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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38356/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 31 dicembre 2022, indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata all'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con quattro sentenze, relative a furti consumati tra il 12 marzo e il 7 giugno 2015.

L'ordinanza è stata adottata su rinvio della Corte di cassazione che, con sentenza n. 2645/2022, aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Firenze del 7 dicembre 2021, in cui si era esclusa la continuazione, atteso che le condotte delittuose risultavano commesse in località e tempi differenti, in concorso con persone diverse e in danno di differenti persone offese.

2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 671 del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente interpretato i principi giurisprudenziali indicati dalla prima sezione penale di questa Corte, con la sentenza sopra citata, in cui si era ribadito come il Giudice dell'esecuzione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non potesse però trascurare la valutazione già espressa in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposto al suo esame.

Con tale pronuncia, la Cassazione aveva censurato la carenza motivazionale del primo provvedimento, avendo il Giudice escluso la sussistenza della continuazione riferendosi unicamente alla tendenza a delinquere del condannato, senza soffermarsi sull'eventuale medesimo disegno criminoso, già ritenuto sussistente dal G.i.p. di Cremona, con procedimento del 7 luglio 2020, in riferimento alle condotte di furto commesse tra il 3 giugno 2015 e il 9 giugno 2015 in varie località italiane.

La Corte di cassazione aveva inoltre rimarcato l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione della unicità del disegno criminoso, della diversa identità delle persone offese.

A parere della difesa, il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, avrebbe disatteso le indicazione della Prima sezione di questa Corte, rendendo peraltro una motivazione puramente apparente: nel ritenere, infatti, che "la pluralità di illeciti, seppure commessi a distanza di pochi giorni o di uno/due mesi", non consentisse di individuare un preciso disegno criminoso, si sarebbe incongruamente valorizzato il fatto dell'arresto del Bottone in occasione della commissione di uno dei reati di furto e la commissione di un nuovo reato (rapina) in un momento successivo alla scarcerazione.L'estemporaneità della rapina perpetrata nell'aprile del 2017 (a distanza, dunque, di due anni dai reati di furto) rendeva palese, secondo il Tribunale, che il Bottone avesse in precedenza commesso tutti i reati di furto per una particolare indole a commettere reati e non perché questi fossero espressione di un preciso disegno criminoso.

2.2. Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di fornire ragioni circa la possibilità che il riconoscimento della continuazione già operato dal Tribunale di Cremona (per i furti commessi tra il 3 giugno 2015 e il 9 giugno 2015) potesse avere riflessi sulla nuova valutazione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per assenza di specificità.

Al riguardo, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte in ordine ai poteri cognitivi del giudice del rinvio in caso di annullamento per vizio di motivazione.

Alla luce di tale orientamento, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345), con l'unico divieto, dunque, di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dal giudice di legittimità alle questioni di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811).

Con specifico riguardo alla materia dell'applicazione della disciplina della continuazione, va poi aggiunto che, in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra, di per sé, l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01).In generale, infatti, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi delitti siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; a tal fine, si è reputato non sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

In tale contesto, il richiamo della sentenza rescindente alla necessità di considerare la valutazione operata in sede di cognizione, quanto alla sussistenza del vincolo tra reati, commessi in un lasso di tempo nel quale si collocano quelli oggetto della domanda, non elide i poteri di autonoma valutazione del giudice del rinvio, le cui considerazioni non rivelano alcuna illogicità.

Né, peraltro, il ricorso specifica, confrontandosi puntualmente con la motivazione, quali fossero i profili tipologici unificanti, tratti dalle modalità delle condotte e dalle altre connotazioni obiettive e subiettive, idonei a incrinare la tenuta argomentativa del provvedimento impugnato.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 31 dicembre 2022, indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata all'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con quattro sentenze, relative a furti consumati tra il 12 marzo e il 7 giugno 2015. L'ordinanza è stata adottata su rinvio della Corte di cassazione che, con sentenza n. 2645/2022, aveva annullato il provvedimento del Tribunale di Firenze del 7 dicembre 2021, in cui si era esclusa la continuazione, atteso che le condotte delittuose risultavano commesse in località e tempi differenti, in concorso con persone diverse e in danno di differenti persone offese. 2. Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 671 del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente interpretato i principi giurisprudenziali indicati dalla prima sezione penale di questa Corte, con la sentenza sopra citata, in cui si era ribadito come il Giudice dell'esecuzione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non potesse però trascurare la valutazione già espressa in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposto al suo esame. Con tale pronuncia, la Cassazione aveva censurato la carenza motivazionale del primo provvedimento, avendo il Giudice escluso la sussistenza della continuazione riferendosi unicamente alla tendenza a delinquere del condannato, senza soffermarsi sull'eventuale medesimo disegno criminoso, già ritenuto sussistente dal G.i.p. di Cremona, con procedimento del 7 luglio 2020, in riferimento alle condotte di furto commesse tra il 3 giugno 2015 e il 9 giugno 2015 in varie località italiane. La Corte di cassazione aveva inoltre rimarcato l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione della unicità del disegno criminoso, della diversa identità delle persone offese. A parere della difesa, il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, avrebbe disatteso le indicazione della Prima sezione di questa Corte, rendendo peraltro una motivazione puramente apparente: nel ritenere, infatti, che "la pluralità di illeciti, seppure commessi a distanza di pochi giorni o di uno/due mesi", non consentisse di individuare un preciso disegno criminoso, si sarebbe incongruamente valorizzato il fatto dell'arresto del Bottone in occasione della commissione di uno dei reati di furto e la commissione di un nuovo reato (rapina) in un momento successivo alla scarcerazione.L'estemporaneità della rapina perpetrata nell'aprile del 2017 (a distanza, dunque, di due anni dai reati di furto) rendeva palese, secondo il Tribunale, che il Bottone avesse in precedenza commesso tutti i reati di furto per una particolare indole a commettere reati e non perché questi fossero espressione di un preciso disegno criminoso. 2.2. Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di fornire ragioni circa la possibilità che il riconoscimento della continuazione già operato dal Tribunale di Cremona (per i furti commessi tra il 3 giugno 2015 e il 9 giugno 2015) potesse avere riflessi sulla nuova valutazione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per assenza di specificità. Al riguardo, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte in ordine ai poteri cognitivi del giudice del rinvio in caso di annullamento per vizio di motivazione. Alla luce di tale orientamento, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345), con l'unico divieto, dunque, di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dal giudice di legittimità alle questioni di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811). Con specifico riguardo alla materia dell'applicazione della disciplina della continuazione, va poi aggiunto che, in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra, di per sé, l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01).In generale, infatti, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi delitti siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; a tal fine, si è reputato non sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). In tale contesto, il richiamo della sentenza rescindente alla necessità di considerare la valutazione operata in sede di cognizione, quanto alla sussistenza del vincolo tra reati, commessi in un lasso di tempo nel quale si collocano quelli oggetto della domanda, non elide i poteri di autonoma valutazione del giudice del rinvio, le cui considerazioni non rivelano alcuna illogicità. Né, peraltro, il ricorso specifica, confrontandosi puntualmente con la motivazione, quali fossero i profili tipologici unificanti, tratti dalle modalità delle condotte e dalle altre connotazioni obiettive e subiettive, idonei a incrinare la tenuta argomentativa del provvedimento impugnato. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos
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