CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 27821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12830/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) giusta procura speciale in atti, conferita su separato documento informatico, sottoscritto digitalmente posta in calce al presente ricorso nativo digitale ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: accertamento – valutazione decreto archiviazione penale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 9821/10/23 depositata il 29/11/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TYX03C500159 e dell’avviso di accertamento n. TYX07C500244 emessi dall’Agenzia delle Entrate a titolo di Ires, Iva e Irap per l’anno 2011. Parallelo ricorso veniva proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. TYX01C500275 a titolo di IVA per l’anno 2011. Analogo ricorso veniva proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. TYX01C500221 a titolo di IVA per l’anno 2011; - gli accertamenti derivavano da verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza in esito alla quale si riteneva che gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano avvalsi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] (amministrata da [OSCURATO:PERSONA], fratello dei committenti) per giustificare l’esecuzione di lavori mai realizzati, ammessi a finanziamento agevolato; - in sintesi, l’[OSCURATO:PERSONA] disconosceva i costi rappresentati dalla società per € 568.030,00 (con conseguente recupero a tassazione del maggiore reddito e della corrispondente IVA). I ricorsi venivano riuniti in primo grado e accolti; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - la CGT di secondo grado, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava invece la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con unico atto affidato a due motivi che illustrano con memoria; - resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale le parti ricorrenti hanno chiesto la decisione del Collegio; Considerato che: - va in primo luogo esaminata e disattesa l’istanza di rinvio in atti con la quale si segnala che è stato proposto ricorso per la revocazione della sentenza qui impugnata dinanzi alla CGT di II grado della Sicilia che risulta oggi iscritto al n. R.G.A. 2533/2024. Orbene, in relazione a tale contenzioso, la CGT di II grado della Sicilia ha fissato l’udienza di trattazione della controversia per il prossimo 29 settembre 2025; - trova infatti applicazione anche nella fattispecie per cui è causa la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale ([OSCURATO:PERSONA].Un., Ordinanza n. 32619 del 17/12/2018) in tema di rapporti tra ricorso per revocazione e ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza del Consiglio di Stato, la prevalenza del primo rimedio sul secondo si riferisce soltanto al caso della contemporanea pendenza dell'uno e dell'altro rimedio davanti alla Corte di legittimità, ovvero quando sia stato proposto ricorso per cassazione anche contro la sentenza che ha deciso la revocazione; in caso contrario, i due mezzi sono reciprocamente indipendenti, e proseguono paralleli, tenuto conto del carattere eccezionale della potestà attribuita al Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] giudice del primo ricorso di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo giudizio come previsto dall'art. 398, ultimo co., c.p.c.; - possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso; - il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. e per errore omissivo nella valutazione di un fatto sostanziale probatorio controverso: secondo i ricorrenti la corte di merito avrebbe operato un’errata valutazione delle conclusioni della minuziosa e complessa indagine tecnica eseguita dal consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero nell’ambito delle indagini condotte nel procedimento penale archiviato con decreto del 5 marzo 2018. I Giudici di II grado, infatti, sempre secondo i ricorrenti, avrebbero valutato il contenuto della Perizia allegata al decreto di archiviazione del 5 marzo 2018 del G.I.P. del Tribunale di Messina, in maniera del tutto errata, arrivando a sostenere che la stessa con contrastasse con l’assunto dell’inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture contestate, ma che anzi confermasse l’ipotesi accusatoria; - il motivo non può trovare accoglimento in nessuna delle sue due articolazioni; - quanto alla censura motivazionale, la stessa è manifestamente infondata: invero la pronuncia impugnata ha espresso in modo chiaro e agevolmente comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito per addivenire a decisione (Cass. Sez. Un. sent. n. 8053/2014) ponendosi quindi la motivazione censurata al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; - quanto all’asserito errore omissivo, poi, la censura risulta inammissibile perché costituisce nel concreto riproposizione di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] profili di merito; i ricorrenti sollecitano questa Corte, in sostanza, a un riesame e a una rivalutazione dei fatti di causa, operazione non consentita in questa sede di Legittimità; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 7 comma 5 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992 con riguardo alla distribuzione dell’onere probatorio in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere al CGT di secondo grado ritenuto assolto l’onere della prova gravante sull’Ufficio; - secondo i contribuenti, la sentenza impugnata si dimostrerebbe altresì illegittima nella parte i cui i Giudici della [OSCURATO:PERSONA] grado hanno ritenuto assolto da parte dell’Amministrazione finanziaria l’onere della prova su di essa gravante, completamente ignorando gli elementi probatori di segno contrario evidenziati dai ricorrenti, in particolare la perizia del dr. [OSCURATO:PERSONA] del 18 maggio 2017 posta a base della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nel procedimento penale nei confronti dei contribuenti e accolta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] con il decreto di archiviazione del 5 marzo 2018; - il motivo è infondato e al limite dell’inammissibile; - correttamente, la CTR dopo aver rilevato “l’esistenza di elementi oggettivi univocamente indicativi della falsità delle fatture in esame”, ha accertato che “a fronte di tali elementi nessuna prova di segno contrario è stata offerta. ….Nel caso di specie nessun elemento di prova di segno contrario è stato offerto, neppure in termini meramente formali, dal momento che le fatture e la contabilità, come detto, sono esse stesse sintomatiche di falsità (le fatture per la genericità, la contabilità dei lavori per le irregolarità riscontrate)”; così operando la Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] stessa ha puntualmente applicato i principi enunciati da questa Corte (tra moltissime, basti il rimando a Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021); - con particolare riguardo poi alla asserita pretermissione degli elementi risultanti dalla perizia di cui al motivo, la sentenza di merito ha in realtà attentamente valutato le osservazioni del perito, scrivendo che “la consulenza eseguita in sede penale, pertanto, a dispetto dell’archiviazione del procedimento penale, non smentisce l’ipotesi accusatoria e, comunque, la natura oggettivamente falsa delle fatture oggetto di esame, ma, al contrario, per molti versi, conferma tale ipotesi, dal momento che lo stesso consulente rileva: lavori non eseguiti; materiale necessario superiore a quello rappresentato in fattura; opere non riscontrabili; terreni rimasti incolti e non manutenuti; irregolare contabilizzazione degli interventi”; - neppure risulta fondato il profilo relativo all’asserito travisamento della prova, sia in quanto la trascrizione in ricorso degli esiti del sopralluogo operato dall’ dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura di Messina –peraltro ad altri fini – in realtà (come trascritta a pag. 41 del ricorso per cassazione) conferma l’esistenza della lieve difformità che ha, per quell’Ente, legittimata la riduzione del contributo concesso, con ciò invero fornendo supporto anche alla tesi dell’[OSCURATO:PERSONA]; - le superiori conclusioni non vengono scalfite neppure dalle ulteriori osservazioni svolte in memoria; - in sintesi, i contribuenti valorizzano le risultanze sia della consulenza redatta nel procedimento penale, sia Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dell’accertamento operato dall’ispettorato provinciale per l’agricoltura, che - benvero - hanno provato la sostanziale conformità dei lavori alle opere progettate, ma tale sostanziale analogia non esclude una difformità – per quanto certo non totale –quantomeno parziale, all’interno della quale si colloca e viene quindi confermata, trovandovi spazio logico e adeguata prova, sia pur presuntivama non smentita da elementi di segno contrario dedotti dai contribuenti, la tesi dell’Ufficio; - invero, se non può chiedersi una perfetta identità tra le opere progettate e quelle eseguite, in un contesto così ampio come quello dell’impresa contribuente, certo l’insieme degli elementi rilevati dalla CGT di secondo grado, anche alla luce degli elementi di prova del procedimento penale e dei controlli operati dall’ispettorato di cui si è detto, come scrive correttamente la sentenza di merito, con riguardo alle opere oggetto di rilievo “non smentisce l’ipotesi accusatoria e, comunque, la natura oggettivamente falsa delle fatture oggetto di esame, ma, al contrario, per molti versi, conferma tale ipotesi, dal momento che lo stesso consulente rileva: lavori non eseguiti; materiale necessario superiore a quello rappresentato in fattura; opere non riscontrabili; terreni rimasti incolti e non manutenuti; irregolare contabilizzazione degli interventi. Conferma di ordine logico all’assunto, si trae anche dalla incontroversa mancata manutenzione e coltivazione dei fondi successivamente alla esecuzione dei lavori: i lavori erano funzionali alla sistemazione dei fondi per la successiva coltivazione ed utilizzo, ed implicavano dei costi anche a carico dei beneficiari dei finanziamenti: è evidente che se gli interventi fossero stati realmente eseguiti per i costi rappresentati, i Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] committenti avrebbero avuto tutto l’interesse alla coltivazione dei fondi”; - non vi è quindi alcun travisamento della prova, da parte del giudice di merito, ma una valutazione del materiale probatorio il cui esito non può censurarsi in questa sede; - detto travisamento, come è noto, consiste in un errore del giudice di merito che cade non sulla valutazione dellaprova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre (Cass. Sez.3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022); - nulla di ciò si è verificato nel presente giudizio, avendo la pronuncia di merito semplicemente valutato il contenuto del materiale probatorio in atti come costituente prova di quanto dedotto da una delle parti; - in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese processuali seguono la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 6.500,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 3.250,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 13.000,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna le parti ricorrenti al pagamento dell’ulteriore somma di euro 6.500,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 3.250,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenz