CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoll il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Tiziano COSTA per ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponendo, nei suoi confronti, quella della detenzione domiciliare in relazione alla espiazibne della pena residua di un anno, dieci mesi e venticinque giorni di reclusione, ihflittagli per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. A ragione della decisione reiettiva della misura più ampia, osservava il Tribunale che il condannato, dopo avere abbandonato gli studi, si 'era limitato a trovare un lavoro a tempo determinato, oggi cessato, "senza mostrare propensione verso altre attività di rilievo", dovendosi, dunque, dubitare che il predetto, seppur gravato da un solo carico pendente, possedesse "le risorse per gestire autonomamente un percorso rieducativo in dimensione non Icontenitiva". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per Mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 47 Ord. pen. In sintesi, si stigmatizza in ricorso la contraddittorietà dell à motivazione fornita dal Tribunale di sorveglianza, che, pur avendo messo in luce l'esistenza di indicatori positivamente valutabili, quali una situazione familiare' stabile e un percorso lavorativo prolungato mediante rinnovi di contratti a tempb determinato per oltre un anno, aveva, poi, omesso di considerarli ai fini della cOncessione del beneficio, fondando il rigetto dell'affidamento in prova sull'apprezzamento di elementi, ancorati a pregiudizi di valore sulla persona del condannato, estranei all'oggetto della valutazione demandata al giudice di merito dal legislatore, quali la mancata prosecuzione degli studi nonché la mancata attivazione per la ricerca di una stabile occupazione. Né, in presenza dei plurimi elementi positivi di cui pure si dava atto nel provvedimento avversato, poteva rilevare la mancanza di uri programma trattamentale redatto dall'UEPE. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisit0ria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha fatto pervenire memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inte o attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di ondannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre cquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo riliévo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essero sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un sifratto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01; Sez. 1, n. 771 del 06/02/1996, Tron, Rv. 203988 - 01; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/199 9, Danieli, Rv. ' 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal coridannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01; Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, Rv. 220473 - 01; Sez. 1, n. 688 del 05/02/1998, Cusani, Rv. 210389 - 01; Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, dep. 1997, Occhipinti, Rv. 206776 - 01); si è precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dne pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la cohdotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 1410 'del 2020, cit.; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). 3. Dai principi poc'anzi enunciati deve inferirsi che l motivazione dell'ordinanza impugnata risulta inadeguata e non rispondente Ile linee della legge penitenziaria, in quanto nel giudizio sintetico finale ha avuto un ruolo assorbente e preponderante il riferimento alla rilevata mancanza di "elementi a sostegno della praticabilità immediata del percorso rieducaffiro richiesto", stigmatizzandosi che il COSTA si sia "limitato a trovare un lavoro a tempo determinato oggi cessato senza mostrare propensione verso aire attività di rilievo". La ratio decidendi del provvedimento in esame risulta, tuttavia, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, che ha reiteratamente stabilito come lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Ojo, Rv. 276185 - 01; Sei. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735 Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999 [OSCURATO:PERSONA]. 214424 - 01 Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899); si è, parimenti, affermato che non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell'affidamento in prova la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili (Sez. 1, n. 26789 del 2009, cit.). Orbene, il Tribunale di sorveglianza di Roma, che pure ha messo in luce plurimi elementi positivi desunti dall'indagine socio-familiare condotta sul COSTA e che ha dato atto del carattere "sostanzialmente isolato" de l'unico carico pendente nei suoi confronti, non ha adeguatamente chiarito in motivazione se la ravvisata assenza di proposta risocializzante di "praticabilità immediata" sia dipesa da cattiva volontà dell'interessato - di cui viene, peraltro, esplicitata a disponibilità "a svolgere attività riparativa" (pag. 2 dell'ordinanza impugnata) - o da impossibile effettiva reperibilità di attività di lavoro o di volontariato, tenuto conto che, a mente dell'art. 72, comma 2, lett. c), Ord. pen., compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il orogramma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare" e, dunque, formulare proposte di attività lavorativa o equipollente (eventualmente apprezzandosi, in senso negativo, l'ingiustificato rifiuto, da parte della richiedente, di svolgere dette attività). Sul punto, va, in ogni caso, ritenuto incongruo il riferimento critico al fatto che il ricorrente si sia "limitato a trovare un rapporto di lavoro a tempo determinato", posto che il mancato conseguimento di una stabilità lavorativa non può, all'evidenza, essere addebitato in via esclusiva al lavoratore. Così come sostanzialmente apparente si rivela l'approdo conclusivo secondo cui sarebbe "arduo pronosticare che Costa [...] possegga le risorse per gestire autonomamente un percorso rieducativo in dimensione non contenitiva". 4. In definitiva, le accertate carenze e incongruenze della motivazione giustificano l'annullamento dell'ordinanza censurata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa adeguandosi ai principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglian