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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01008/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA]', in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]ANTUONO per [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 gennaio 2020 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il Tribunale di Piacenza, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso nei reati di rapina e lesione personale aggravate e li aveva condannati alle pene di tre anni, dieci mesi di reclusione e 900,00 curo di multa (il primo) e di tre anni, tre mesi di reclusione e 600,00 euro di multa gli altri tre, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i quattro imputati avevano costretto [OSCURATO:PERSONA] a salire sull'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], lo avevano poi minacciato e colpito, procurandogli varie lesioni, e si erano impossessati degli occhiali da sole, del telefono cellulare e dell'orologio che la vittima aveva con sé, prima di scaricarla.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di norme processuali (artt. 192, comma 1, 546, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di rapina e lesione personale.

La Corte di appello, degradate importanti incongruenze rilevate dalla difesa a imprecisioni di dettaglio, ha spiegato in modo illogico i punti della vicenda ritenuti meritevoli di approfondimento: per quale motivo i due amici di [OSCURATO:PERSONA] non chiamarono le forze dell'ordine quando lo videro aggredito; quale fu lo scopo della successiva spedizione organizzata dalla persona offesa; per quale ragione in tale occasione non si fosse cercato l'oggetto più prezioso (un orologio Rolex) in ipotesi prima sottratto alla vittima.

La sentenza impugnata non ha preso in considerazione la plausibile ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, ovvero che non vi fosse stata alcuna sottrazione di beni e che lo scopo della spedizione fosse stato "eminentemente punitivo/ritorsivo"; [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato in [OSCURATO:PERSONA] e nei suoi amici il capro espiatorio per giustificare ai propri genitori la sparizione dell'orologio del nonno, verosimilmente ceduto al fine di acquistare marijuana, sostanza della quale egli era assiduo consumatore, pur disponendo di modeste somme di denaro ricevute settimanalmente dai genitori.

Erroneamente il giudice di appello ha considerato priva di "rilevanza determinante" la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha smentito su vari punti le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e degli amici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalorando nel contempo quanto dichiarato da Elhaddad (originario quinto imputato) in sede di interrogatorio.

Anche la ritenuta compatibilità fra le lesioni refertate a [OSCURATO:PERSONA] e la sua versione dei fatti non considera importanti risultanze probatorie ed è contraddetta da altre.

3.2. Con il secondo motivo la difesa censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione nel reato ex art. 393 cod. pen. del fatto contestato come rapina, potendosi evincere dalle dichiarazioni della stessa persona offesa che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] derivasse non già da una cessione di sostanza stupefacente (reato dal quale il ricorrente è stato assolto) bensì da un prestito fatto a [OSCURATO:PERSONA] per acquistarla.

4. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce il vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), "per mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in punto alla ritenuta colpevolezza dell'imputato".

La Corte di appello, in primo luogo, ha omesso di valutare le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], inizialmente presente nell'autovettura dallo stesso condotta, che ha contraddetto in più punti quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la sentenza non ha spiegato come sia stato possibile che nessuno dei clienti del bar, nei pressi del quale si svolse la scena, avesse chiamato la Polizia, non allertata da [OSCURATO:PERSONA] neppure dopo il fatto, circostanza che rafforza la versione resa da [OSCURATO:PERSONA] circa il credito da questi vantato, all'origine del suo tentativo di chiederne conto alla stessa persona offesa.

La Corte di appello ha anche trascurato un successivo episodio che vide [OSCURATO:PERSONA] quale protagonista negativo (nel 2015 fu denunciato per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti da scasso), ritenendo la sua versione nella sostanza attendibile, pur non essendo stato neppure provato che il giorno del fatto egli avesse con sé l'orologio.

La difesa ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato nei seguenti motivi.

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

La sentenza non ha valutato la carenza delle indagini e la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, prive di riscontri, e quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, esaminando solo alcune deduzioni difensive, ha svolto argomentazioni censurabili in ordine a vari aspetti, riguardanti il comportamento omissivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non allertarono la Polizia; le ragioni della spedizione organizzata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e il mancato riferimento all'orologio; le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA]; la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Vizio motivazionale in relazione alla omessa riqualificazione nel reato ex art. 393 cod. pen., risultando provato e anche ritenuto in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] fosse debitore di una somma di denaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le aggravanti, espresso in termini di equivalenza e non di prevalenza delle prime.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo.

6.1. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità.

La teste Coniglio ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse all'interno dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] e anche i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno affermato che fu il ricorrente a costringere [OSCURATO:PERSONA] a salire a bordo della stessa, circostanza riferita dalla sola persona offesa.

Nella sentenza non vi è alcuna motivazione circa il ruolo avuto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni sulle quali si fonda la sua condanna.

La difesa ha depositato una memoria nella quale sono state riprese e ribadite le argomentazioni svolte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili perché deducono motivi non consentiti o manifestamente infondati.

2. I motivi proposti dai ricorrenti in ordine all'affermazione di responsabilità sono in buona parte sovrapponibili e scontano tutti un vizio di fondo, avendo proposto censure inammissibili in sede di legittimità, in quanto intese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha anche denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v.

Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Le deduzioni difensive, dunque, possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale, ma in proposito va evidenziato che in tutti i ricorsi esso è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, cit., in motivazione).

Anche a prescindere da questo rilievo, tutti i ricorrenti, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non hanno lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, cosicché è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).3.

La Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive, dovendosi comunque ribadire che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841).

Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38840 del 28/09/2021, Mattera, non mass.): ciò è quanto riscontrabile nella sentenza impugnata.

Il giudice di appello, infatti, ha ribadito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sul quale il Tribunale aveva espresso ampie argomentazioni (pagg. 27-29 della sentenza di primo grado), evidenziando anche la credibilità di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente non inficiata dalla denuncia dallo stesso subita l'anno seguente per un episodio del tutto avulso dalla vicenda in esame.

In particolare, già il Tribunale, dinanzi al quale furono assunte le prove, ha logicamente spiegato che la versione resa dalla persona offesa è avvalorata dalle ammissioni di fatti che avrebbero potuta metterla in cattiva luce, oltre che dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti a quasi tre anni di distanza dai fatti (il che può spiegare che i loro ricordi "non sempre sono risultati nitidi"), da quella della madre di [OSCURATO:PERSONA] sulle confidenze ricevute dal figlio e sul possesso dell'orologio, dalla certificazione medica, attestante le lesioni subite.

La sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha richiamato e applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita pare civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n.12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v.

Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Parziali incongruenze fra le dichiarazioni dei testi dell'accusa sono state dalla Corte territoriale ritenute inidonee a svalutare il giudizio di complessiva attendibilità delle stesse, in ossequio al principio secondo il quale «la frazionabilità della valutazione del narrato è legittima sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte di esso ritenuta inattendibile e le rimanenti parti e che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante» (così Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200; in senso conforme v.

Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013, B., Rv. 254133; più di recente cfr. Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 9112 del 17/02/2021, Sagrestano, non mass.).

Il nucleo fondamentale delle suddette dichiarazioni è stato ritenuto coerente e non inficiato da quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], che comunque ha affermato di essere stata in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una fase precedente e di essersi allontanata prima che [OSCURATO:PERSONA] (Tito) ed Elhaddad (Mido) salissero sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA].

Vi è contrasto, indubbiamente, con quanto riferito dai testi dell'accusa, ma la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr., ad es., Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v.

Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione).La sentenza impugnata ha anche specificamente considerato il contrasto fra le dichiarazioni della Coniglio e quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], là dove la prima ha smentito che [OSCURATO:PERSONA] fosse transitato in bicicletta, potendo così notare il Rolex della persona offesa; tuttavia - si è logicamente osservato - "che tale consapevolezza sia stata acquisita prima del prelevamento della persona offesa, ovvero che sia stata acquisita allorché il [OSCURATO:PERSONA] si trovava già a bordo della vettura, non incide sulla rilevanza penale dell'impossessamento dell'orologio" (pag. 9).

4. Già il primo giudice, dopo avere ampiamente sintetizzato le dichiarazioni rese dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elhaddad (pagg. 22-27), aveva analiticamente spiegato per quali ragioni la versione dagli stessa fornita fosse non solo contrastante con quella dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche illogica sotto molteplici profili: [OSCURATO:PERSONA], che non si riteneva debitore di alcuna somma, non aveva alcuna ragione per salire sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] che con insistenza pretendeva la consegna di 200 euro; il viaggio in aperta campagna non giustificava una normale discussione; la limitata violenza utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] non spiegava il tipo di lesioni riscontrate su [OSCURATO:PERSONA] in ospedale (pagg. 28-29).

La Corte di appello, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha fornito una ulteriore autonoma ipotesi, non manifestamente illogica, del motivo per il quale i due amici della persona offesa non chiamarono la Polizia (la loro consapevolezza, pur se non dichiarata, della esistenza di pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto l'acquisto di sostanza stupefacente) e, sulla base delle risultanze probatorie, ha escluso che nel corso della successiva spedizione non fosse stata chiesta la restituzione anche dell'orologio (come peraltro affermato dalla persona offesa).

E' del tutto logico, contrariamente alla deduzione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che Mannino, impossibilitato a reagire di fronte a cinque persone, abbia poi trovato il coraggio di cercare di recuperare quanto sottrattogli, spalleggiato da una decina di persone.

Per contro, la tesi alternativa proposta dalla stessa difesa ([OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente accusato [OSCURATO:PERSONA] e i suoi amici per giustificare ai propri genitori la sparizione dell'orologio del nonno) è rimasta priva di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed è inidonea a costituire un ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995; Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266131; Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780) Va poi ribadito che la regola che consente la condanna solo in assenza di ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua inosservanza si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); detto principio non consente alla Corte di cassazione di valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, una volta che tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, non mass.).

Inoltre, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).

5. Prive di ogni fondamento sono le specifiche doglianze proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancanza di prova circa il contributo causale dallo stesso apportato.

Dall'ampia ricostruzione del fatto, operata dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 5-18), censurata negli atti di appello con motivi ritenuti dalla Corte infondati, emerge chiaramente che i tre testimoni hanno dichiarato tutti che [OSCURATO:PERSONA] (Tito) ed Elhaddad (Mido) costrinsero la persona offesa a salire sul veicolo di [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale, poi, la stessa - come dichiarato in dibattimento, a conferma di quanto denunciato tre giorni dopo l'aggressione - fu insultata e minacciata da tutti, quindi anche da [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo la sottrazione degli occhiali, del telefono e dell'orologio.

In proposito va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260).

6. E' manifestamente infondato anche il motivo con il quale le difese di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato l'omessa riqualificazione nel reato ex art.393 cod. pen. del fatto contestato come rapina.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il delitto ex art. 393 cod. pen. è configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (ex plurimis v.

Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584).

Il principio è stato da ultimo ribadito anche dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che hanno osservato come, nell'affine ipotesi della estorsione «l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli».

Le Sezioni unite, inoltre, hanno osservato che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, in quanto la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 cod. pen., «ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile».Trattasi di principi estensibili alla fattispecie della rapina; peraltro, proprio avuto riguardo ai rapporti fra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, si è osservato che l'elemento distintivo dei due reati risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484 del 13/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685).

In applicazione del suddetto principio, in una fattispecie analoga a quella di cui si tratta, si è quindi ritenuta immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti degli imputati, i quali, vantando un credito riconducibile alla mancata restituzione di una modesta somma di denaro elargita alla persona offesa, l'avevano inseguita e, nel corso della colluttazione successivamente sviluppatasi, le avevano sottratto il cellulare (in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Spada, Rv 263842 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 36130 del 14/09/2021, Cerniglia, non mass.).

E' del tutto evidente, nel caso in esame, che [OSCURATO:PERSONA] mai avrebbe potuto chiedere in giudizio a [OSCURATO:PERSONA] la consegna di un orologio Rolex, di un cellulare e degli occhiali da sole, indipendentemente dalla causale prospettata dallo stesso ricorrente, alternativa, peraltro, a quella illecita ritenuta dai giudici di merito.

7. Sono prive di fondamento le doglianze espresse in ordine al trattamento sanzionatorio nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con un giudizio di comparazione ritenuto dalla Corte adeguato in ragione di quanto evidenziato dal Tribunale ("contesto criminoso improntato ad un rilevante impiego di violenza - sia in ragione del sequestro della persona offesa, sia in ragione dell'apprezzabile lasso temporale in cui tale condizione si protrasse, sia in ragione delle lesioni inferte e della rapina come descritta in imputazione, sia in ragione della ascrivibilità delle condotte a più soggetti a fronte di una unica persona offesa").

La motivazione risulta incensurabile, considerato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v.l I Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; di recente v.

Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 39576 del 20/10/2021, Vozza, non mass.).

Ad esito del suddetto giudizio, la pena è stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale, cosicché correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto privo di fondamento il motivo di gravame con il quale si era lamentato un trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso.

In ordine alla entità del risarcimento del danno, il ricorrente non ha riproposto la censura svolta in appello, essendosi limitato a dedurre che l'impugnazione proposta "contro la pronuncia di condanna estende i propri effetti" alle statuizioni civili.

8. All'inammissibilità delle impugnazioni segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA]', in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]ANTUONO per [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 gennaio 2020 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il Tribunale di Piacenza, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso nei reati di rapina e lesione personale aggravate e li aveva condannati alle pene di tre anni, dieci mesi di reclusione e 900,00 curo di multa (il primo) e di tre anni, tre mesi di reclusione e 600,00 euro di multa gli altri tre, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i quattro imputati avevano costretto [OSCURATO:PERSONA] a salire sull'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], lo avevano poi minacciato e colpito, procurandogli varie lesioni, e si erano impossessati degli occhiali da sole, del telefono cellulare e dell'orologio che la vittima aveva con sé, prima di scaricarla. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di norme processuali (artt. 192, comma 1, 546, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati di rapina e lesione personale. La Corte di appello, degradate importanti incongruenze rilevate dalla difesa a imprecisioni di dettaglio, ha spiegato in modo illogico i punti della vicenda ritenuti meritevoli di approfondimento: per quale motivo i due amici di [OSCURATO:PERSONA] non chiamarono le forze dell'ordine quando lo videro aggredito; quale fu lo scopo della successiva spedizione organizzata dalla persona offesa; per quale ragione in tale occasione non si fosse cercato l'oggetto più prezioso (un orologio Rolex) in ipotesi prima sottratto alla vittima. La sentenza impugnata non ha preso in considerazione la plausibile ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, ovvero che non vi fosse stata alcuna sottrazione di beni e che lo scopo della spedizione fosse stato "eminentemente punitivo/ritorsivo"; [OSCURATO:PERSONA] aveva individuato in [OSCURATO:PERSONA] e nei suoi amici il capro espiatorio per giustificare ai propri genitori la sparizione dell'orologio del nonno, verosimilmente ceduto al fine di acquistare marijuana, sostanza della quale egli era assiduo consumatore, pur disponendo di modeste somme di denaro ricevute settimanalmente dai genitori. Erroneamente il giudice di appello ha considerato priva di "rilevanza determinante" la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha smentito su vari punti le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e degli amici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalorando nel contempo quanto dichiarato da Elhaddad (originario quinto imputato) in sede di interrogatorio. Anche la ritenuta compatibilità fra le lesioni refertate a [OSCURATO:PERSONA] e la sua versione dei fatti non considera importanti risultanze probatorie ed è contraddetta da altre. 3.2. Con il secondo motivo la difesa censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione nel reato ex art. 393 cod. pen. del fatto contestato come rapina, potendosi evincere dalle dichiarazioni della stessa persona offesa che il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] derivasse non già da una cessione di sostanza stupefacente (reato dal quale il ricorrente è stato assolto) bensì da un prestito fatto a [OSCURATO:PERSONA] per acquistarla. 4. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce il vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), "per mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in punto alla ritenuta colpevolezza dell'imputato". La Corte di appello, in primo luogo, ha omesso di valutare le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], inizialmente presente nell'autovettura dallo stesso condotta, che ha contraddetto in più punti quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la sentenza non ha spiegato come sia stato possibile che nessuno dei clienti del bar, nei pressi del quale si svolse la scena, avesse chiamato la Polizia, non allertata da [OSCURATO:PERSONA] neppure dopo il fatto, circostanza che rafforza la versione resa da [OSCURATO:PERSONA] circa il credito da questi vantato, all'origine del suo tentativo di chiederne conto alla stessa persona offesa. La Corte di appello ha anche trascurato un successivo episodio che vide [OSCURATO:PERSONA] quale protagonista negativo (nel 2015 fu denunciato per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti da scasso), ritenendo la sua versione nella sostanza attendibile, pur non essendo stato neppure provato che il giorno del fatto egli avesse con sé l'orologio. La difesa ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato nei seguenti motivi. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La sentenza non ha valutato la carenza delle indagini e la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, prive di riscontri, e quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, esaminando solo alcune deduzioni difensive, ha svolto argomentazioni censurabili in ordine a vari aspetti, riguardanti il comportamento omissivo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non allertarono la Polizia; le ragioni della spedizione organizzata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e il mancato riferimento all'orologio; le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA]; la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Vizio motivazionale in relazione alla omessa riqualificazione nel reato ex art. 393 cod. pen., risultando provato e anche ritenuto in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] fosse debitore di una somma di denaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le aggravanti, espresso in termini di equivalenza e non di prevalenza delle prime. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo. 6.1. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità. La teste Coniglio ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse all'interno dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] e anche i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno affermato che fu il ricorrente a costringere [OSCURATO:PERSONA] a salire a bordo della stessa, circostanza riferita dalla sola persona offesa. Nella sentenza non vi è alcuna motivazione circa il ruolo avuto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni sulle quali si fonda la sua condanna. La difesa ha depositato una memoria nella quale sono state riprese e ribadite le argomentazioni svolte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili perché deducono motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. I motivi proposti dai ricorrenti in ordine all'affermazione di responsabilità sono in buona parte sovrapponibili e scontano tutti un vizio di fondo, avendo proposto censure inammissibili in sede di legittimità, in quanto intese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha anche denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; da ultimo v. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Le deduzioni difensive, dunque, possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale, ma in proposito va evidenziato che in tutti i ricorsi esso è stato denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, cit., in motivazione). Anche a prescindere da questo rilievo, tutti i ricorrenti, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non hanno lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, cosicché è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).3. La Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive, dovendosi comunque ribadire che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38840 del 28/09/2021, Mattera, non mass.): ciò è quanto riscontrabile nella sentenza impugnata. Il giudice di appello, infatti, ha ribadito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sul quale il Tribunale aveva espresso ampie argomentazioni (pagg. 27-29 della sentenza di primo grado), evidenziando anche la credibilità di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente non inficiata dalla denuncia dallo stesso subita l'anno seguente per un episodio del tutto avulso dalla vicenda in esame. In particolare, già il Tribunale, dinanzi al quale furono assunte le prove, ha logicamente spiegato che la versione resa dalla persona offesa è avvalorata dalle ammissioni di fatti che avrebbero potuta metterla in cattiva luce, oltre che dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti a quasi tre anni di distanza dai fatti (il che può spiegare che i loro ricordi "non sempre sono risultati nitidi"), da quella della madre di [OSCURATO:PERSONA] sulle confidenze ricevute dal figlio e sul possesso dell'orologio, dalla certificazione medica, attestante le lesioni subite. La sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha richiamato e applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita pare civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n.12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Parziali incongruenze fra le dichiarazioni dei testi dell'accusa sono state dalla Corte territoriale ritenute inidonee a svalutare il giudizio di complessiva attendibilità delle stesse, in ossequio al principio secondo il quale «la frazionabilità della valutazione del narrato è legittima sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte di esso ritenuta inattendibile e le rimanenti parti e che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante» (così Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200; in senso conforme v. Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013, B., Rv. 254133; più di recente cfr. Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 9112 del 17/02/2021, Sagrestano, non mass.). Il nucleo fondamentale delle suddette dichiarazioni è stato ritenuto coerente e non inficiato da quelle della teste [OSCURATO:PERSONA], che comunque ha affermato di essere stata in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una fase precedente e di essersi allontanata prima che [OSCURATO:PERSONA] (Tito) ed Elhaddad (Mido) salissero sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. Vi è contrasto, indubbiamente, con quanto riferito dai testi dell'accusa, ma la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr., ad es., Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione).La sentenza impugnata ha anche specificamente considerato il contrasto fra le dichiarazioni della Coniglio e quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], là dove la prima ha smentito che [OSCURATO:PERSONA] fosse transitato in bicicletta, potendo così notare il Rolex della persona offesa; tuttavia - si è logicamente osservato - "che tale consapevolezza sia stata acquisita prima del prelevamento della persona offesa, ovvero che sia stata acquisita allorché il [OSCURATO:PERSONA] si trovava già a bordo della vettura, non incide sulla rilevanza penale dell'impossessamento dell'orologio" (pag. 9). 4. Già il primo giudice, dopo avere ampiamente sintetizzato le dichiarazioni rese dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elhaddad (pagg. 22-27), aveva analiticamente spiegato per quali ragioni la versione dagli stessa fornita fosse non solo contrastante con quella dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche illogica sotto molteplici profili: [OSCURATO:PERSONA], che non si riteneva debitore di alcuna somma, non aveva alcuna ragione per salire sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] che con insistenza pretendeva la consegna di 200 euro; il viaggio in aperta campagna non giustificava una normale discussione; la limitata violenza utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] non spiegava il tipo di lesioni riscontrate su [OSCURATO:PERSONA] in ospedale (pagg. 28-29). La Corte di appello, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha fornito una ulteriore autonoma ipotesi, non manifestamente illogica, del motivo per il quale i due amici della persona offesa non chiamarono la Polizia (la loro consapevolezza, pur se non dichiarata, della esistenza di pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto l'acquisto di sostanza stupefacente) e, sulla base delle risultanze probatorie, ha escluso che nel corso della successiva spedizione non fosse stata chiesta la restituzione anche dell'orologio (come peraltro affermato dalla persona offesa). E' del tutto logico, contrariamente alla deduzione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che Mannino, impossibilitato a reagire di fronte a cinque persone, abbia poi trovato il coraggio di cercare di recuperare quanto sottrattogli, spalleggiato da una decina di persone. Per contro, la tesi alternativa proposta dalla stessa difesa ([OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente accusato [OSCURATO:PERSONA] e i suoi amici per giustificare ai propri genitori la sparizione dell'orologio del nonno) è rimasta priva di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed è inidonea a costituire un ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995; Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266131; Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Filippone, Rv. 264780) Va poi ribadito che la regola che consente la condanna solo in assenza di ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua inosservanza si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); detto principio non consente alla Corte di cassazione di valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, una volta che tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579; da ultimo v. Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, non mass.). Inoltre, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 5. Prive di ogni fondamento sono le specifiche doglianze proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancanza di prova circa il contributo causale dallo stesso apportato. Dall'ampia ricostruzione del fatto, operata dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 5-18), censurata negli atti di appello con motivi ritenuti dalla Corte infondati, emerge chiaramente che i tre testimoni hanno dichiarato tutti che [OSCURATO:PERSONA] (Tito) ed Elhaddad (Mido) costrinsero la persona offesa a salire sul veicolo di [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale, poi, la stessa - come dichiarato in dibattimento, a conferma di quanto denunciato tre giorni dopo l'aggressione - fu insultata e minacciata da tutti, quindi anche da [OSCURATO:PERSONA], prima e dopo la sottrazione degli occhiali, del telefono e dell'orologio. In proposito va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260). 6. E' manifestamente infondato anche il motivo con il quale le difese di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno lamentato l'omessa riqualificazione nel reato ex art.393 cod. pen. del fatto contestato come rapina. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il delitto ex art. 393 cod. pen. è configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (ex plurimis v. Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584). Il principio è stato da ultimo ribadito anche dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che hanno osservato come, nell'affine ipotesi della estorsione «l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». Le Sezioni unite, inoltre, hanno osservato che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, in quanto la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 cod. pen., «ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile».Trattasi di principi estensibili alla fattispecie della rapina; peraltro, proprio avuto riguardo ai rapporti fra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, si è osservato che l'elemento distintivo dei due reati risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa (Sez. 2, n. 11484 del 13/12/2016, dep. 2017, Marni, Rv. 269685). In applicazione del suddetto principio, in una fattispecie analoga a quella di cui si tratta, si è quindi ritenuta immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti degli imputati, i quali, vantando un credito riconducibile alla mancata restituzione di una modesta somma di denaro elargita alla persona offesa, l'avevano inseguita e, nel corso della colluttazione successivamente sviluppatasi, le avevano sottratto il cellulare (in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Spada, Rv 263842 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 36130 del 14/09/2021, Cerniglia, non mass.). E' del tutto evidente, nel caso in esame, che [OSCURATO:PERSONA] mai avrebbe potuto chiedere in giudizio a [OSCURATO:PERSONA] la consegna di un orologio Rolex, di un cellulare e degli occhiali da sole, indipendentemente dalla causale prospettata dallo stesso ricorrente, alternativa, peraltro, a quella illecita ritenuta dai giudici di merito. 7. Sono prive di fondamento le doglianze espresse in ordine al trattamento sanzionatorio nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con un giudizio di comparazione ritenuto dalla Corte adeguato in ragione di quanto evidenziato dal Tribunale ("contesto criminoso improntato ad un rilevante impiego di violenza - sia in ragione del sequestro della persona offesa, sia in ragione dell'apprezzabile lasso temporale in cui tale condizione si protrasse, sia in ragione delle lesioni inferte e della rapina come descritta in imputazione, sia in ragione della ascrivibilità delle condotte a più soggetti a fronte di una unica persona offesa"). La motivazione risulta incensurabile, considerato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v.l I Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; di recente v. Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 39576 del 20/10/2021, Vozza, non mass.). Ad esito del suddetto giudizio, la pena è stata determinata in misura assai prossima al minimo edittale, cosicché correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto privo di fondamento il motivo di gravame con il quale si era lamentato un trattamento sanzionatorio eccessivamente gravoso. In ordine alla entità del risarcimento del danno, il ricorrente non ha riproposto la censura svolta in appello, essendosi limitato a dedurre che l'impugnazione proposta "contro la pronuncia di condanna estende i propri effetti" alle statuizioni civili. 8. All'inammissibilità delle impugnazioni segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 01008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris