CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 25123/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1330/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 6759/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso anche per conto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che oggi sostituisce; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia riguardo condotte di associazione di stampo mafioso, commesse nelle provincie di Padova e Venezia. In particolare [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole di estorsione in danno dei responsabili della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti appartenenti all’associazione ‘ndranghetista “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. deducendo l’errore di fatto ricavabile dalla sentenza in data 14/05/2024, secondo la quale l’assunzione del ricorrente nella “[OSCURATO:SOCIETA].” sarebbe stata imposta da [OSCURATO:PERSONA] e tale imposizione avrebbe sostanziato l’estorsione aggravata contestata avente carattere contrattuale. Tale fatto non si rinviene nel capo di imputazione e nelle due sentenze di merito. Sicché la Cassazione aveva affermato l’esistenza di un fatto nuovo, che non rientra tra quelli ricavabili dal contenuto degli atti dei quali aveva la materiale disponibilità, atti che, in assenza di ulteriori produzioni documentali, devono individuarsi nelle sole sentenze dei due gradi di merito. La Cassazione riteneva che l’imposizione dell’assunzione di Agostino emergesse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma costui nulla dice sulla vicenda in questione e nemmeno i giudici di merito erano addivenuti alla conclusione che l’assunzione di Agostino sarebbe stata imposta da [OSCURATO:PERSONA]. Zilio si era limitato ad affermare che Agostino era stato presentato come carpentiere ai CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25123/2025 Roma, lì, 08/07/2025 responsabili della GS da [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva indicato come una persona che era in grado di offrire prestazioni quale manutentore. Poi in effetti era stato assunto. La Cassazione riteneva che tale circostanza si ricavasse anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma nemmeno costui aveva mai riferito di avere subito alcuna pressione e nulla sul punto aveva detto; anzi dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Padova emerge che l’assunzione di Agostino non avvenne ad opera di Venturin. Con successiva memoria la difesa rappresentava che tale errore di fatto aveva comportato che la Cassazione aveva retrodatato la condotta estorsiva ad un comportamento non contestato e precedente a quello descritto nelle sentenze di merito e a non confrontarsi con la specifica censura contenuta nel ricorso dell’Agostino. Allegava allo scopo copia integrale dell’originario ricorso per cassazione poi rigettato dalla Cassazione. 3. Il difensore ha chiesto la trattazione orale. All’udienza di discussione il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Sicchè «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento» (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 - 01). 3. L’errore di fatto denunciato dal ricorrente e in cui sarebbe incorsa la sentenza della Corte di cassazione in data 14/05/2024 che ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbe l’assunzione di costui nella “[OSCURATO:SOCIETA].”, che vi si afferma essere stata imposta da [OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto, alle persone offese socie della società, Venturin e Santolini. Tale imposizione avrebbe sostanziato l’estorsione aggravata contestata avente carattere contrattuale. La difesa sostiene che tale fatto non si rinviene nel capo di imputazione e nelle due sentenze di merito, sicché l’errore percettivo andrebbe individuato nell’avere ritenuto il giudice di legittimità che questo sarebbe il fatto estorsivo, introducendo così un fatto nuovo. Tuttavia tale prospettazione è del tutto infondata. Si legge infatti a pagina 26 della sentenza della Corte di cassazione in data 14/05/2024 quale sia la rilevanza dell’assunzione di Agostino nella “[OSCURATO:SOCIETA].”, che non costituisce l’oggetto dell’estorsione ma rientra in una più complessa operazione estorsiva: «che il principale compito dell’Agostino fosse quello di controllare lo svolgimento delle attività all’interno della GS per conto di Bolognino, viene plasticamente riferito, oltre che dallo stesso Zilio, dal Venturin e dalla Santolini, che lo indicano come “gli occhi e le orecchie” del Bolognino, collocato in azienda allo scopo di informare quest’ultimo di tutto quanto avveniva». Nella ricostruzione quindi l’assunzione imposta di Agostino non costituisce l’oggetto dell’estorsione ma descrive con congrua aderenza alla contestazione e alle emergenze probatorie descritte in sentenza una modalità con la quale Agostino si faceva complice delle estorsioni di interesse dei Bolognino. La condotta estorsiva è quindi descritta non con riferimento alla sua assunzione imposta ma con riguardo alle spettanze che egli rivendicava rivolgendosi al Bolognino perché ne imponesse il pagamento alla coppia Venturin-Santolini. L’estorsione contrattuale è riferita al fatto che egli pretendesse il pagamento per lavori che svolgeva non per la società ma per il Bolognino. Insomma il riferimento all’imposizione dell’inserimento nella struttura operativa della GS di Agostino non sostanzia la condotta estorsiva, che viene descritta nella pretesa di pagamenti di prestazioni che non corrispondevano all’interesse della società ma del solo Bolognino. E che nessun errore percettivo vi sia stato nell’articolata motivazione della sentenza oggetto di ricorso lo si ricava testualmente dalla descrizione della condotta contenuta alla pagina 27: «Delineata nei termini ora descritti l’esatta natura dei rapporti tra la coppia Venturin-Santolini, il Bolognino e l’Agostino, non è revocabile in dubbio la natura palesemente estorsiva, per le ragioni già evidenziate, dell'inserimento del ricorrente nella struttura operativa della “GS”, in quanto posto in essere nell'esclusivo interesse del Bolognino, e a discapito dell'autonomia negoziale del Venturin e della Santolini, che se fossero stati liberi di scegliere non si sarebbero avvalsi della sua collaborazione con un'evidente danno economico per la società “GS”, costretta a corrispondere all’Agostino emolumenti non solo non rispondenti ad un'effettiva necessità imprenditoriale, ma sproporzionati rispetto alla natura delle prestazioni effettivamente rese dall'imputato, si riverbera, sotto il profilo causale, sulle reiterate pretese di pagamento formulate dall’Agostino, come riportate nel capo di imputazione, che acquisiscono oggettiva valenza intimidatoria, proprio in quanto ingiustificate alla luce del contesto in cui si inseriscono. Contesto peraltro pienamente noto all'Agostino, non solo per gli stretti rapporti che lo legano al [OSCURATO:PERSONA], come minuziosamente ricostruiti dai giudici di merito e, in particolare, dal Tribunale, ma anche, come già detto, per la consapevolezza di svolgere all'interno della “GS” un ruolo del tutto eccentrico rispetto alle sue competenze professionali, remunerato in misura sovrastimata rispetto alle leggi di mercato grazie alla posizione di supremazia che il suo vero referente, il [OSCURATO:PERSONA], esercitava sulla coppia [OSCURATO:PERSONA]» 4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]