva efficacia diretta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. società cessionaria avente causa della Cooperativa cedente ed obbligata in solido ex art. 2112 c.c.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a quattro motivi.

Resiste con tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATOCHE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 474 c.p.c., degli artt. 2909 e 2112 c.c. oltre che della legge n. 142 del 2001.

4.1. Sostiene la ricorrente che il titolo posto dalla Luca a base dell'atto di precetto non sarebbe validamente opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto la Corte di appello di Catania non ha mai qualificato il rapportodi lavoro, né come subordinato a tempo indeterminato, né come collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, in mancanza dell’accertamento di un rapporto di lavoro,alla fattispecie non sarebbe applicabile l’art. 2112 c.c.

Inoltre, sottolinea che la tutela, risarcitoria e non reintegratoria , non sarebbe opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. atteso che il debito, non risultante dalle scritture contabili, non sarebbe transitato dalla Cooperativa alla [OSCURATO:SOCIETA].

In conclusione, insiste perché si dichiari la sua carenza di legittimazione passiva.

5. Con il secondo motivo di ricorso deducela violazione dell’art. 474 c.p.c. e degli artt. 1206 e 1217 c.c. in relazione all'art.360 primo comma numero 3 c.p.c.Inoltre, denuncia l’omessa motivazione s u un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 primo comma n.5 c.p.c.

5.1. Ad avviso dellaricorrente, trattandosi di risarcimento del danno per inadempimento, sarebbe stata necessaria l'offerta della prestazione lavorativa.

Ricorda che invece la lavoratrice non aveva aderito all'invito a riprendere l'attività di collaborazione, formulatole prima il10 e poi il 15 novembre 2004.

Osserva che in mancanza di una statuizione di reintegra ed una volta esclusa la mora accipiendi in capo al datore di lavoro , non poteva essere liquidato alcundanno.

6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia su una eccezione tempestivamente formulata e dirimente ai fini della decisione da valutare anche come omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

Sostiene la società ricorrente che la Corte di appello avrebbetrascurato di considerare che con delibera sociale approvata all'unanimità da tutti i soci della società cedente, la Stenotype, si era preso atto della legge numero 142 del 2001 ed in particolare delsuo art. 6 ed era stato ap provato un nuovo regolamento in base al quale tutti i soci sarebbero stati assunti con decorrenza dalla 1° ottobre2002 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ciononostante, la signora Luca si era rifiutata di sottoscrivere il nuovo contratto.

Era da tale grave inadempimento che era derivata l a sua esclusione dalla cooperativa.

7. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata, con riguardo all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1325 e 2533 c.c. oltre che della legge n. 142 del 2001,anche nella sua versione antecedente la riforma del 2003, il tutto con riguardo all’art. 12 delle preleggi.

Con la medesima censura, poi, è denunciato anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c..

7.1. Sostiene la ricorrente che in base alla sentenza n. 27436 del 2017 delle sezioni unite di questa Corte vi sarebbe una stretta interdipendenza tra la qualità di socio e di lavoratore e dunque,venuto meno il rapporto associativo viene meno anche quello di lavoro.

Ritiene che non sarebbe convincente il ragionamento della Cassazione nella sentenza 3138 del 2015 resa tra le parti secondo la qualesolo per effetto della legge n. 30 del 2003 non sarebbe più necessario uno specifico atto di licenziamento in aggiunta alla delibera di esclusione del socio.

In definitiva s econdo la società ricorrente la Corte di appello sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni per aver ritenuto che per la risoluzione del rapporto di lavoro fosse necessario un atto di licenziamento.

Sostiene infatti che si sarebbedovuto verificare in primo luogo in relazione a quale contratto di lavoro la Stenotype avrebbe dovuto comunicare un licenziamento, individuando materialmente il documento cartaceo di assunzione.

Al contrario,invece, il giudice di appello avevatrascurato di verificare se la Luca ave va dimostrato di aver sottoscritto un distinto rapporto di lavoro che non sarebbe stato oggetto di recesso da parte della cooperativa, come accertato dalla Cassazione con la sentenza richiamata.

8. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.

8.1. In via generale occorre premettere che con la sentenza n. 3138 del 2015, pronunciata nel giudizio di cui era parte anche la [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. , la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Catania che, sul presupposto dell’autonomia dei due rapporti con la socia lavoratrice (quello associativo e quello di lavoro) aveva poi accertato che non vi era stato un atto idoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro in essere tra la Guttà, socia lavoratrice,e la cooperativa datrice con la conseguente permanenza del rapporto e dell a relativa obbligazione retributivastante la “ configurabilità in capo alla cooperativa datrice di una condizione di mora accipiendi idonea a determinare a suo carico un obbligo risarcitorio per una somma pari alle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte”.

8.2. Èsu tale statuizione che si è formato il giudicato.

8.3. In tale peculiare situazione processuale si deve ritenere che l’esistenza di un rapporto di lavoro con la socia lavoratrice è fatto che costituisce presupposto necessario della statuizione della Corte di Cassazione in quel giudizio.

È in relazione a tale rapporto mai risolto che la Corte di Cassazione conferma il diritto al risarcimento del danno.

Nel ritenere inammissibili in quel giudizio le censure mosse con il ricorso per cassazione la sentenza di questa Corte ha, per via processuale, ritenuto definitivamente accertata l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro, mai validamente risolto, che dunque non è più contestabile.8.4.

Fatta questa doverosa premessa, ritiene il Collegio che le censure formulate con il ricorso si scontrino con il giudicato e siano perciò inammissibili.

8.5. Il primo motivo in quanto, come si è detto, presupposto della pronuncia passata in giudicato è proprio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che è perciò opponibile alla cessionaria.

8.6. Il secondo motivo perché, anche a voler tralasciare la promiscuità delle censure, in ogni caso l’odierna ricorrente era stata parte del giudizio presupposto e coperto da giudicato e nel presente giudizio di opposizione all’atto di precetto non può più essere posto in discussione il titolo (la sentenza di condanna al risarcimento del danno passata in giudicato, ma solo gli importi.

Ed infatti, allorquando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro passata in giudicatoil giudice dell'opposizione interpreta i l giudicato esterno e ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione ma non può metterne in discussione nel merito le statuizioni dovendosi limitare ad interpretarne il contenuto solo se oggettivamente ambigue e non è questo il caso di specie (cfr.Cass. n. 10806 del 2020 ).

8.7. Del pari inammissibili le censure oggetto del terzo motivo la cui valutazione è di nuovo preclusa dal giudicato formatosi nel precedente giudizio.

8.8. Le censure mosse alla sentenza con il quarto motivo, infine, devono confrontarsi anch’esse con le statuizioni della sentenza resa tra le parti dalla Corte di appello di Catania n. 871 del 2013 e confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3138 del 2015che costituisce la regola del rapporto non più modificabile né censurabile anche per effetto di successivi e diversi orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte di Cassazione (arg. ex Cass. n. 28270 del 2008).

9. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10 La complessità della vicenda oggetto del giudizio e la sua controvertibilità esclude che si possa ravvisare nell’esercizio dell’azione un abuso del diritto e ad una conseguente responsabilità aggravata della società.La pronuncia ex art. 96 cod. proc. civ. infatti non consegue in via automatica alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per cassazione ma può conseguire al riscontro di un uso improprio della facoltà processuale della parte di impugnare per cassazione(cfr. tra le altre Cass. s.u. n. 33243 del 2022).

11. Quanto alle spese queste seguono la soccombenza e, distratte in favore dell’antistatario, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esporsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Spese da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12084/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 75/2019 pubblicata il07/02/2019, R.G. n. 157/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. La Corte di appello di L’Aquila in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al precetto con il quale la lavoratrice aveva intimato il pagamento della somma di € 115.088,16 oltre accessori e spese avendo posto in esecuzione la sentenza resa tra le stesse parti n. 871 del 2013 della Corte di appello di Catania confermata dalla Cassazione con sentenza n. 3138 del 2015. 2. La Corte territoriale ha rilevato che il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva accertato che il rapporto di lavoro tra la Luca e la [OSCURATO:PERSONA] non si era mai interrotto e che per l’effetto era dovuto il risarcimento del danno conseguente alla mancata riammissione in servizio della lavoratrice aveva efficacia diretta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. società cessionaria avente causa della Cooperativa cedente ed obbligata in solido ex art. 2112 c.c. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a quattro motivi. Resiste con tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. CONSIDERATOCHE 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 474 c.p.c., degli artt. 2909 e 2112 c.c. oltre che della legge n. 142 del 2001. 4.1. Sostiene la ricorrente che il titolo posto dalla Luca a base dell'atto di precetto non sarebbe validamente opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto la Corte di appello di Catania non ha mai qualificato il rapportodi lavoro, né come subordinato a tempo indeterminato, né come collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, in mancanza dell’accertamento di un rapporto di lavoro,alla fattispecie non sarebbe applicabile l’art. 2112 c.c. Inoltre, sottolinea che la tutela, risarcitoria e non reintegratoria , non sarebbe opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. atteso che il debito, non risultante dalle scritture contabili, non sarebbe transitato dalla Cooperativa alla [OSCURATO:SOCIETA]. In conclusione, insiste perché si dichiari la sua carenza di legittimazione passiva. 5. Con il secondo motivo di ricorso deducela violazione dell’art. 474 c.p.c. e degli artt. 1206 e 1217 c.c. in relazione all'art.360 primo comma numero 3 c.p.c.Inoltre, denuncia l’omessa motivazione s u un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 primo comma n.5 c.p.c. 5.1. Ad avviso dellaricorrente, trattandosi di risarcimento del danno per inadempimento, sarebbe stata necessaria l'offerta della prestazione lavorativa. Ricorda che invece la lavoratrice non aveva aderito all'invito a riprendere l'attività di collaborazione, formulatole prima il10 e poi il 15 novembre 2004. Osserva che in mancanza di una statuizione di reintegra ed una volta esclusa la mora accipiendi in capo al datore di lavoro , non poteva essere liquidato alcundanno. 6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia su una eccezione tempestivamente formulata e dirimente ai fini della decisione da valutare anche come omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene la società ricorrente che la Corte di appello avrebbetrascurato di considerare che con delibera sociale approvata all'unanimità da tutti i soci della società cedente, la Stenotype, si era preso atto della legge numero 142 del 2001 ed in particolare delsuo art. 6 ed era stato ap provato un nuovo regolamento in base al quale tutti i soci sarebbero stati assunti con decorrenza dalla 1° ottobre2002 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Ciononostante, la signora Luca si era rifiutata di sottoscrivere il nuovo contratto. Era da tale grave inadempimento che era derivata l a sua esclusione dalla cooperativa. 7. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata, con riguardo all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1325 e 2533 c.c. oltre che della legge n. 142 del 2001,anche nella sua versione antecedente la riforma del 2003, il tutto con riguardo all’art. 12 delle preleggi. Con la medesima censura, poi, è denunciato anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. 7.1. Sostiene la ricorrente che in base alla sentenza n. 27436 del 2017 delle sezioni unite di questa Corte vi sarebbe una stretta interdipendenza tra la qualità di socio e di lavoratore e dunque,venuto meno il rapporto associativo viene meno anche quello di lavoro. Ritiene che non sarebbe convincente il ragionamento della Cassazione nella sentenza 3138 del 2015 resa tra le parti secondo la qualesolo per effetto della legge n. 30 del 2003 non sarebbe più necessario uno specifico atto di licenziamento in aggiunta alla delibera di esclusione del socio. In definitiva s econdo la società ricorrente la Corte di appello sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni per aver ritenuto che per la risoluzione del rapporto di lavoro fosse necessario un atto di licenziamento. Sostiene infatti che si sarebbedovuto verificare in primo luogo in relazione a quale contratto di lavoro la Stenotype avrebbe dovuto comunicare un licenziamento, individuando materialmente il documento cartaceo di assunzione. Al contrario,invece, il giudice di appello avevatrascurato di verificare se la Luca ave va dimostrato di aver sottoscritto un distinto rapporto di lavoro che non sarebbe stato oggetto di recesso da parte della cooperativa, come accertato dalla Cassazione con la sentenza richiamata. 8. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono. 8.1. In via generale occorre premettere che con la sentenza n. 3138 del 2015, pronunciata nel giudizio di cui era parte anche la [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di cessionaria della [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. , la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Catania che, sul presupposto dell’autonomia dei due rapporti con la socia lavoratrice (quello associativo e quello di lavoro) aveva poi accertato che non vi era stato un atto idoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro in essere tra la Guttà, socia lavoratrice,e la cooperativa datrice con la conseguente permanenza del rapporto e dell a relativa obbligazione retributivastante la “ configurabilità in capo alla cooperativa datrice di una condizione di mora accipiendi idonea a determinare a suo carico un obbligo risarcitorio per una somma pari alle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte”. 8.2. Èsu tale statuizione che si è formato il giudicato. 8.3. In tale peculiare situazione processuale si deve ritenere che l’esistenza di un rapporto di lavoro con la socia lavoratrice è fatto che costituisce presupposto necessario della statuizione della Corte di Cassazione in quel giudizio. È in relazione a tale rapporto mai risolto che la Corte di Cassazione conferma il diritto al risarcimento del danno. Nel ritenere inammissibili in quel giudizio le censure mosse con il ricorso per cassazione la sentenza di questa Corte ha, per via processuale, ritenuto definitivamente accertata l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro, mai validamente risolto, che dunque non è più contestabile.8.4. Fatta questa doverosa premessa, ritiene il Collegio che le censure formulate con il ricorso si scontrino con il giudicato e siano perciò inammissibili. 8.5. Il primo motivo in quanto, come si è detto, presupposto della pronuncia passata in giudicato è proprio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che è perciò opponibile alla cessionaria. 8.6. Il secondo motivo perché, anche a voler tralasciare la promiscuità delle censure, in ogni caso l’odierna ricorrente era stata parte del giudizio presupposto e coperto da giudicato e nel presente giudizio di opposizione all’atto di precetto non può più essere posto in discussione il titolo (la sentenza di condanna al risarcimento del danno passata in giudicato, ma solo gli importi. Ed infatti, allorquando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro passata in giudicatoil giudice dell'opposizione interpreta i l giudicato esterno e ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione ma non può metterne in discussione nel merito le statuizioni dovendosi limitare ad interpretarne il contenuto solo se oggettivamente ambigue e non è questo il caso di specie (cfr.Cass. n. 10806 del 2020 ). 8.7. Del pari inammissibili le censure oggetto del terzo motivo la cui valutazione è di nuovo preclusa dal giudicato formatosi nel precedente giudizio. 8.8. Le censure mosse alla sentenza con il quarto motivo, infine, devono confrontarsi anch’esse con le statuizioni della sentenza resa tra le parti dalla Corte di appello di Catania n. 871 del 2013 e confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3138 del 2015che costituisce la regola del rapporto non più modificabile né censurabile anche per effetto di successivi e diversi orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte di Cassazione (arg. ex Cass. n. 28270 del 2008). 9. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10 La complessità della vicenda oggetto del giudizio e la sua controvertibilità esclude che si possa ravvisare nell’esercizio dell’azione un abuso del diritto e ad una conseguente responsabilità aggravata della società.La pronuncia ex art. 96 cod. proc. civ. infatti non consegue in via automatica alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per cassazione ma può conseguire al riscontro di un uso improprio della facoltà processuale della parte di impugnare per cassazione(cfr. tra le altre Cass. s.u. n. 33243 del 2022). 11. Quanto alle spese queste seguono la soccombenza e, distratte in favore dell’antistatario, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esporsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
Sentenza Cassazione n. 09146/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris