CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettehent'rte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Locri, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del medesimo Tribunale, esecutiva in data 1/03/2015, a [OSCURATO:PERSONA], subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. Detto Tribunale, nel verificare la sussistenza dei presupposti della revoca richiesta, ha osservato che: - nel subordinare il beneficio al suddetto pagamento il Tribunale non indicava un termine finale per l'adempimento; - tuttavia il condannato non risulta avere ad oggi adempiuto, pur essendo trascorsi più di sei anni dalla definitività del provvedimento. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di ufficio, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 168 cod. pen. Rileva il difensore che non essendo stato indicato dalla sentenza, con cui era concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'adempimento, un termine per detto adempimento, tale termine andava calcolato dalla data di irrevocabilità della sentenza. Aggiunge, inoltre, che manca la prova che il ricorrente non abbia ottemperato al risarcimento del danno. E alla luce di tali censure insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Sul tema oggetto di attenzione è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, che ha stabilito che: - la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il quantum dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica ( Rv. 283577-02: conf. n.11637 del 1991, Rv. 189526); - in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Rv. 283577 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza). Il Tribunale di Locri correttamente procede alla revoca della sospensione condizionale della pena, dopo avere accertato l'inadempimento dell'obbligo di risarcimento debitamente quantificato, come emerge dagli atti trasmessi con il provvedimento impugnato (verbale di s.i.t. in data 23/10/19 della parte civile [OSCURATO:PERSONA]) e avere preso atto del decorso di sei anni dalla definitività di quest'ultimo (e, quindi, della scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen.). 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de