CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1960
Cassazione n. 10260/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/10/1960 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 122. R.G. 31096 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione della (sopravvenuta) possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è precluso riguardando una questione che non aveva mai formato oggetto di sollecitazione alcuna nei confronti dei giudici di merito su cui, pertanto, non gravava un obbligo di motivare sul punto e, correlativamente, non essendo deducibile un vizio di legittimità per omessa motivazione su un profilo non dedotto (cfr., tra le altre, Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022, Polillo, Rv. 282773 — 01; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine all'art. 99 cod. pen., è aspecifico non confrontandosi con la sia pur sintetica ma, tuttavia, congrua ed esaustiva, motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto specifico (cfr., pag. 3 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il