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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 34330/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17142-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio legale ICHINO - BRUGNATELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] del processo per rinuncia R.G.N. 17142/2022 Cron.

Rep.

Ud. 17/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1619/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 987/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la sentenza di primo grado che, sul presupposto della nullità della cessione di ramo d’azienda dalla predetta società a Modis Italia (dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 5129/2019) e del mancato ripristino del rapporto di lavoro, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] le retribuzioni dovute dalla messa in mora.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

4. Preliminarmente, si dà atto che [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (v.

Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008);

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17142-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio legale ICHINO - BRUGNATELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] del processo per rinuncia R.G.N. 17142/2022 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1619/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 987/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la sentenza di primo grado che, sul presupposto della nullità della cessione di ramo d’azienda dalla predetta società a Modis Italia (dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 5129/2019) e del mancato ripristino del rapporto di lavoro, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] le retribuzioni dovute dalla messa in mora. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Preliminarmente, si dà atto che [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (v. Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); 5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite; 6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il pr
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