CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 31441/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3122/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] MASSA-[OSCURATO:PERSONA] MODENA MINISTERO DELL’INTERNO AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 899 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] – ricevuta da Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 094 2019 90067429 89 000, relativa alle cartelle nn. 094 2004 0009585842 000 di € 8.311,73, 094 2010 0020370290 000 di € 6.356,20, 094 2011 0009263346 000 di € 447,12, 094 2011 0017907187 000 di € 1.492,79, 094 2013 0027297022 000 di € 588,27, recanti crediti per sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada e canoni idrici – conveniva in giudizio l’agente della riscossione, la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Bologna, la Prefettura di Modena, il Ministero dell’Interno, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per far accertare la prescrizione dei crediti oggetto della riscossione coattiva; - il primo grado, svoltosi nella contumacia dei convenuti, si concludeva con la sentenza n. 334 del 27/2/2020, con cui il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda del Ceravolo; - nel grado d’appello si costituivano gli enti impositori e Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA], la quale depositava documentazione volta a provare la rituale notificazione delle cartelle e l’interruzione della prescrizione; - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 899 del 20/7/2022, dopo aver dichiarato inammissibile la produzione documentale eseguita nel secondo grado, in accoglimento dell’appello e riformando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda del Ceravolo, dichiarava prescritti i crediti indicati nelle cartelle e nell’intimazione di pagamento e disponeva la compensazione integrale delle spese del giudizio; per quanto qui ancora rileva, il Tribunale così illustrava la propria decisione: «l’inammissibilità della nuova produzione documentale esibita solo nel presente giudizio da parte dell’Agente per la riscossione comporta il definitivo accoglimento dell’appello proposto dal sig.re [OSCURATO:PERSONA] con accoglimento delle domande avanzate in primo grado. Infine, in relazione alle spese di lite, tenuto conto della circostanza che la pronuncia è stata emessa solo sulla base di una carente documentazione e non sul reale accertamento dello spirare della prescrizione, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c.»; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su un’unica censura; - [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; - Ministero dell’Interno, Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], Prefettura di Bologna, Prefettura di Modena, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, non presentavano tempestivo controricorso, ma depositavano memoria al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica; - non svolgeva difese il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - all’esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., « Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c.», per avere il Tribunale compensato le spese di lite con motivazione illogica e irragionevole; - la censura è fondata; - come più volte statuito da questa Corte, «in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale exart. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis , non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità» (così, tra le altre, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, Rv. 671205-01) e proprio «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensare i costi tra le parti» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01); - nella fattispecie in esame, la motivazione addotta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la compensazione delle spese è intrinsecamente contraddittoria e, pertanto, illogica: infatti, da un lato, si accerta e dichiara che i crediti sono prescritti, non potendo in alcun modo essere vagliata la documentazione inammissibilmente prodotta solo in appello; dall’altro, invece, si afferma che è mancato un «reale accertamento» della prescrizione, proprio per la carenza documentale; - orbene, se la parte onerata di dimostrare l’interruzione della prescrizione resta inerte o non fornisce tempestivamente la prova atta a contrastare l’avversa eccezione, quest’ultima va accolta, in quanto fondata, sulla base degli atti processuali che il giudice può e deve vagliare: ipotizzare che –sulla scorta di documenti inammissibili o non prodotti e, comunque, non esaminabili – l’esito potesse essere diver so (questo sottintende l’affermazione del Tribunale) e che, dunque, la decisione assunta sia “meno certa” si risolve in una manifesta illogicità e intrinseca contraddittorietà; - in accoglimento del motivo d’impugnazione, perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice, per nuovo esame; - con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., «Violazione e falsa applicazione della normativa sulla legittimazione passiva dell’ente impositore relativamente alla notificazione della cartella esattoriale, e dei successivi atti di intimazione e/o sollecito, e alla giurisprudenza di legittimità in tema»; sostiene [OSCURATO:PERSONA] la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto le doglianze del ricorrente in primo grado erano attinenti ad un’attività notificatoria e di sollecito di esclusiva competenza dell’agente della riscossione; - si osserva che, ai fini delle spese di lite, nelle controversie avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali relativi a crediti per sanzioni da violazioni al codice della strada, in cui si controverte dell’esistenza del credito e non della mera regolarità dell’attività di riscossione (come nel caso de quo), la legittimazione passiva spetta sia all’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA], sia all’ente impositore (tra le altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022, Rv. 664192-01; in generale, a seconda della natura del credito, v. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, Rv. 669451-01); - in altre parole, la doglianza di [OSCURATO:PERSONA] è infondata, perché, nella fattispecie qui esaminata, il Ceravolo ha contestato la sussistenza stessa del credito –che, nella riscossione coattiva, è oggetto di una scissione fra la sua titolarità, spettante all’ente impositore, e la legittimazione all’esercizio delle azioni conseguenti, attribuita all’agente della riscossione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31476 del 03/12/2019, Rv. 656103-02) – e non soltanto le modalità di recupero affidate a quest’ultimo; - al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità; - va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ente controricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte accoglie il ricorsoprincipale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente controricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a