CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22823/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 104-41009/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di entrambi i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata e chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, in presenza del divieto di prevalenza di cui al quarto comma dell'art. 69 cod. pen.. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati di estorsione contestati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata anche la qualificazione giuridica del fatto, caratterizzato da evidente finalità di profitto, con altrui danno (entrambi aspetti dimostrati ed argomentati in sentenza); del pari a dirsi per la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., in aggiunta alle già riconosciute attenuanti generiche, stimate in regime di equivalenza. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla postulata al fatto narrato, avendo l'imputato agito nella aggressione patrimoniale attraverso la violenza contra ius rivolta alla persona. 1.4. Anche il motivo comune (divieto di prevalenza in ragione della recidiva ritenuta) si palesa, oltre che aspecifico, manifestamente infondato in diritto, in quanto: posto che è stata già resa equivalenza tra circostanze di segno diverso, al riconoscimento delle circostanze generiche non potrebbe comunque annettersi alcuna efficacia ulteriormente diminuente, in considerazione della già ridotta dimensione della pena base e del divieto di bilanciamento in prevalenza, precluso dal testo letterale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. (Sez. 2. N. 47030, del 3/10/2013, Rv. 257822). La recidiva è stata inoltre correttamente ritenuta, avendo il giudizio di merito valorizzato l'accresciuta pericolosità ed il maggior grado di colpevolezza dell'imputato. La Corte ha altresì argomentato lucidamente in ordine al diniego della 104-41009/2022 circostanza attenuante connessa allo scarso danno patrimoniale provocato. Sia per la ontologia fatta palese nell'occorso che per la plurioffensività del delitto. 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 202