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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07269/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9667/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V.GIULIANO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è ex legedomiciliato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 85/2024 depositatail 13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], proprietario in Umbria della struttura denominataBorgo Monticelli e pubblicizzata come struttura ricettivo-alberghiera elocation per eventi, veniva sottoposto a verifica fiscale, all’esito dellaquale gli veniva contestata, a mezzo di apposito processo verbale, lamancata dichiarazione al Ministero delle Finanze dello svolgimento ditale attività.

Prendeva anche avvio un procedimento penale perdichiarazioni fiscali infedeli, tuttavia successivamente archiviato.2. [OSCURATO:PERSONA] si risolveva allora ad agire in sede civile,chiedendo il risarcimento del danno, prospettato come patito per aversubito un accertamento arbitrario ed illegittimo, dovuto alla colpa degliaccertatori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e per averconseguentemente dovuto subire ingiuste sanzioni, dato che non sisarebbe tenuto conto che la attività da lui svolta doveva esserequalificata come attività di mera locazione immobiliare e nonalberghiera.3.

La sua domanda risarcitoria veniva tuttavia rigettata dapprima dalTribunale di Perugia e poi dalla Corte d’Appello di Perugia, con la quiimpugnata sentenza.4.

Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 5)c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti aifini della decisione”, in quanto “la Corte di Appello di Perugia ritiene, afondamento del rigetto del primo e terzo motivo d’appello, che ilNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026materiale documentale versato in atti non consentirebbe di ravvisarealcuna colpa nell’operato degli accertatori”.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 3605) c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevantiai fini della decisione e violazione dell’art. 115 cpc in materia didisponibilità delle prove”.Lamenta che se fossero state ammesse le richieste istruttoriedell’attore, ben avrebbero potuto offrire ulteriori indizi probatori utili aifini della decisione.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 3)c.p.c. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 21 e 44 l.r. 27dicembre 2006 n. 18”.Lamenta che erroneamente la corte di merito non ha considerato lanormativa regionale indicata in epigrafe, da cui risulta la diversità delledue categorie di accoglienza, quella alberghiera e quella delle dimorestoriche, colposamente non considerata dai pubblici accertatori.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 5)c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti aifini della decisione errata condanna alle spese legali per soccombenza”,dato che “non si è ritenuto di valutare il rigetto delle ripetute eccezioni edomande sollevate dalla convenuta amministrazione” al fine di pervenirealla compensazione delle spese di lite tra le parti.5.

Rileva il Collegio che il primo ed il secondo motivo possono esserescrutinati congiuntamente e dichiarati inammissibili per la stessaragione, e cioè perché, trascurando di considerare che – nella specie – lestatuizioni censurate sono conformi a quelle della sentenza di primogrado, evocano la violazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e sonoquindi dedotti in manifesta violazione del quarto comma dell’art. 360cod. proc. civ., secondo cui “Quando la pronuncia di appello conferma ladecisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti,Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma,numeri 1), 2), 3) e 4).

Tale disposizione non si applica relativamente allecause di cui all'articolo 70, primo comma”.6.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili ancheper una ulteriore ed autonoma ragione, dato che, sotto la formaleinvocazione del vizio di omesso esame (i primi due motivi) ovvero diviolazione e falsa applicazione di legge (il terzo motivo), sollecitano unriesame del fatto e della prova, contrapponendo una diversa edoppositiva interpretazione rispetto a quanto ritenuto dalla corte dimerito.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito” (v. sul punto Cass., Sez.

Un., n. 34476/2019).Risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza che la corte di meritoha, con congrua motivazione, valutato che in base alle prove addottedall’Amministrazione finanziaria non solo non risultava inverosimilel’aver rilevato l’esercizio di un’attività alberghiera, ma anche che siffattavalutazione non poteva definirsi frutto di attività colposa integrante attoillecito della p.a., conformemente al principio di diritto secondo cui “Intema di responsabilità civile della p.a., l'ingiustizia del danno non puòconsiderarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio della funzioneamministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudiceprocedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista unevento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, inrelazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante perl'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso comeNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilocausale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta dellaPA.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della PA., sullabase non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, maanche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (v.

Cass., n.22508/2011, nonché Cass., n. 18395/2025; Cass., n. 18539/2024).7.

Il quarto motivo è infondato.7.1.

Lamenta un malgoverno del regolamento delle speseprocessuali per i due gradi di giudizio, ma in manifesta violazione deiconsolidati insegnamenti di questa Suprema Corte, che, anzitutto, ha giàavuto modo di affermare che “Il giudice d’appello, allorché riformi lasentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le speseanche di quel grado di giudizio valutando l'esito globale della lite.

Nelcaso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea diprincipio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilitàdi individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano lacompensazione delle spese di lite” (v.

Cass., 15233/2021; Cass., n.9084/2018; Cass., n. 11423/2016).Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territorialesi è uniformata a tale principio di diritto, condannando alla rifusionedelle spese processuali del doppio grado di giudizio l’appellante,originario attore, sul rilievo della sua soccombenza ed altresì precisando,sempre correttamente in jure, che, in relazione al primo grado digiudizio, non poteva essere ravvisata la soccombenza reciproca, qualepresupposto per la compensazione delle spese di lite, dato che, secondola giurisprudenza di questa Corte, “il rigetto, in sede di gravame, delladomanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 cod. proc. civ., afronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dallastessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configuraun'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né inNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di liteai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.” (Cass., n. 18306/2022; Cass., n.9532/2017).8.

Dalla ritenuta infondatezza del quarto motivo deriva l’integralerigetto del ricorso.5.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:RESPONSABILITA'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCIVILE P.A.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLAURA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9667/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V.GIULIANO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è ex legedomiciliato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 85/2024 depositatail 13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], proprietario in Umbria della struttura denominataBorgo Monticelli e pubblicizzata come struttura ricettivo-alberghiera elocation per eventi, veniva sottoposto a verifica fiscale, all’esito dellaquale gli veniva contestata, a mezzo di apposito processo verbale, lamancata dichiarazione al Ministero delle Finanze dello svolgimento ditale attività.

Prendeva anche avvio un procedimento penale perdichiarazioni fiscali infedeli, tuttavia successivamente archiviato.2. [OSCURATO:PERSONA] si risolveva allora ad agire in sede civile,chiedendo il risarcimento del danno, prospettato come patito per aversubito un accertamento arbitrario ed illegittimo, dovuto alla colpa degliaccertatori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e per averconseguentemente dovuto subire ingiuste sanzioni, dato che non sisarebbe tenuto conto che la attività da lui svolta doveva esserequalificata come attività di mera locazione immobiliare e nonalberghiera.3.

La sua domanda risarcitoria veniva tuttavia rigettata dapprima dalTribunale di Perugia e poi dalla Corte d’Appello di Perugia, con la quiimpugnata sentenza.4.

Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 5)c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti aifini della decisione”, in quanto “la Corte di Appello di Perugia ritiene, afondamento del rigetto del primo e terzo motivo d’appello, che ilNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026materiale documentale versato in atti non consentirebbe di ravvisarealcuna colpa nell’operato degli accertatori”.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 3605) c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevantiai fini della decisione e violazione dell’art. 115 cpc in materia didisponibilità delle prove”.Lamenta che se fossero state ammesse le richieste istruttoriedell’attore, ben avrebbero potuto offrire ulteriori indizi probatori utili aifini della decisione.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 3)c.p.c. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 21 e 44 l.r. 27dicembre 2006 n. 18”.Lamenta che erroneamente la corte di merito non ha considerato lanormativa regionale indicata in epigrafe, da cui risulta la diversità delledue categorie di accoglienza, quella alberghiera e quella delle dimorestoriche, colposamente non considerata dai pubblici accertatori.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 5)c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti aifini della decisione errata condanna alle spese legali per soccombenza”,dato che “non si è ritenuto di valutare il rigetto delle ripetute eccezioni edomande sollevate dalla convenuta amministrazione” al fine di pervenirealla compensazione delle spese di lite tra le parti.5.

Rileva il Collegio che il primo ed il secondo motivo possono esserescrutinati congiuntamente e dichiarati inammissibili per la stessaragione, e cioè perché, trascurando di considerare che – nella specie – lestatuizioni censurate sono conformi a quelle della sentenza di primogrado, evocano la violazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e sonoquindi dedotti in manifesta violazione del quarto comma dell’art. 360cod. proc. civ., secondo cui “Quando la pronuncia di appello conferma ladecisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti,Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma,numeri 1), 2), 3) e 4).

Tale disposizione non si applica relativamente allecause di cui all'articolo 70, primo comma”.6.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili ancheper una ulteriore ed autonoma ragione, dato che, sotto la formaleinvocazione del vizio di omesso esame (i primi due motivi) ovvero diviolazione e falsa applicazione di legge (il terzo motivo), sollecitano unriesame del fatto e della prova, contrapponendo una diversa edoppositiva interpretazione rispetto a quanto ritenuto dalla corte dimerito.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito” (v. sul punto Cass., Sez.

Un., n. 34476/2019).Risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza che la corte di meritoha, con congrua motivazione, valutato che in base alle prove addottedall’Amministrazione finanziaria non solo non risultava inverosimilel’aver rilevato l’esercizio di un’attività alberghiera, ma anche che siffattavalutazione non poteva definirsi frutto di attività colposa integrante attoillecito della p.a., conformemente al principio di diritto secondo cui “Intema di responsabilità civile della p.a., l'ingiustizia del danno non puòconsiderarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio della funzioneamministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudiceprocedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista unevento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, inrelazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante perl'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso comeNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilocausale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta dellaPA.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della PA., sullabase non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, maanche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (v.

Cass., n.22508/2011, nonché Cass., n. 18395/2025; Cass., n. 18539/2024).7.

Il quarto motivo è infondato.7.1.

Lamenta un malgoverno del regolamento delle speseprocessuali per i due gradi di giudizio, ma in manifesta violazione deiconsolidati insegnamenti di questa Suprema Corte, che, anzitutto, ha giàavuto modo di affermare che “Il giudice d’appello, allorché riformi lasentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le speseanche di quel grado di giudizio valutando l'esito globale della lite.

Nelcaso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea diprincipio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilitàdi individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano lacompensazione delle spese di lite” (v.

Cass., 15233/2021; Cass., n.9084/2018; Cass., n. 11423/2016).Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territorialesi è uniformata a tale principio di diritto, condannando alla rifusionedelle spese processuali del doppio grado di giudizio l’appellante,originario attore, sul rilievo della sua soccombenza ed altresì precisando,sempre correttamente in jure, che, in relazione al primo grado digiudizio, non poteva essere ravvisata la soccombenza reciproca, qualepresupposto per la compensazione delle spese di lite, dato che, secondola giurisprudenza di questa Corte, “il rigetto, in sede di gravame, delladomanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 cod. proc. civ., afronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dallastessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configuraun'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né inNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di liteai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.” (Cass., n. 18306/2022; Cass., n.9532/2017).8.

Dalla ritenuta infondatezza del quarto motivo deriva l’integralerigetto del ricorso.5.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre2025.Il PresidenteLINA RUBINOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre2025.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9667/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V.GIULIANO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è ex legedomiciliato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 85/2024 depositatail 13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], proprietario in Umbria della struttura denominataBorgo Monticelli e pubblicizzata come struttura ricettivo-alberghiera elocation per eventi, veniva sottoposto a verifica fiscale, all’esito dellaquale gli veniva contestata, a mezzo di apposito processo verbale, lamancata dichiarazione al Ministero delle Finanze dello svolgimento ditale attività. Prendeva anche avvio un procedimento penale perdichiarazioni fiscali infedeli, tuttavia successivamente archiviato.2. [OSCURATO:PERSONA] si risolveva allora ad agire in sede civile,chiedendo il risarcimento del danno, prospettato come patito per aversubito un accertamento arbitrario ed illegittimo, dovuto alla colpa degliaccertatori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e per averconseguentemente dovuto subire ingiuste sanzioni, dato che non sisarebbe tenuto conto che la attività da lui svolta doveva esserequalificata come attività di mera locazione immobiliare e nonalberghiera.3. La sua domanda risarcitoria veniva tuttavia rigettata dapprima dalTribunale di Perugia e poi dalla Corte d’Appello di Perugia, con la quiimpugnata sentenza.4. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 5)c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti aifini della decisione”, in quanto “la Corte di Appello di Perugia ritiene, afondamento del rigetto del primo e terzo motivo d’appello, che ilNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026materiale documentale versato in atti non consentirebbe di ravvisarealcuna colpa nell’operato degli accertatori”.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 3605) c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevantiai fini della decisione e violazione dell’art. 115 cpc in materia didisponibilità delle prove”.Lamenta che se fossero state ammesse le richieste istruttoriedell’attore, ben avrebbero potuto offrire ulteriori indizi probatori utili aifini della decisione.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 3)c.p.c. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 21 e 44 l.r. 27dicembre 2006 n. 18”.Lamenta che erroneamente la corte di merito non ha considerato lanormativa regionale indicata in epigrafe, da cui risulta la diversità delledue categorie di accoglienza, quella alberghiera e quella delle dimorestoriche, colposamente non considerata dai pubblici accertatori.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 5)c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti aifini della decisione errata condanna alle spese legali per soccombenza”,dato che “non si è ritenuto di valutare il rigetto delle ripetute eccezioni edomande sollevate dalla convenuta amministrazione” al fine di pervenirealla compensazione delle spese di lite tra le parti.5. Rileva il Collegio che il primo ed il secondo motivo possono esserescrutinati congiuntamente e dichiarati inammissibili per la stessaragione, e cioè perché, trascurando di considerare che – nella specie – lestatuizioni censurate sono conformi a quelle della sentenza di primogrado, evocano la violazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e sonoquindi dedotti in manifesta violazione del quarto comma dell’art. 360cod. proc. civ., secondo cui “Quando la pronuncia di appello conferma ladecisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti,Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma,numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente allecause di cui all'articolo 70, primo comma”.6. Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili ancheper una ulteriore ed autonoma ragione, dato che, sotto la formaleinvocazione del vizio di omesso esame (i primi due motivi) ovvero diviolazione e falsa applicazione di legge (il terzo motivo), sollecitano unriesame del fatto e della prova, contrapponendo una diversa edoppositiva interpretazione rispetto a quanto ritenuto dalla corte dimerito.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito” (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).Risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza che la corte di meritoha, con congrua motivazione, valutato che in base alle prove addottedall’Amministrazione finanziaria non solo non risultava inverosimilel’aver rilevato l’esercizio di un’attività alberghiera, ma anche che siffattavalutazione non poteva definirsi frutto di attività colposa integrante attoillecito della p.a., conformemente al principio di diritto secondo cui “Intema di responsabilità civile della p.a., l'ingiustizia del danno non puòconsiderarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio della funzioneamministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudiceprocedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista unevento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, inrelazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante perl'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso comeNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilocausale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta dellaPA.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della PA., sullabase non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, maanche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (v. Cass., n.22508/2011, nonché Cass., n. 18395/2025; Cass., n. 18539/2024).7. Il quarto motivo è infondato.7.1. Lamenta un malgoverno del regolamento delle speseprocessuali per i due gradi di giudizio, ma in manifesta violazione deiconsolidati insegnamenti di questa Suprema Corte, che, anzitutto, ha giàavuto modo di affermare che “Il giudice d’appello, allorché riformi lasentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le speseanche di quel grado di giudizio valutando l'esito globale della lite. Nelcaso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea diprincipio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilitàdi individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano lacompensazione delle spese di lite” (v. Cass., 15233/2021; Cass., n.9084/2018; Cass., n. 11423/2016).Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territorialesi è uniformata a tale principio di diritto, condannando alla rifusionedelle spese processuali del doppio grado di giudizio l’appellante,originario attore, sul rilievo della sua soccombenza ed altresì precisando,sempre correttamente in jure, che, in relazione al primo grado digiudizio, non poteva essere ravvisata la soccombenza reciproca, qualepresupposto per la compensazione delle spese di lite, dato che, secondola giurisprudenza di questa Corte, “il rigetto, in sede di gravame, delladomanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 cod. proc. civ., afronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dallastessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configuraun'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né inNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di liteai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.” (Cass., n. 18306/2022; Cass., n.9532/2017).8. Dalla ritenuta infondatezza del quarto motivo deriva l’integralerigetto del ricorso.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:RESPONSABILITA'[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCIVILE P.A.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLAURA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9667/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V.GIULIANO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è ex legedomiciliato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 85/2024 depositatail 13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/20261. [OSCURATO:PERSONA], proprietario in Umbria della struttura denominataBorgo Monticelli e pubblicizzata come struttura ricettivo-alberghiera elocation per eventi, veniva sottoposto a verifica fiscale, all’esito dellaquale gli veniva contestata, a mezzo di apposito processo verbale, lamancata dichiarazione al Ministero delle Finanze dello svolgimento ditale attività. Prendeva anche avvio un procedimento penale perdichiarazioni fiscali infedeli, tuttavia successivamente archiviato.2. [OSCURATO:PERSONA] si risolveva allora ad agire in sede civile,chiedendo il risarcimento del danno, prospettato come patito per aversubito un accertamento arbitrario ed illegittimo, dovuto alla colpa degliaccertatori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e per averconseguentemente dovuto subire ingiuste sanzioni, dato che non sisarebbe tenuto conto che la attività da lui svolta doveva esserequalificata come attività di mera locazione immobiliare e nonalberghiera.3. La sua domanda risarcitoria veniva tuttavia rigettata dapprima dalTribunale di Perugia e poi dalla Corte d’Appello di Perugia, con la quiimpugnata sentenza.4. Avverso tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 5)c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti aifini della decisione”, in quanto “la Corte di Appello di Perugia ritiene, afondamento del rigetto del primo e terzo motivo d’appello, che ilNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026materiale documentale versato in atti non consentirebbe di ravvisarealcuna colpa nell’operato degli accertatori”.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 3605) c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevantiai fini della decisione e violazione dell’art. 115 cpc in materia didisponibilità delle prove”.Lamenta che se fossero state ammesse le richieste istruttoriedell’attore, ben avrebbero potuto offrire ulteriori indizi probatori utili aifini della decisione.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 3)c.p.c. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 21 e 44 l.r. 27dicembre 2006 n. 18”.Lamenta che erroneamente la corte di merito non ha considerato lanormativa regionale indicata in epigrafe, da cui risulta la diversità delledue categorie di accoglienza, quella alberghiera e quella delle dimorestoriche, colposamente non considerata dai pubblici accertatori.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione art. 360 5)c.p.c. per omesso esame e valutazione di fatti e circostanze rilevanti aifini della decisione errata condanna alle spese legali per soccombenza”,dato che “non si è ritenuto di valutare il rigetto delle ripetute eccezioni edomande sollevate dalla convenuta amministrazione” al fine di pervenirealla compensazione delle spese di lite tra le parti.5. Rileva il Collegio che il primo ed il secondo motivo possono esserescrutinati congiuntamente e dichiarati inammissibili per la stessaragione, e cioè perché, trascurando di considerare che – nella specie – lestatuizioni censurate sono conformi a quelle della sentenza di primogrado, evocano la violazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e sonoquindi dedotti in manifesta violazione del quarto comma dell’art. 360cod. proc. civ., secondo cui “Quando la pronuncia di appello conferma ladecisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti,Numero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puòessere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma,numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente allecause di cui all'articolo 70, primo comma”.6. Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili ancheper una ulteriore ed autonoma ragione, dato che, sotto la formaleinvocazione del vizio di omesso esame (i primi due motivi) ovvero diviolazione e falsa applicazione di legge (il terzo motivo), sollecitano unriesame del fatto e della prova, contrapponendo una diversa edoppositiva interpretazione rispetto a quanto ritenuto dalla corte dimerito.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “Èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice dimerito” (v. sul punto Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).Risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza che la corte di meritoha, con congrua motivazione, valutato che in base alle prove addottedall’Amministrazione finanziaria non solo non risultava inverosimilel’aver rilevato l’esercizio di un’attività alberghiera, ma anche che siffattavalutazione non poteva definirsi frutto di attività colposa integrante attoillecito della p.a., conformemente al principio di diritto secondo cui “Intema di responsabilità civile della p.a., l'ingiustizia del danno non puòconsiderarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio della funzioneamministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudiceprocedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista unevento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, inrelazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante perl'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso comeNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilocausale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta dellaPA.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della PA., sullabase non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, maanche del requisito soggettivo del dolo o della colpa” (v. Cass., n.22508/2011, nonché Cass., n. 18395/2025; Cass., n. 18539/2024).7. Il quarto motivo è infondato.7.1. Lamenta un malgoverno del regolamento delle speseprocessuali per i due gradi di giudizio, ma in manifesta violazione deiconsolidati insegnamenti di questa Suprema Corte, che, anzitutto, ha giàavuto modo di affermare che “Il giudice d’appello, allorché riformi lasentenza di primo grado, ha il dovere di regolare nuovamente le speseanche di quel grado di giudizio valutando l'esito globale della lite. Nelcaso in cui l’appellante risulti vincitore, il giudice è tenuto, in linea diprincipio, ad applicare il principio della soccombenza, salva la possibilitàdi individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano lacompensazione delle spese di lite” (v. Cass., 15233/2021; Cass., n.9084/2018; Cass., n. 11423/2016).Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territorialesi è uniformata a tale principio di diritto, condannando alla rifusionedelle spese processuali del doppio grado di giudizio l’appellante,originario attore, sul rilievo della sua soccombenza ed altresì precisando,sempre correttamente in jure, che, in relazione al primo grado digiudizio, non poteva essere ravvisata la soccombenza reciproca, qualepresupposto per la compensazione delle spese di lite, dato che, secondola giurisprudenza di questa Corte, “il rigetto, in sede di gravame, delladomanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 cod. proc. civ., afronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dallastessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configuraun'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né inNumero registro generale 9667/2024Numero sezionale 4936/2025Numero di raccolta generale 7269/2026Data pubblicazione 26/03/2026appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di liteai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.” (Cass., n. 18306/2022; Cass., n.9532/2017).8. Dalla ritenuta infondatezza del quarto motivo deriva l’integralerigetto del ricorso.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicatain dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre2025.Il PresidenteLINA RUBINOP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella società ricorrente, al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 dicembre2025.Il PresidenteLINA RUBINO
Sentenza Cassazione n. 07269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris