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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:373
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0272_RES

Causa T‑272/21 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Obiols contro [OSCURATO:PERSONA] europeo Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023 «Diritto delle istituzioni – Membro del [OSCURATO:PERSONA] – Privilegi ed immunità – Decisione di revocare l’immunità parlamentare – Articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione – Competenza dell’autorità che ha presentato la richiesta di revoca dell’immunità – Certezza del diritto – Errore manifesto di valutazione – Portata del controllo del [OSCURATO:PERSONA] – Procedura di esame della richiesta di revoca dell’immunità – Diritti della difesa – Imparzialità» Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Presupposti – Verifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] – Portata (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9; regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, artt. 5, § 2, 6, 9, § 5 e 6) (v. punti 99, 100-106, 129, 130) Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Portata (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9) (v. punto 116) Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Presupposti – Verifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] – Esame del carattere giustificato del procedimento nazionale e della colpevolezza del deputato interessato – Esclusione – Competenza delle autorità nazionali (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9; regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 9, § 7) (v. punti 141, 180) Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Procedura di esame di tale richiesta – Decisione che statuisce su detta richiesta – Principio di imparzialità – Applicabilità di tale principio a una simile decisione – Portata di detto principio (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 9) (v. punti 221-227, 241-256) Sintesi I tre ricorrenti hanno presentato la loro candidatura alle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] europeo tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019, a seguito delle quali, il 13 giugno 2019, il primo e il secondo ricorrente sono stati proclamati eletti.

Il 20 giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] (Commissione elettorale centrale, Spagna) ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] una decisione in cui constatava che questi ultimi non avevano prestato il giuramento di rispettare la Costituzione spagnola richiesto dalla legge elettorale spagnola ( 1 ) e, di conseguenza, ha dichiarato la vacanza dei loro seggi in [OSCURATO:PERSONA].

Il 27 giugno 2019 il presidente del [OSCURATO:PERSONA] allora in carica ha informato il primo e il secondo ricorrente di non essere in grado di trattarli come futuri membri del [OSCURATO:PERSONA].

Il 14 ottobre e il 4 novembre 2019 il giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) ha emesso un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti di ciascun ricorrente, affinché essi potessero essere giudicati nell’ambito del procedimento penale avviato nei loro confronti per fatti che configurano, tra l’altro, secondo gli interessati, reati di ribellione, di sedizione e di malversazione.

In occasione della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto, a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), dell’elezione al [OSCURATO:PERSONA] del primo e del secondo ricorrente con effetto dal 2 luglio 2019.

Il 16 gennaio 2020 il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in seduta plenaria le richieste trasmesse dal presidente della Corte suprema il 13 gennaio precedente, dirette alla revoca dell’immunità del primo e del secondo ricorrente, e le ha rinviate alla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA].

Il 10 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020, ha preso atto dell’elezione della terza ricorrente a deputata con effetto dal 1 o febbraio 2020.

Il 13 febbraio 2020 il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in seduta plenaria le richieste trasmesse dal presidente della Corte suprema il 10 febbraio 2020 dirette alla revoca dell’immunità della terza ricorrente e ha rinviato tale domanda alla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA].

Con tre decisioni del 9 marzo 2021 ( 3 ), il [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 ( 4 ) dei tre ricorrenti, i quali hanno quindi proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso di annullamento diretto contro queste tre decisioni.

Statuendo in sezione ampliata, il Tribunale respinge il ricorso dei ricorrenti, il che lo porta, in particolare, a pronunciarsi sull’applicabilità del principio di imparzialità a una decisione che statuisce su una richiesta di revoca dell’immunità di un deputato europeo e sulla portata di tale principio nonché sull’esame che il [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare quando è investito di una simile richiesta.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, per quanto riguarda il requisito di imparzialità, sancito all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che si impone alle istituzioni nell’adempimento dei loro compiti, il Tribunale ricorda che esso mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione.

Esso mira, in particolare, a evitare situazioni di conflitti di interessi eventuali per quanto riguarda funzionari e agenti che agiscono per conto di tali istituzioni.

Esso si impone altresì ai membri del [OSCURATO:PERSONA] quando intervengono nell’ambito dell’adozione di decisioni rientranti nell’ambito delle funzioni amministrative del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale dichiara che esso si impone anche ai membri del [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto membri della commissione giuridica, partecipano alla fase istruttoria di una richiesta di revoca dell’immunità, e ciò nonostante il carattere politico della decisione che statuisce su una simile domanda.

Esso precisa che tale requisito deve tuttavia necessariamente tener conto del fatto che detti membri non sono, per definizione, politicamente neutri, il che li distingue dai funzionari e dagli agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Il Tribunale rileva altresì che la commissione giuridica è un organo politico, la cui composizione mira a riflettere la pluralità esistente nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA].

Tale commissione designa, al suo interno, il relatore secondo un sistema di rotazione paritaria tra i gruppi politici.

Ne consegue che, anche se la missione di relatore è affidata a un deputato appartenente a un determinato gruppo politico, tale deputato agisce nell’ambito di una commissione la cui composizione riflette l’equilibrio dei gruppi politici in [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale considera che, in tale contesto, l’imparzialità di un deputato che interviene nel corso di detta fase istruttoria, come il relatore, non può, in linea di principio, essere valutata alla luce della sua ideologia politica né alla luce di un confronto tra la sua ideologia politica e quella del deputato interessato dalla richiesta di revoca dell’immunità.

In particolare, l’appartenenza del relatore a un partito politico nazionale o a un gruppo politico costituito nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dai valori e dalle idee di questi ultimi, e anche supponendo che essi possano avere una sensibilità a priori sfavorevole alla situazione del deputato interessato dalla richiesta di revoca dell’immunità, è, in linea di principio, irrilevante ai fini della valutazione dell’imparzialità del relatore.

Il Tribunale ne trae la conseguenza che, nel caso di specie, l’appartenenza del relatore al gruppo politico europeo dei conservatori e riformisti europei, che comprende anche i deputati, membri del partito politico VOX, che sono all’origine del procedimento penale a carico dei ricorrenti, è, in linea di principio, ininfluente sulla valutazione della sua imparzialità.

Al riguardo, il Tribunale considera che la situazione particolare dei deputati membri del suddetto partito non può estendersi, per principio, a tutti i membri del gruppo politico dei conservatori e riformisti europei per il solo motivo che condividono affinità politiche in quanto fanno parte di uno stesso gruppo.

In tale contesto, il fatto che il deputato, futuro relatore delle cause vertenti sulla revoca dell’immunità dei ricorrenti, abbia manifestato il suo sostegno alle idee del partito politico VOX riguardanti, in particolare, la situazione politica della Catalogna nonché la sua opposizione alle idee politiche sostenute dai ricorrenti, non può essere sufficiente a configurare una violazione del principio di imparzialità.

Dopo aver rilevato la mancata invocazione, da parte dei ricorrenti, di un interesse personale del relatore nelle cause di cui trattasi o di un pregiudizio di ordine personale di quest’ultimo, dissociabile dalla sua ideologia politica, il Tribunale respinge la censura vertente sulla mancanza di imparzialità del relatore.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’esame che il [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare quando è investito di una richiesta di revoca dell’immunità, il Tribunale ricorda che il [OSCURATO:PERSONA] deve, in un primo tempo, verificare se i fatti all’origine di tale richiesta possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7, in quanto disposizione speciale.

In caso affermativo, il [OSCURATO:PERSONA] deve constatare che una revoca dell’immunità è impossibile.

È solo nel caso in cui tale istituzione concluda in senso negativo che essa è tenuta a verificare, in un secondo tempo, se il deputato interessato benefici dell’immunità prevista all’articolo 9 di detto Protocollo per i fatti di cui trattasi e, in caso affermativo, a decidere se occorra o meno revocare tale immunità sulla base dell’articolo 9, terzo comma, di detto protocollo.

Al riguardo, il Tribunale constata che, nelle decisioni impugnate, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i fatti all’origine delle richieste di revoca dell’immunità non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7.

Inoltre, per quanto riguarda la questione di stabilire se i ricorrenti beneficiassero dell’immunità prevista all’articolo 9 per i fatti di cui trattasi, il Tribunale considera che, poiché, nell’ambito dei suoi poteri relativi alle immunità, il [OSCURATO:PERSONA] deve garantirne l’effettività, esso ha implicitamente ma necessariamente considerato che, nelle circostanze del caso di specie, solo l’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 costituiva un ostacolo all’arresto dei ricorrenti e alla loro consegna alle autorità spagnole in applicazione dei mandati d’arresto europei controversi.

Al riguardo, il Tribunale rileva che, nelle decisioni impugnate, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto che il diritto spagnolo, come interpretato dai giudici nazionali, non conferiva alcuna immunità ai ricorrenti per i fatti di cui trattasi.

Il Tribunale considera che, poiché l’ampiezza e la portata dell’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sono determinate dal diritto nazionale, il [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente fatto riferimento al diritto nazionale come interpretato dai giudici nazionali.

Il Tribunale ritiene altresì che i ricorrenti non abbiano dimostrato che tale constatazione fosse errata.

Il Tribunale dichiara inoltre che il silenzio delle decisioni impugnate riguardo all’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, che concerne l’immunità dei membri del [OSCURATO:PERSONA] quando si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] o ne ritornano, non è tale da conferire loro un carattere ambiguo, in quanto l’immunità prevista a tale disposizione non conferiva ai ricorrenti una tutela autonoma rispetto a quella di cui essi beneficiavano ai sensi dell’articolo 9, primo comma.

Infine, il Tribunale precisa che non spetta al [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame della questione di stabilire se occorra revocare l’immunità di uno dei suoi membri, valutare la legittimità degli atti adottati dalle autorità giudiziarie nel corso del procedimento nazionale di cui trattasi, quali, nel caso di specie, i mandati d’arresto nazionali ed europei.

Tale questione è infatti di competenza esclusiva delle autorità nazionali. ( 1 ) Articolo 224, paragrafo 2, della Ley orgánica 5/1985 de régimen electoral general (legge organica 5/1985, recante il sistema elettorale generale), del 19 giugno 1985 (BOE n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110). ( 2 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). ( 3 ) Decisioni P9_TA (2021)0059, P9_TA (2021)0060 e P9_TA (2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021. ( 4 ) Tale articolo del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( GU 2010, C 83, pag. 266 ) dispone che, per la durata delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, i membri di quest’ultimo beneficiano sul territorio di ogni altro Stato membro dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0272_RES Causa T‑272/21 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Obiols contro [OSCURATO:PERSONA] europeo Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023 «Diritto delle istituzioni – Membro del [OSCURATO:PERSONA] – Privilegi ed immunità – Decisione di revocare l’immunità parlamentare – Articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione – Competenza dell’autorità che ha presentato la richiesta di revoca dell’immunità – Certezza del diritto – Errore manifesto di valutazione – Portata del controllo del [OSCURATO:PERSONA] – Procedura di esame della richiesta di revoca dell’immunità – Diritti della difesa – Imparzialità» Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Presupposti – Verifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] – Portata (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, artt. 8 e 9; regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, artt. 5, § 2, 6, 9, § 5 e 6) (v. punti 99, 100-106, 129, 130) Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Portata (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9) (v. punto 116) Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Presupposti – Verifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] – Esame del carattere giustificato del procedimento nazionale e della colpevolezza del deputato interessato – Esclusione – Competenza delle autorità nazionali (Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9; regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 9, § 7) (v. punti 141, 180) Privilegi e immunità dell’Unione europea – Membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Immunità – Richiesta di revoca dell’immunità – Procedura di esame di tale richiesta – Decisione che statuisce su detta richiesta – Principio di imparzialità – Applicabilità di tale principio a una simile decisione – Portata di detto principio (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, art. 9; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, art. 9) (v. punti 221-227, 241-256) Sintesi I tre ricorrenti hanno presentato la loro candidatura alle elezioni al [OSCURATO:PERSONA] europeo tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019, a seguito delle quali, il 13 giugno 2019, il primo e il secondo ricorrente sono stati proclamati eletti. Il 20 giugno 2019 la [OSCURATO:PERSONA] (Commissione elettorale centrale, Spagna) ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] una decisione in cui constatava che questi ultimi non avevano prestato il giuramento di rispettare la Costituzione spagnola richiesto dalla legge elettorale spagnola ( 1 ) e, di conseguenza, ha dichiarato la vacanza dei loro seggi in [OSCURATO:PERSONA]. Il 27 giugno 2019 il presidente del [OSCURATO:PERSONA] allora in carica ha informato il primo e il secondo ricorrente di non essere in grado di trattarli come futuri membri del [OSCURATO:PERSONA]. Il 14 ottobre e il 4 novembre 2019 il giudice istruttore della sezione penale del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) ha emesso un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti di ciascun ricorrente, affinché essi potessero essere giudicati nell’ambito del procedimento penale avviato nei loro confronti per fatti che configurano, tra l’altro, secondo gli interessati, reati di ribellione, di sedizione e di malversazione. In occasione della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto, a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), dell’elezione al [OSCURATO:PERSONA] del primo e del secondo ricorrente con effetto dal 2 luglio 2019. Il 16 gennaio 2020 il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in seduta plenaria le richieste trasmesse dal presidente della Corte suprema il 13 gennaio precedente, dirette alla revoca dell’immunità del primo e del secondo ricorrente, e le ha rinviate alla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA]. Il 10 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea, avvenuto il 31 gennaio 2020, ha preso atto dell’elezione della terza ricorrente a deputata con effetto dal 1 o febbraio 2020. Il 13 febbraio 2020 il vicepresidente del [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in seduta plenaria le richieste trasmesse dal presidente della Corte suprema il 10 febbraio 2020 dirette alla revoca dell’immunità della terza ricorrente e ha rinviato tale domanda alla commissione giuridica del [OSCURATO:PERSONA]. Con tre decisioni del 9 marzo 2021 ( 3 ), il [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 ( 4 ) dei tre ricorrenti, i quali hanno quindi proposto, dinanzi al Tribunale, un ricorso di annullamento diretto contro queste tre decisioni. Statuendo in sezione ampliata, il Tribunale respinge il ricorso dei ricorrenti, il che lo porta, in particolare, a pronunciarsi sull’applicabilità del principio di imparzialità a una decisione che statuisce su una richiesta di revoca dell’immunità di un deputato europeo e sulla portata di tale principio nonché sull’esame che il [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare quando è investito di una simile richiesta. Giudizio del Tribunale In primo luogo, per quanto riguarda il requisito di imparzialità, sancito all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che si impone alle istituzioni nell’adempimento dei loro compiti, il Tribunale ricorda che esso mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Esso mira, in particolare, a evitare situazioni di conflitti di interessi eventuali per quanto riguarda funzionari e agenti che agiscono per conto di tali istituzioni. Esso si impone altresì ai membri del [OSCURATO:PERSONA] quando intervengono nell’ambito dell’adozione di decisioni rientranti nell’ambito delle funzioni amministrative del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale dichiara che esso si impone anche ai membri del [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto membri della commissione giuridica, partecipano alla fase istruttoria di una richiesta di revoca dell’immunità, e ciò nonostante il carattere politico della decisione che statuisce su una simile domanda. Esso precisa che tale requisito deve tuttavia necessariamente tener conto del fatto che detti membri non sono, per definizione, politicamente neutri, il che li distingue dai funzionari e dagli agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Il Tribunale rileva altresì che la commissione giuridica è un organo politico, la cui composizione mira a riflettere la pluralità esistente nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA]. Tale commissione designa, al suo interno, il relatore secondo un sistema di rotazione paritaria tra i gruppi politici. Ne consegue che, anche se la missione di relatore è affidata a un deputato appartenente a un determinato gruppo politico, tale deputato agisce nell’ambito di una commissione la cui composizione riflette l’equilibrio dei gruppi politici in [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale considera che, in tale contesto, l’imparzialità di un deputato che interviene nel corso di detta fase istruttoria, come il relatore, non può, in linea di principio, essere valutata alla luce della sua ideologia politica né alla luce di un confronto tra la sua ideologia politica e quella del deputato interessato dalla richiesta di revoca dell’immunità. In particolare, l’appartenenza del relatore a un partito politico nazionale o a un gruppo politico costituito nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dai valori e dalle idee di questi ultimi, e anche supponendo che essi possano avere una sensibilità a priori sfavorevole alla situazione del deputato interessato dalla richiesta di revoca dell’immunità, è, in linea di principio, irrilevante ai fini della valutazione dell’imparzialità del relatore. Il Tribunale ne trae la conseguenza che, nel caso di specie, l’appartenenza del relatore al gruppo politico europeo dei conservatori e riformisti europei, che comprende anche i deputati, membri del partito politico VOX, che sono all’origine del procedimento penale a carico dei ricorrenti, è, in linea di principio, ininfluente sulla valutazione della sua imparzialità. Al riguardo, il Tribunale considera che la situazione particolare dei deputati membri del suddetto partito non può estendersi, per principio, a tutti i membri del gruppo politico dei conservatori e riformisti europei per il solo motivo che condividono affinità politiche in quanto fanno parte di uno stesso gruppo. In tale contesto, il fatto che il deputato, futuro relatore delle cause vertenti sulla revoca dell’immunità dei ricorrenti, abbia manifestato il suo sostegno alle idee del partito politico VOX riguardanti, in particolare, la situazione politica della Catalogna nonché la sua opposizione alle idee politiche sostenute dai ricorrenti, non può essere sufficiente a configurare una violazione del principio di imparzialità. Dopo aver rilevato la mancata invocazione, da parte dei ricorrenti, di un interesse personale del relatore nelle cause di cui trattasi o di un pregiudizio di ordine personale di quest’ultimo, dissociabile dalla sua ideologia politica, il Tribunale respinge la censura vertente sulla mancanza di imparzialità del relatore. In secondo luogo, per quanto riguarda l’esame che il [OSCURATO:PERSONA] deve effettuare quando è investito di una richiesta di revoca dell’immunità, il Tribunale ricorda che il [OSCURATO:PERSONA] deve, in un primo tempo, verificare se i fatti all’origine di tale richiesta possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7, in quanto disposizione speciale. In caso affermativo, il [OSCURATO:PERSONA] deve constatare che una revoca dell’immunità è impossibile. È solo nel caso in cui tale istituzione concluda in senso negativo che essa è tenuta a verificare, in un secondo tempo, se il deputato interessato benefici dell’immunità prevista all’articolo 9 di detto Protocollo per i fatti di cui trattasi e, in caso affermativo, a decidere se occorra o meno revocare tale immunità sulla base dell’articolo 9, terzo comma, di detto protocollo. Al riguardo, il Tribunale constata che, nelle decisioni impugnate, il [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i fatti all’origine delle richieste di revoca dell’immunità non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7. Inoltre, per quanto riguarda la questione di stabilire se i ricorrenti beneficiassero dell’immunità prevista all’articolo 9 per i fatti di cui trattasi, il Tribunale considera che, poiché, nell’ambito dei suoi poteri relativi alle immunità, il [OSCURATO:PERSONA] deve garantirne l’effettività, esso ha implicitamente ma necessariamente considerato che, nelle circostanze del caso di specie, solo l’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 costituiva un ostacolo all’arresto dei ricorrenti e alla loro consegna alle autorità spagnole in applicazione dei mandati d’arresto europei controversi. Al riguardo, il Tribunale rileva che, nelle decisioni impugnate, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto che il diritto spagnolo, come interpretato dai giudici nazionali, non conferiva alcuna immunità ai ricorrenti per i fatti di cui trattasi. Il Tribunale considera che, poiché l’ampiezza e la portata dell’immunità prevista all’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sono determinate dal diritto nazionale, il [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente fatto riferimento al diritto nazionale come interpretato dai giudici nazionali. Il Tribunale ritiene altresì che i ricorrenti non abbiano dimostrato che tale constatazione fosse errata. Il Tribunale dichiara inoltre che il silenzio delle decisioni impugnate riguardo all’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7, che concerne l’immunità dei membri del [OSCURATO:PERSONA] quando si recano al luogo di riunione del [OSCURATO:PERSONA] o ne ritornano, non è tale da conferire loro un carattere ambiguo, in quanto l’immunità prevista a tale disposizione non conferiva ai ricorrenti una tutela autonoma rispetto a quella di cui essi beneficiavano ai sensi dell’articolo 9, primo comma. Infine, il Tribunale precisa che non spetta al [OSCURATO:PERSONA], in sede di esame della questione di stabilire se occorra revocare l’immunità di uno dei suoi membri, valutare la legittimità degli atti adottati dalle autorità giudiziarie nel corso del procedimento nazionale di cui trattasi, quali, nel caso di specie, i mandati d’arresto nazionali ed europei. Tale questione è infatti di competenza esclusiva delle autorità nazionali. ( 1 ) Articolo 224, paragrafo 2, della Ley orgánica 5/1985 de régimen electoral general (legge organica 5/1985, recante il sistema elettorale generale), del 19 giugno 1985 (BOE n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110). ( 2 ) Sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑502/19 , EU:C:2019:1115 ). ( 3 ) Decisioni P9_TA (2021)0059, P9_TA (2021)0060 e P9_TA (2021)0061 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 9 marzo 2021. ( 4 ) Tale articolo del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea ( GU 2010, C 83, pag. 266 ) dispone che, per la durata delle sessioni del [OSCURATO:PERSONA] europeo, i membri di quest’ultimo beneficiano sul territorio di ogni altro Stato membro dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris