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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 15713/2026

Testo disponibile della fonte

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POLI, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope2026 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1980 - controricorrente –avverso la sentenza n. 28/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 18/03/2025 R.G.N. 382/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’odierno ricorrente, in precedenza dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, è stato sottoposto alla sanzionedisciplinare del licenziamento senza preavviso, irrogata in Nduamtearo registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/202628/4/2023, ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, letterNau mae)ro edi raccolta generale 15713/2026comma 1 bis T.U.P.I., per avere falsamente attestato la propriaD ata pubblicazione 22/05/2026presenza in servizio nei giorni 10/11/2022 e 11/11/2022, conmodalità fraudolente ed avvalendosi della collaborazione diterzi.[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, adito il Tribunale, chiedendol’annullamento della sanzione comminata, a suo diresproporzionata, essendo le condotte contestate sorrette damera colpa e non da dolo.2.

Il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda, consentenza successivamente confermata dalla Corte di appello diTorino.3.

La Corte territoriale, escluso il carattere colposo dei fatti econfermatane la natura fraudolenta, ha infatti ritenuto come lagravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenticontestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, lemansioni di responsabilità svolte dal Modica, la circostanza cheegli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto)giustificasse il venir meno del rapporto fiduciario con il datoredi lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva,restando irrilevanti in tal senso le valutazioni positive ricevutedal lavoratore.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in ununico motivo, cui resiste con controricorso l’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione agli artt. 55 quater d. lgs. n. 165 del 2001,2106 e 2119 c.c per quanto concerne la valutazione dellacondotta contestata, ritenuta apoditticamente di gravità Ntumaelero registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/2026da giustificare la sanzione espulsiva).

Numero di raccolta generale 15713/2026Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe reso unaD ata pubblicazione 22/05/2026motivazione meramente apodittica con riguardo alla questionedella proporzionalità del licenziamento, omettendo di prenderein considerazione le circostanze addotte dal lavoratore, quali levalutazioni positive da lui ricevute in costanza di rapporto,l’unicità dell’episodio contestato, l’assenza di precedentispecifici e le peculiari modalità di svolgimento dei fatti.2.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, c.p.c.,essendosi, nel caso di specie, la decisione impugnatauniformata all’orientamento consolidato di questa Corte inordine alle questioni dedotte.Il ricorso non si confronta criticamente con tale orientamento,né prospetta argomenti idonei a sollecitarne il mutamento.Deve, pertanto, trovare applicazione il principio,costantemente affermato, secondo cui è inammissibile ilmotivo che si limita a contrapporre una diversa interpretazionedelle norme indicate ovvero una difforme valutazione delleemergenze istruttorie, senza misurarsi con l’orientamentoconsolidato costituente diritto vivente.2.1.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si èdiscostata dall’orientamento espresso da questa Corte inrelazione alle fattispecie tipizzate dall’art. 55 quater del d.lgs.n. 165/2001 secondo cui in tema di licenziamento disciplinare(prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis,del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsafraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione delsistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche lamancata registrazione delle uscite interruttive del servizio,senza che la tipizzazione della sanzione determini aNlucmuenro registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/2026automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di mNumeerriot odi raccolta generale 15713/2026la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza delD ata pubblicazione 22/05/2026provvedimento disciplinare. (vedi Cass. Sez.

L., Sentenza n.30418 del 02/11/2023).2.2.

La motivazione della sentenza impugnata (peraltro ilmotivo non denuncia la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c.) è tutt’altro che apodittica ed apparente.In particolare, la Corte di merito ha valutato l’intenzionalitàdella condotta, il coinvolgimento di sottoposti, la pretestuositàdegli argomenti addotti a difesa, il ruolo di responsabilitàl’avvenuta lesione del vincolo fiduciario, tale da integraregiusta causa di licenziamento.Inoltre, la valutazione di proporzionalità operata dal giudice diappello è da ritenersi congrua e logica sicché trovaapplicazione il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio diproporzionalità tra licenziamento e addebito contestato èdevoluto al giudice di merito, in quanto implica unapprezzamento dei fatti che hanno dato origine allacontroversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltantoquando la motivazione della sentenza impugnata sul puntomanchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistentinell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loroinconciliabili, oppure perplessi o manifestamente edobiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata daomesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel sensoche l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad undiverso esito della controversia. (Cass. Sez.

L., Sentenza n.107 del 03/01/2024).Conseguentemente, il profilo di censura è inammissibile nNuemlelaro registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/2026misura in cui è finalizzato a richiedere a questa Corte un Nnuumoervo odi raccolta generale 15713/2026e diverso giudizio di proporzionalità tra licenziamento eD ata pubblicazione 22/05/2026addebito contestato, devoluto al giudice di merito, sindacabilein sede di legittimità, solo nel caso di sua incongruenza eillogicità che, come detto, non ricorrono nel caso di specie.3.

La regolamentazione delle spese segue il principio dellasoccombenza.4.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 5.000,00 a titolo di compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 15713/2026Data pubblicazione 22/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
POLI, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope2026 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1980 - controricorrente –avverso la sentenza n. 28/2025 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 18/03/2025 R.G.N. 382/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. L’odierno ricorrente, in precedenza dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, è stato sottoposto alla sanzionedisciplinare del licenziamento senza preavviso, irrogata in Nduamtearo registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/202628/4/2023, ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, letterNau mae)ro edi raccolta generale 15713/2026comma 1 bis T.U.P.I., per avere falsamente attestato la propriaD ata pubblicazione 22/05/2026presenza in servizio nei giorni 10/11/2022 e 11/11/2022, conmodalità fraudolente ed avvalendosi della collaborazione diterzi.[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, adito il Tribunale, chiedendol’annullamento della sanzione comminata, a suo diresproporzionata, essendo le condotte contestate sorrette damera colpa e non da dolo.2. Il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda, consentenza successivamente confermata dalla Corte di appello diTorino.3. La Corte territoriale, escluso il carattere colposo dei fatti econfermatane la natura fraudolenta, ha infatti ritenuto come lagravità dell’addebito (per il disvalore dei comportamenticontestati, l’intenzionalità dell’elemento soggettivo, lemansioni di responsabilità svolte dal Modica, la circostanza cheegli si sia avvalso della collaborazione di un sottoposto)giustificasse il venir meno del rapporto fiduciario con il datoredi lavoro, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva,restando irrilevanti in tal senso le valutazioni positive ricevutedal lavoratore.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in ununico motivo, cui resiste con controricorso l’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione agli artt. 55 quater d. lgs. n. 165 del 2001,2106 e 2119 c.c per quanto concerne la valutazione dellacondotta contestata, ritenuta apoditticamente di gravità Ntumaelero registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/2026da giustificare la sanzione espulsiva). Numero di raccolta generale 15713/2026Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe reso unaD ata pubblicazione 22/05/2026motivazione meramente apodittica con riguardo alla questionedella proporzionalità del licenziamento, omettendo di prenderein considerazione le circostanze addotte dal lavoratore, quali levalutazioni positive da lui ricevute in costanza di rapporto,l’unicità dell’episodio contestato, l’assenza di precedentispecifici e le peculiari modalità di svolgimento dei fatti.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, c.p.c.,essendosi, nel caso di specie, la decisione impugnatauniformata all’orientamento consolidato di questa Corte inordine alle questioni dedotte.Il ricorso non si confronta criticamente con tale orientamento,né prospetta argomenti idonei a sollecitarne il mutamento.Deve, pertanto, trovare applicazione il principio,costantemente affermato, secondo cui è inammissibile ilmotivo che si limita a contrapporre una diversa interpretazionedelle norme indicate ovvero una difforme valutazione delleemergenze istruttorie, senza misurarsi con l’orientamentoconsolidato costituente diritto vivente.2.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si èdiscostata dall’orientamento espresso da questa Corte inrelazione alle fattispecie tipizzate dall’art. 55 quater del d.lgs.n. 165/2001 secondo cui in tema di licenziamento disciplinare(prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis,del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsafraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione delsistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche lamancata registrazione delle uscite interruttive del servizio,senza che la tipizzazione della sanzione determini aNlucmuenro registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/2026automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di mNumeerriot odi raccolta generale 15713/2026la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza delD ata pubblicazione 22/05/2026provvedimento disciplinare. (vedi Cass. Sez. L., Sentenza n.30418 del 02/11/2023).2.2. La motivazione della sentenza impugnata (peraltro ilmotivo non denuncia la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c.) è tutt’altro che apodittica ed apparente.In particolare, la Corte di merito ha valutato l’intenzionalitàdella condotta, il coinvolgimento di sottoposti, la pretestuositàdegli argomenti addotti a difesa, il ruolo di responsabilitàl’avvenuta lesione del vincolo fiduciario, tale da integraregiusta causa di licenziamento.Inoltre, la valutazione di proporzionalità operata dal giudice diappello è da ritenersi congrua e logica sicché trovaapplicazione il consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio diproporzionalità tra licenziamento e addebito contestato èdevoluto al giudice di merito, in quanto implica unapprezzamento dei fatti che hanno dato origine allacontroversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltantoquando la motivazione della sentenza impugnata sul puntomanchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistentinell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loroinconciliabili, oppure perplessi o manifestamente edobiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata daomesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel sensoche l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad undiverso esito della controversia. (Cass. Sez. L., Sentenza n.107 del 03/01/2024).Conseguentemente, il profilo di censura è inammissibile nNuemlelaro registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/2026misura in cui è finalizzato a richiedere a questa Corte un Nnuumoervo odi raccolta generale 15713/2026e diverso giudizio di proporzionalità tra licenziamento eD ata pubblicazione 22/05/2026addebito contestato, devoluto al giudice di merito, sindacabilein sede di legittimità, solo nel caso di sua incongruenza eillogicità che, come detto, non ricorrono nel caso di specie.3. La regolamentazione delle spese segue il principio dellasoccombenza.4. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodi un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aquello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 5.000,00 a titolo di compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 18732/2025Numero sezionale 1980/2026Numero di raccolta generale 15713/2026Data pubblicazione 22/05/2026