CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34284/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2026 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Genova, con sentenza in data 16 giugno 2026, confermavala pronuncia del G.U.P. presso il medesimo tribunale che aveva condannatoBouras Slim alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di illecitoutilizzo di carta di pagamento e furto aggravato.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputatopersonalmente.Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta dall’imputato personalmente. Ed infatti va rammentato che ai sensidella disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione puòessere proposto soltanto attraverso il ministero di difensore abilitato al patrociniopresso le giurisdizioni superiori.Né ha fondamento l’eccezione di illegittimità costituzionale posto che è stato giàaffermato come (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Rv. 272011 - 01) èmanifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nellaparte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazioneall'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanzatecnica per l'esercizio delle impugnazioni incassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]