CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità nel resto del ricorso, e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], volta a confutare la requisitoria del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 07/06/2022, la Corte di appello di Napoli, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 12/05/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 13/11/2011, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e, quale legale rappresentante di I.P.R.E., dichiarata fallita il 23/11/2011, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza delle norme processuali. Dopo la sentenza di primo grado e nella pendenza dei termini per l'appello, l'imputato nominava quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando ogni precedente nomina, ma il decreto di citazione per il giudizio di appello veniva notificato al precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (anche per conto dell'imputato), mentre nessuna notificazione veniva indirizzata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore dell'imputato e firmatario dell'atto di appello, sicché la sentenza di appello è affetta da nullità assoluta e insanabile. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità nel resto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria volta a confutare la requisitoria del P.G. Il ricorso è fondato. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error ín procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si evince quanto segue: con atto depositato il 13/12/2017, Ragosta nominava quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], revocando ogni altra nomina; la nuova nomina è inserita agli atti del fascicolo; l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado veniva sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; le notifiche relative al giudizio di appello sono state effettuate all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e come domiciliatario dell'imputato; l'intestazione della sentenza di appello indica nell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il difensore di fiducia dell'imputato.Ne consegue che sussiste la nullità denunciata, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello d