CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 06208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa in data 14 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza emessa con rito direttissimo dal Tribunale di Roma del 26 marzo 2018, ha ridotto a mesi otto di reclusione e euro 800,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Roma il 25 luglio 2017; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta il difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164 c.p., essendo la stessa stata negata sulla base di un unico precedente penale del ricorrente, per il quale sono state negate altresì le circostanze attenuanti generiche, nonostante una prognosi positiva di non recidivanza fosse già stata espressa in sede di udienza di convalida dell'arresto, dove il giudice cautelare non aveva ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione nel reato, e ignorando totalmente la giovane età del Lisen, ventiduenne all'epoca dei fatti, e pertanto del tutto meritevole di una possibilità di cambiare atteggiamento; che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale insiste nella fondatezza del proprio ricorso quanto al vizio di omessa motivazione sulla reiezione della sospensione condizionale della pena e chiede la trasmissione del ricorso alla Sezione di competenza. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto la valutazione dei presupposti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli articoli 163 e 164 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. che nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione già espressa dal Tribunale di Roma, fornendo compiuta risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione della sospensione della pena, ritenendo di non poter formulare un giudizio prognostico favorevole in quanto la condotta del Lisen non appariva occasionale, considerate le modalità della stessa e il precedente specifico risalente soltanto a due mesi prima; che pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dic