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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 10380/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] CQ1& te& cteeit»..9 ret tsl-9-t-te Au- il 3 (2:2 i -CR — udito il d,Jetore 7,(1). (5-5,2;<-0)-Le [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte dil Cassazione, con ordinanza emessa in data 27 aprile 2023 (numero 19840 del 2023) ha dichiarato, in riferimento all'atto proposto da [OSCURATO:PERSONA], la inammissibilità del ricorso.

Ne è derivata la irrevocabilità della sentenza allora impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 3 giugno del 2022 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario - ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], nelle forme di legge. 2.1 Il ricorrente deduce il mancato apprezzamento del motivo di ricorso in punto di elemento psicologico del reato.

Rappresenta inoltre che il reato, dato il momento della decisione del ricorso, sarebbe estinto per prescrizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v.

Sez.

U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/.

O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.

Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v.

Sez.

III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.3.2 Nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, nella decisione oggi impugnata, ha preso in esame il motivo di ricorso relativo alla pretesa assenza di elemento psicologico del reato, correlato alle modalità di notifica della raccomandata inviata dal curatore.

La deduzione difensiva (contenuta nell'originario atto di ricorse), pertanto, non è stata affatto ignorata ma è stata ritenuta manifestamente infondata.

I limiti ontologici del ricorso straordinario prima illustrati - impediscono, pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugnata, trattandosi di temi squisitamente valutativi e non correlati al preteso errore percettivo.

Quanto al tema della prescrizione non può ritenersi utile, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, il tempo intercorso tra la presentazione del ricorso e la decisione di inammissibilità posto che - ad esclusione della rinunzia - tutte le ipotesi di inammissibilità - come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric.

Bracale) operano ex tunc in quanto produttive di immediata difformità dell'atto di impugnazione dal suo 'proprio' modello legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta in un momento successivo. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 22 novembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] CQ1& te& cteeit»..9 ret tsl-9-t-te Au- il 3 (2:2 i -CR — udito il d,Jetore 7,(1). (5-5,2;<-0)-Le [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte dil Cassazione, con ordinanza emessa in data 27 aprile 2023 (numero 19840 del 2023) ha dichiarato, in riferimento all'atto proposto da [OSCURATO:PERSONA], la inammissibilità del ricorso. Ne è derivata la irrevocabilità della sentenza allora impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Potenza il 3 giugno del 2022 per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario - ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], nelle forme di legge. 2.1 Il ricorrente deduce il mancato apprezzamento del motivo di ricorso in punto di elemento psicologico del reato. Rappresenta inoltre che il reato, dato il momento della decisione del ricorso, sarebbe estinto per prescrizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.3.2 Nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, nella decisione oggi impugnata, ha preso in esame il motivo di ricorso relativo alla pretesa assenza di elemento psicologico del reato, correlato alle modalità di notifica della raccomandata inviata dal curatore. La deduzione difensiva (contenuta nell'originario atto di ricorse), pertanto, non è stata affatto ignorata ma è stata ritenuta manifestamente infondata. I limiti ontologici del ricorso straordinario prima illustrati - impediscono, pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugnata, trattandosi di temi squisitamente valutativi e non correlati al preteso errore percettivo. Quanto al tema della prescrizione non può ritenersi utile, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, il tempo intercorso tra la presentazione del ricorso e la decisione di inammissibilità posto che - ad esclusione della rinunzia - tutte le ipotesi di inammissibilità - come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric. Bracale) operano ex tunc in quanto produttive di immediata difformità dell'atto di impugnazione dal suo 'proprio' modello legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta in un momento successivo. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 22 novembre 2023 Il
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