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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 11913/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ThI Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di •G-e-T (Mv.i ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato qualificando il fatto-reato, ritenuto dal primo Giudice come violazione degli artt 56,48,479 cp nel diverso reato ex art 1 legge 475/1925 e rideterminando la pena.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'inosservanza delle regole processuali stabilite a pena di nullità, poiché il Tribunale aveva qualificato il fatto in un reato di maggio gravità rispetto all'originaria imputazione ela Corte non aveva rispettato l'obbligo di trasmettere gli atti al PM.Col secondo motivo la manifesta illogicità di motivazione in ordine alla correlazione di cui all'ad 521 cpp e la successiva derubricazione nel reato ex art 1 legge 475/1925.

Nel terzo motivo ci si duole di mancanza di motivazione sugli elementi di prova del reato.

Nel quarto motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze di tipo processuale appaiono prive di interesse atteso che, sono, in sostanza, incentrate, sulla propsettazione che il fatto di reato sarebbe da qualificare ai sensi dell'art 1 legge 475/1925, che in definitiva è stata accolta dalla Corte di appello.

Le censure di cui al terzo motivo di ricorso aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo i Giudici del merito fatto riferimento alla presenza di precedenti condanne, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] M é V ssichelli ! [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ThI Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di •G-e-T (Mv.i ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato qualificando il fatto-reato, ritenuto dal primo Giudice come violazione degli artt 56,48,479 cp nel diverso reato ex art 1 legge 475/1925 e rideterminando la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'inosservanza delle regole processuali stabilite a pena di nullità, poiché il Tribunale aveva qualificato il fatto in un reato di maggio gravità rispetto all'originaria imputazione ela Corte non aveva rispettato l'obbligo di trasmettere gli atti al PM.Col secondo motivo la manifesta illogicità di motivazione in ordine alla correlazione di cui all'ad 521 cpp e la successiva derubricazione nel reato ex art 1 legge 475/1925. Nel terzo motivo ci si duole di mancanza di motivazione sugli elementi di prova del reato. Nel quarto motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze di tipo processuale appaiono prive di interesse atteso che, sono, in sostanza, incentrate, sulla propsettazione che il fatto di reato sarebbe da qualificare ai sensi dell'art 1 legge 475/1925, che in definitiva è stata accolta dalla Corte di appello. Le censure di cui al terzo motivo di ricorso aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo i Giudici del merito fatto riferimento alla presenza di precedenti condanne, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] M é V ssichelli ! [OSCURATO:PERSONA]
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