CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 33684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1493/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della P UGLIA n.1369/2016 depositata i l 31/05/2016 . E sul ricorso iscrittosempre al n. 1493/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso diniego di condono; sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha dichiarato di non opporsi all’istanza di sospensione del giudizio; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, e successivamente in riconvocazione il 23 novembre 2023, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’ Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Suprema Corte, sulla base di sei motivi, la sentenza n. 1369/27/2016, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata, sentenza in forza della quale era stata confermata la pronunzia di primo grado di annullamento di un avviso di liquidazione in materia di registro emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Questi ultimi hanno resistito con controricorso. 3. Successivamente i contribuenti, con atto pervenuto in cancelleria in data 7 giugno 2019, premesso di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite di cui all’ art. 6 d.l. n. 119/2018 e di aver effettuato il pagamento degli importi previsti da tale definizione, hanno formulato istanza di sospensione del processo sino al 31/12/2020. 3.1. Nelle more, essendo intervenuto diniego di definizione agevolata, i contribuenti hanno impugnato innanzi a questa Corte detto provvedimento sulla scorta di un unico motivo. 3.2. L’ ufficio nulla ha dedotto. 3.3. Successivamente, con nota del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesto sospendersi il giudizio in ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 197/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva questa Corte che la sentenza pronunciata riguarda atti impositivi contemplati nell’elenco, aggiornato al [OSCURATO:DATA_NASCITA], recentemente trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. 2. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. 3. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. 4. Ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5. Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato a carico della parte contribuente che ha impugnato il diniego di condono (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 5 ottobre 2023 ed, in riconvocazione, in data 23 Novembre 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] ) ([OSCURATO:PERSONA])